T.A.S.I. (Tributo sui servizi indivisibili)
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
Scadenza versamento acconto (16/06/2015)
Il 16 giugno 2015 scade il termine per il versamento dell’acconto della TASI. L’acconto è pari alla metà del tributo dovuto per l’anno in corso, calcolato sulla base imponibile dell’IMU applicando l’aliquota unica dell’ 1 per mille. Attenzione sono previste sanzioni per chi paga oltre tale data.
IL PRESUPPOSTO IMPOSITIVO della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria, ad eccezione dei terreni agricoli.
Nel caso di unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria e il tributo deve essere pagato:
- per il 70% dai proprietari ovvero i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) di fabbricati e aree fabbricabili situati nel territorio comunale, o i locatari finanziari in caso di leasing;
- per il 30% dagli utilizzatori degli immobili (locatari, comodatari, etc.).
Nel caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare: la TASI è dovuta solo dal possessore dei locali a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
Nel caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
BASE IMPONIBILE E CALCOLO DELL’IMPOSTA:
La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria = rendita dell’immobile, rivalutata del 5%, per i moltiplicatori previsti per l’IMU.
FABBRICATI: Di seguito si riporta l’elenco dei moltiplicatori IMU da utilizzare per il calcolo della base imponibile TASI:
160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10 (uffici);
140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5);
55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
Esempio: immobile A/2 con rendita pari a € 335,70, Base imponibile TASI = 335,70 x 1,05 x160 = 56.398,40.
La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.
AREE EDIFICABILI il valore viene determinato sui valori di mercato, si può far riferimento alla tabella dei valori deliberati ai fini dell’IMU.
L’imposta si calcola moltiplicando la base imponibile per l’aliquota dell’uno per mille stabilita dal Consiglio Comunale con atto n. 21 del 23 giugno 2014. Sul sito del Comune www.sansperate.net, area tematica “AREA FINANZIARIA E TRIBUTI” – I.U.C. ( IMU-TASI- TARI), è disponibile un sistema di calcolo guidato per l’acconto 2014, con la compilazione automatica e la stampa del modello F24.
COME PAGARE:
Il versamento della TASI per l’anno 2015 si effettua in due rate di pari importo, la prima entro il 16 giugno e la seconda entro il 16 dicembre (D.L. 88/2014). La TASI, deve essere versata in autoliquidazione da parte del contribuente, cioè il contribuente che calcola quanto dovuto.
Il versamento del tributo può essere effettuato:
- Tramite modello F24 utilizzando i seguenti codici:
Codice Comune I166, sezione IMU e altri tributi locali :
Codice 3958 - TASI su abitazione principale e relative pertinenze
Codice 3959 - TASI per fabbricati rurali ad uso strumentale
Codice 3960 – TASI aree fabbricabili
Codice 3961 – TASI per altri fabbricati.
- Tramite il bollettino di conto corrente postale n. 1017381649 approvato dal ministero delle finanze delle finanze con DM 23 maggio 2014 disponibile presso gli uffici postali. Si rileva che:
- deve essere utilizzato esclusivamente il modello che è stato approvato con decreto del ministero dell’economie e delle finanze del 23 maggio 2014;
- non possono essere effettuati versamenti con bonifico;
- i contribuenti che posseggono immobili in diversi comuni devono utilizzare un bollettino per ciascun comune
In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta.
La TASI non è versata qualora l’importo dovuto sia uguale o inferiore a € 12,00. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
Informazioni
Per ulteriori informazioni si prega di contattare l’Ufficio Tributi del Comune ovvero consultare il sito www.sansperate.net
Informazione aggiornata al 26 maggio 2015
Data di ultima modifica: 05/01/2017