Cancellazione per irreperibilità

Irreperibile è il cittadino che, residente nel Comune, risulta non avere più dimora abituale nel territorio comunale e del quale al contempo non si conosca il Comune o lo Stato di nuova dimora, non avendo adempiuto al proprio obbligo di comunicare tale trasferimento al Comune interessato.

Il procedimento di cancellazione anagrafica per irreperibilità può avvenire per:

  • Irreperibilità a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione
    Riguarda tutte le persone e comporta la cancellazione d’ufficio di tutti coloro che, pur essendo iscritti in anagrafe, non sono stati censiti né nel Comune di residenza né in altro Comune e sono risultati irreperibili agli accertamenti disposti dall’ufficiale d’anagrafe.
     
  • Irreperibilità ordinaria accertata in seguito a ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati fra loro nell'arco di dodici mesi
    Si ha quando, su segnalazione di una pubblica autorità o di un singolo cittadino, si venga a conoscenza dell’assenza continuativa dal luogo di residenza/dimora abituale senza che siano pervenute informazioni relative ad eventuali trasferimenti anagrafici in altro Comune o all’estero. L’avvio del procedimento di cancellazione dai registri anagrafici deve essere comunicato all’interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata all’indirizzo anagrafico conosciuto.
    Il procedimento è volto a verificare il mantenimento del requisito della dimora abituale mediante adeguati accertamenti che dovranno essere opportunamente ripetuti ed intervallati per almeno un anno. È la circolare ISTAT 21/90 a stabilire il periodo di un anno: “cancellazioni per irreperibilità dei cittadini italiani o stranieri devono essere effettuate quando sia stata accertata la irreperibilità al loro indirizzo da almeno un anno e non si conosca l’attuale loro dimora abituale”. L’interessato deve sempre essere portato a conoscenza di tutte le fasi del procedimento di cancellazione (avvio e conclusione) come previsto dalla Legge 241/1990, secondo le procedure indicate dagli artt. 140 e 143 c.p.c
     
  • Irreperibilità per i cittadini stranieri (comunitari)
    Si constata ogniqualvolta l’ufficiale dell’anagrafe abbia raggiunto la certezza dell’irreperibilità del soggetto acquisita sempre attraverso le modalità sopra descritte (accertamenti e informazioni).
    Questa previsione non viene però ancorata ad un termine minimo temporale ma solo a tempi ragionevoli di verifica dell’irreperibilità, permettendo la cancellazione senza attendere il decorso di un anno e indipendentemente dalla validità del permesso di soggiorno
     
  • Irreperibilità "speciale" per i cittadini stranieri extracomunitari
    Il mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale nel Comune entro i 60 gg. successivi al rinnovo del titolo di soggiorno, corredato dal titolo di soggiorno medesimo, può comportare l’avvio di una procedura di cancellazione d’ufficio dai registri anagrafici trascorsi 6 mesi dalla scadenza del titolo, previa comunicazione nei 30 giorni successivi alla scadenza, in cui si invita lo straniero a provvedere entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso. Tale cancellazione si configura come una sanzione conseguente ad un inadempimento di una previsione di legge, potendosi prevedere anche in caso di mantenimento della dimora abituale nel Comune.

     

Data di ultima modifica: 26/08/2020

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