I.M.U. (2013)

INFORMATIVA PER IL CALCOLO DEL SALDO DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

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COS’E’ L’IMU. E’ una nuova imposta istituita in via sperimentale dall’anno 2012 sino all’anno 2014. Sostituisce l’imposta comunale sugli immobili (ICI) nonché l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari riguardanti i beni non locati;

 

 

INFORMATIVA PER IL CALCOLO DEL SALDO DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2013

IMU CHI RIGUARDA. I cittadini che sono tenuti al pagamento, denominati soggetti passivi sono: il proprietario degli immobili ovvero i titolari dei diritti reali quali usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie. Per gli immobili concessi in leasing, il soggetto passivo è il locatario. Non sono soggetti all’IMU gli inquilini.

Il VERSAMENTO NON E’ DOVUTO:

per l’abitazioni principale (escluse quelle classificate nella categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e le relative pertinenze in categoria C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità per ciascuna di dette categorie, per l’ abitazioni dei cittadini residenti all’estero iscritti all’aire,  e per l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani  o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’abitazione non risulti locata;

Limitatamente alla seconda rata dell’anno 2013 sono equiparate all’abitazione principale, ai fini dell’applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, concesse in comodato regolarmente registrato nei termini di legge dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado, quindi genitori o figli, che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell’imposta, l’agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

Per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali;

Per i fabbricati rurali strumentali.

 

IL VERSAMENTO DELLA SECONDA RATA SCADE  il 16 dicembre 2013, per il calcolo dell’imposta si deve tener conto delle aliquote  deliberate con atto n. 80 del 19/04/2012 dal Commissario Straordinario, quindi vengono confermate le aliquote  dell’anno 2012.

 L’importo da versare deve essere arrotondato all’euro, senza centesimi; l’arrotondamento  và effettuato per difetto, se la frazione è inferiore a 50 centesimi, o per eccesso se è uguale o superiore a detto importo. Non si versa l’imposta  se  l’importo riferito  all’intero anno non supera  € 12,00.

PER Il VERSAMENTO  può essere utilizzato sia il modello F24 che il bollettino di versamento su conto corrente postale, reperibile presso gli sportelli postali e bancari compilando la sezione “IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI” identificando  il comune di San Sperate con il codice  I166 e utilizzando i seguenti “codice tributo”, che variano secondo la tipologia del bene per cui si deve versare:

                3912 IMU per abitazione principale e relative pertinenze di tipo signorile (categoria catastale A/1) ville (categoria A/8);

                3914 IMU terreni agricoli al Comune;

                3916 IMU aree fabbricabili al Comune;

                3918 IMU altri fabbricati al Comune; per le categorie A/10, da B/1 a B/8, C/1, C/3, C/4, C/5 e C/2, C/6 e C/7 non pertinenziali di abitazione principale;

                3925 IMU altri fabbricati allo Stato per le categorie D esclusi i D/10

Il modello F24 potrà essere scaricato dal sito internet www.sansperate.net ove è possibile anche effettuare il calcolo del tributo e la stampa.

L’IMPOSTA SI DETERMINA COME SEGUE:

La base imponibile è data dal valore dell’immobile con riferimento a diversi parametri:

Per i fabbricati iscritti in catasto, si moltiplica la rendita catastale risultante al 1° gennaio dell’anno in corso (aumentata del 5%), per uno dei seguenti coefficienti:

-          160 per le categorie A, (escluse A/10 e comprese le C/2, C/6 e C/7);

-            80 per le categorie A/10 e D/5;

-          140 per le categorie da B/1 a B/8 e C/3, C/4 e C/5;

-            65 per le categorie D/1, D/2, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8, D/9 e D/10;

-            55 per la categoria C/1.

Per l’abitazione principale di tipo signorile (categoria catastale A/1) ville (categoria A/8) si applica l’aliquota del 0,4%  con una detrazione di € 200,00, la detrazione è maggiorata di €  50,00 per ciascun figlio con età inferiore ad anni 26 purchè abitualmente dimorante e residente anagraficamente in detta unità immobiliare, fino ad un massimo di € 400,00. La detrazione complessiva  quindi non potrà essere superiore a  € 600,00, da versare interamente al comune.

TERRENI AGRICOLI si applica l’aliquota del 0,66%. La base imponibili viene stabilita dal reddito domenicale risultante al 1° gennaio, rivalutato del 25% e moltiplicato per 135.

AGLI ALTRI FABBRICATIsi applica l’aliquota del 0,76% .

ALLE AREE FABBRICABILI, E AI FABBRICATI IN CORSO DI COSTRUZIONE si  applica l’aliquota del 0,76%.

Per determinare la base imponibile, si deve far riferimento al prezzo commerciale al 1° gennaio dell’anno di imposizione, con riguardo anche ai prezzi medi rilevati sul mercato per la vendita di aree aventi caratteristiche similari. Per detti valori si può far riferimento a quelli determinati per l’anno 2013 con delibera della giunta Comunale n.68 del 23.05.2013 (visionabile nel sito Istituzionale del Comune di San Sperate).

Sono assoggettati all’imposta in base al valore imponibile dell’area sulla quale sono edificati, fino alla ultimazione e il loro definitivo accatastamento:

1. I fabbricati che risultano censiti catasto come unità “collabenti”

2. I fabbricati censiti in catasto come “lastrici solari” sono soggetti all’imposta in base al valore imponibile della loro superficie catastale.

3. Le superfici scoperte adiacenti all’area di pertinenza di un fabbricato, se non incorporate nella planimetria catastale sono soggette ad autonoma imposizione. Fatto salvo aree prive di disponibilità volumetrica a favore del fabbricato stesso.

Per i fabbricati ricadenti nelle categorie catastali F, siti in zona agricola, la superficie di riferimento corrisponderà a tre volte quella del sedime del fabbricato, e sarà soggetta ad imposizione secondo il valore di riferimento di un’area edificabile delle zone C  convenzionata più bassa.

PER I FABBRICATI DIVENTATI INAGIBILI O INABITABILIe di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 50% e si applica  l’aliquota 0,76%.

 

 

Data di ultima modifica: 05/01/2017

Documenti allegati
Documenti allegati
Delibera GC n. 68/2013 (220.73 KB)
Allegato alla del. GC n. 68/2013 - Valori Aree edificabili (83.32 KB)
Delibera n. 80 del 19/04/2012 (Aliquote) (190.74 KB)
Decreto Conto Corrente IMU (194.73 KB)
Regolamento IMU 2013 (ultime modifiche) (83.02 KB)
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