TASI - 2017
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - 2017
Scadenza versamento in ACCONTO 16 giugno 2017
Scadenza versamento in SALDO 16 dicembre 2017
Il termine per il versamento dell'ACCONTO della TASI scade il 16 giugno 2017. L'acconto è pari alla metà dell’imposta dovuta per l’anno in corso.
Il termine per il versamento del SALDO della TASI scade il 16 dicembre 2017.
La TASI si calcola applicando alla base imponibile IMU, le aliquote e detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente di seguito riportate :
Tipologia | Aliquote/Detrazioni |
Abitazione principale e relative pertinenze di lusso (cat. A/1, A/8 e A/9) | 0,1% |
Fabbricati rurali ad uso strumentale | 0,1% |
Beni-merce | 0,1% |
Altri immobili | 0,1% |
La TASI non è dovuta per importi annui inferiori a €.12,00 Chi versa dopo tale data dovrà pagare una sanzione.
Entro il 16 giugno è inoltre possibile versare anche l’acconto 2016 ed il saldo anno 2016 applicando una piccola sanzione pari al 3,75% più gli interessi calcolati al 0,2% su base annua.(barrare nel modello F24 la voce ravv.)
Si ricorda che oltre tale data in sede di accertamento, la sanzione applicata sarà del 30% più interessi e spese di notifica.
Chi deve pagare
La TASI deve essere pagata:
- per il 70.% dai proprietari ovvero i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) di fabbricati e aree fabbricabili situati nel territorio comunale, o i locatari finanziari in caso di leasing;
- per il 30% dagli utilizzatori degli immobili.
In caso di pluralità di possessori e di utilizzatori, ciascuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria.
Per gli immobili dati in comodato d’uso gratuito ed adibiti ad abitazione principale, il comodante una volta calcolata la base imponibile ridotta del 50% con lo stesso procedimento dell’IMU, effettuerà il pagamento applicando il 70% all’aliquota dell’ 0,1%.
Esenzioni, esclusioni e riduzioni
Dal 2016 non pagano la TASI le unità immobiliari non di lusso adibite ad abitazione principale del possessore o dell’utilizzatore. Non sono inoltre assoggettati al pagamento della TASI:
- i terreni agricoli;
- i fabbricati classificati nelle categorie da E/1 a E/9;
- i fabbricati destinati ad uso culturale;
- i fabbricati destinati esclusivamente all’uso del culto e quelli di proprietà della Santa Sede;
- gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali esclusivamente per finalità non commerciali;
Come pagare
Il versamento del tributo può essere effettuato indicando il codice catastale del Comune ( I166) mediante modello F24 presso le banche, gli uffici postali e gli intermediari autorizzati, ovvero mediante versamento su CCP n. 1017381649 intestato a “Pagamento TASI”, utilizzando i seguenti codici tributo:
- 3958 – TASI su abitazione principale e pertinenze
- 3960 – TASI su aree fabbricabili
- 3959 – TASI su fabbricati rurali strumentali
- 3961 – TASI su altri fabbricati
Data di ultima modifica: 01/12/2017