Acconto - 2021
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – 2021
Scadenza versamento rata in acconto (16/06/2021)
Il 16 giugno 2021 scade il termine per il versamento dell’acconto dell’IMU.
L’IMU 2021 non presenta novità particolari rispetto al 2020, è dovuta per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi di possesso; è dovuta su fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli solo dai proprietari o da chi vanta diritti reali di godimento sugli immobili (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie). Inoltre:
Non è dovuta sulle abitazioni principali (tranne categorie A1-A8-A9 e relative pertinenze) e sulle pertinenze limitatamente ad un immobile per categoria C/2-C/6-C/7, sugli immobili ad esse assimilate per legge;
non è dovuta per i terreni agricoli condotti direttamente da IAP e/o coltivatori diretti iscritti alla previdenza agricola;
è confermata la riduzione del 50% della base imponibile:
- per le abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta a condizione che:
- l'unità immobiliare non sia nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- sia redatto contratto di comodato e venga registrato all’Agenzia delle Entrate;
- il comodatario utilizzi l’immobile come abitazione principale;
- il comodante sia residente nel Comune di San Sperate;
- il comodante non possieda, oltre all'immobile concesso in comodato, altre unità immobiliari ad uso abitativo in Italia oppure possieda solo oltre all'immobile concesso in comodato, l'abitazione principale nel Comune di San Sperate;
- per i fabbricati dichiarati inagibili;
- per gli immobili di interesse storico/artistico;
- per i pensionati esteri titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia. La legge prevede che la riduzione si applica sull’unica unità immobiliare – purché non locata o data in comodato d’uso – posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato.
Aliquote e detrazioni d’imposta
Tipologia | Aliquota / detrazione |
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) | 0,50% |
Detrazione d’imposta per abitazione principale e relative pertinenze | €. 200,00 |
Terreni agricoli | 0,66% |
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita | 0,10% |
Fabbricati rurali ad uso strumentale | 0,10% |
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale: | Quota statale 0,76% |
Quota comunale 0,10% | |
Altri immobili | 0,86% |
Resta ferma la facoltà del contribuente di provvedere, entro il 16 giugno 2021, al versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l’anno in corso, sulla base delle aliquote e delle detrazioni approvate dal Consiglio Comunale n 4 del 25/01/2021. Chi versa dopo tale data dovrà pagare una sanzione.
Chi deve pagare
Sono soggetti passivi dell’imposta i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
È soggetto passivo dell’imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario.
Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
In presenza di più soggetti passivi con riferimento allo stesso immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi e oggettivi riferiti a ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione di esenzioni o agevolazioni.
Se si possiedono immobili in più Comuni, occorre effettuare versamenti distinti per ogni Comune.
In caso di più immobili posseduti nello stesso Comune deve essere effettuato un unico versamento.
Se gli immobili, invece, si trovano in Comuni diversi, devono essere effettuati versamenti distinti per ciascun Comune.
Esenzioni
Oltre alle esenzioni disposte dalla normativa generale sull’IMU, l’art. 177, D.L. n. 34/2020 dispone l’esonero dal pagamento della rata d’acconto dell’IMU dovuta per il 2021 per i seguenti:
- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
- immobili della categoria catastale D utilizzati da imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di fiere o manifestazioni
Come pagare
Il versamento dell’imposta può essere effettuato indicando il codice catastale del Comune (I166):
- mediante modello F24 presso le banche o gli uffici postali;
- mediante versamento su CCP n. 1008857615, intestato a: PAGAMENTO IMU
Codici Tributo
3912: Abitazione principale (A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze
3913: Fabbricati rurali ad uso strumentale
3914: Terreni – Quota Comune
3916: Aree fabbricabili – Quota Comune
3918: Altri fabbricati (escluse categorie catastali D) – Quota Comune
3925: Immobili categoria D – Quota Stato (aliquota fino al 7,6 per mille)
3930: Immobili categoria D – Quota Comune (aliquota eccedente il 7,6 per mille)
Informazioni
Per ulteriori informazioni si prega di contattare l’Ufficio Tributi del Comune (tel. 07096040299 int. 4) ovvero consultare il sito https://www.sansperate.net
Il Funzionario Responsabile IMU
Rag.ra Maria Grazia Pisano
Data di ultima modifica: 29/11/2021