Richiesta certificati ed estratti

Il Comune rilascia ai cittadini residenti i seguenti certificati ed estratti di atti di stato civile:

  • certificato ed estratto di matrimonio: attesta il proprio stato civile, quali sono le generalità del proprio coniuge e quando e è stato celebrato il matrimonio
  • certificato ed estratto di morte: attesta il decesso di una persona e altri dati relativi al suo decesso
  • certificato ed estratto di nascita: attesta il nome e il cognome del bambino e altri dati relativi alla sua nascita
  • certificato ed estratto di unione civile: attesta il proprio stato civile, quali sono le generalità del proprio partner, e quando e da chi è stato celebrata l'unione.

Requisiti richiesta
Maggiori informazioni relative alle tipologie di certificato, il loro costo e i requisiti per poterli richiedere sono disponibili nel seguente documento: tabella esplicativa certificati (.pdf)

Come richiedere i certificati
Le richieste di rilascio di certificati ed estratti possono essere trasmesse con le seguenti modalità:

  • direttamente all'Ufficio Anagrafe del Comune di San Sperate al primo piano del Palazzo Comunale situato in via Sassari n. 12 a San Sperate – Negli orari di apertura al pubblico
  • per raccomandata, indirizzata a: Comune di San Sperate -Ufficio Anagrafe- via Sassari, n° 12 -09026- SAN SPERATE (SU)
  • per posta elettronica all'indirizzo:  protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it (indirizzo abilitato alla ricezione di PEC ed email ordinarie)

Modulistica:

Informazioni utili
Gli estratti sono particolari certificati i cui dati sono presenti nei registri di stato civile del Comune e contengono, oltre ai dati minimi essenziali presenti in un certificato, le annotazioni (cioè dati specifici e significativi dell’evento) **

Le annotazioni inserite nell'atto sono definite dal:

Nel certificato ed estratto dell'atto di nascita è possibile chiedere anche l'indicazione della paternità e della maternità (Decreto del Presidente della Repubblica 02/05/1957, n. 432, art. 3). In questo caso il certificato e l'estratto possono essere rilasciati solo ai genitori o ai diretti interessati, se maggiorenni.
Se non sussistono divieti di legge, l'estratto per riassunto di un atto di stato civile può essere rilasciato a chiunque ne abbia motivato interesse e conosca tutti i dati necessari per fare la domanda.
** È possibile che l’estratto di un atto trascritto possa non contenere eventuali annotazioni (soprattutto se si fa riferimento ad atti di Stato Civile datati), fondamentali a seconda dell’utilizzo cui è destinato il documento (es. separazione/comunione dei beni; annotazione di separazione/omologa/divorzio ecc…).    
Si consiglia quindi di richiedere sempre al Comune presso il quale è depositato l’atto originale il rilascio degli estratti, ovvero al comune nel quale si è celebrato il Matrimonio o dove è stata effettuata la dichiarazione di nascita o morte.


Autocertificazione
Dal primo gennaio 2012 le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi devono acquisire d’ufficio tutte le informazioni inerenti al contenuto dei certificati o possono avvalersi dell’autocertificazione.
I certificati, pertanto, saranno utilizzabili esclusivamente nei rapporti tra privati e dovranno riportare, pena la loro nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". Il certificato è in questo caso sostituito con l’autocertificazione.

I privati non sono obbligati ad accettare l'autocertificazione, ma possono consentirvi.    
Per maggiori informazioni, consultare la scheda relativa all’autocertificazione (link).

Copie integrali di atti di stato civile
Gli atti di stato civile sono rilasciati per copia integrale soltanto quando ne viene fatta esplicita richiesta da chi vi ha interesse ed il rilascio non sia vietato dalla Legge.    
L'estratto per copia integrale consiste in una copia conforme all'atto originale. La richiesta può essere presentata:

  • dalla persona cui si riferisce l'atto;
  • da persona che comprovi l'interesse personale ai fini di tutelare una situazione giuridicamente rilevante;
  • da chiunque ne abbia interesse se trascorsi 70 anni dalla formazione dell'atto;


Certificati plurilingue
L'estratto plurilingue di un atto di stato civile è un documento redatto tramite l’utilizzo di un modello standardizzato internazionale.    

Esso viene riconosciuto soltanto nei Paesi che hanno aderito a specifiche convenzioni internazionali ed è esente da legalizzazione. L’unica formalità che può essere richiesta all'estero è l'apposizione dell’Appostile (apposita timbratura attestante l'autenticità' del documento e la qualità legale dell'autorità rilasciante) in base alla Convenzione dell'Aja per la quale bisogna rivolgersi alla Prefettura.   
Come ogni altro certificato di stato civile, può essere richiesto solo se l'atto è registrato, quindi iscritto o trascritto, nei registri comunali. Esso è valido e riconosciuto nei seguenti Paesi:

  • in base alla Convenzione di Parigi del 27.09.1956: Belgio, Francia, Jugoslavia, Croazia, Slovenia, Paesi Bassi, Germania, Svizzera, Turchia;
  • in base alla Convenzione di Vienna dell'8.09.1976: Argentina, Austria, Lussemburgo, Portogallo, Spagna.

 

Validità certificati
I documenti citati, tranne quelli di morte, hanno la validità di 6 mesi, ma se dopo la scadenza le informazioni contenute non hanno subito variazioni, gli interessati possono dichiararlo in calce, senza l'obbligo di autenticare la firma né di apporla in presenza di un dipendente addetto.

Data di ultima modifica: 27/08/2020

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