Acconto - 2022
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(I.M.U.) anno 2022
Scadenza versamento rata in acconto
16/06/2022
Il 16 giugno 2022 scade il termine per il versamento dell’acconto dell’IMU.
Per effettuare online il calcolo dell'IMU è sufficiente cliccare il pulsante sottostante o collegarsi al seguente link: https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=I166
L’IMU 2022, è dovuta per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi di possesso; è dovuta su fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli solo dai proprietari o da chi vanta diritti reali di godimento sugli immobili (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie). Inoltre:
Non è dovuta sulle abitazioni principali (tranne categorie A1-A8-A9 e relative pertinenze) e sulle pertinenze limitatamente ad un immobile per categoria C/2-C/6-C/7, sugli immobili ad esse assimilate per legge;
Va precisato che ai sensi dell’art. 5-decies del DL. 146/2021, conv. nella L. 215/2021 il legislatore è voluto intervenire sull’art. 1, comma 741, lett. b) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevedendo che “… Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile scelto dai componenti del nucleo familiare …”.
La scelta deve avvenire mediante presentazione della dichiarazione IMU al comune dove è ubicato l’immobile da considerare quale abitazione principale. Nello specifico per la compilazione del modello dichiarativo il contribuente deve barrare il campo 15 relativo alla “Esenzione” e riportare nello spazio dedicato alle “Annotazioni” la seguente frase: «Abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex articolo 1, comma 741, lettera b), della legge n. 160 del 2019»
Non è dovuta per i terreni agricoli condotti direttamente da IAP e/o coltivatori diretti iscritti alla previdenza agricola;
è confermata la riduzione del 50% della base imponibile:
- per le abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta a condizione che:
- l'unità immobiliare non sia nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- sia redatto contratto di comodato e venga registrato all’Agenzia delle Entrate;
- il comodatario utilizzi l’immobile come abitazione principale;
- il comodante sia residente nel Comune di San Sperate;
- il comodante non possieda, oltre all'immobile concesso in comodato, altre unità immobiliari ad uso abitativo in Italia oppure possieda solo oltre all'immobile concesso in comodato, l'abitazione principale nel Comune di San Sperate;
- per i fabbricati dichiarati inagibili;
- per gli immobili di interesse storico/artistico;
è prevista la modifica della riduzione “IMU estero” (art. 1, comma 743, della Legge 234/2021- legge di bilancio 2022).
Limitatamente all'anno 2022 è ridotta al 37,5% l'IMU relativa ad una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia
Aliquote e detrazioni d’imposta
Tipologia | Aliquota / detrazione |
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) | 0,50% |
Detrazione d’imposta per abitazione principale e relative pertinenze | €. 200,00 |
Terreni agricoli | 0,66% |
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita | 0,10% |
Fabbricati rurali ad uso strumentale | 0,10% |
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale: | Quota statale 0,76% |
Quota comunale 0,10% | |
Altri immobili | 0,86% |
Resta ferma la facoltà del contribuente di provvedere, entro il 16 giugno 2022, al versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l’anno in corso, sulla base delle aliquote e delle detrazioni approvate dal Consiglio Comunale n. 59 del 15/12/2021.
Chi versa dopo tale data dovrà pagare una sanzione.
Chi deve pagare
Sono soggetti passivi dell’imposta i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
È soggetto passivo dell’imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario.
Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
In presenza di più soggetti passivi con riferimento allo stesso immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi e oggettivi riferiti a ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione di esenzioni o agevolazioni.
Se si possiedono immobili in più Comuni, occorre effettuare versamenti distinti per ogni Comune.
In caso di più immobili posseduti nello stesso Comune deve essere effettuato un unico versamento.
Esenzioni
Oltre alle esenzioni disposte dalla normativa generale sull’IMU, l’art. 177, D.L. n. 34/2020 dispone l’esonero dal pagamento della rata d’acconto dell’IMU dovuta per il 2022 per:
- gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate (Vedasi art. 78, comma 3, decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126.)
- i cosiddetti “bene merce”, ovvero ai sensi dell’art. 1, comma 751, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 “… i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa produttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati …”. Resta dovuta la dichiarazione IMU ai sensi dell’art. 1, comma 769, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Come pagare
Il versamento dell’imposta può essere effettuato indicando il codice catastale del Comune di San Sperate (I166):
- mediante modello F24 presso le banche o gli uffici postali;
- mediante versamento su CCP n. 1008857615, intestato a: PAGAMENTO IMU
Codici Tributo
3912: Abitazione principale (A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze
3913: Fabbricati rurali ad uso strumentale
3914: Terreni – Quota Comune
3916: Aree fabbricabili – Quota Comune
3918: Altri fabbricati (escluse categorie catastali D) – Quota Comune
3925: Immobili categoria D – Quota Stato (aliquota fino al 7,6 per mille)
3930: Immobili categoria D – Quota Comune (aliquota eccedente il 7,6 per mille)
Informazioni
Per ulteriori informazioni si prega di contattare l’Ufficio Tributi del Comune (tel. 07096040299 int. 4) ovvero consultare il sito https://www.sansperate.net
Il Funzionario Responsabile IMU
Rag.ra Maria Grazia Pisano
Data di ultima modifica: 02/12/2022