Bed & Brekfast

Descrizione

Il bed and breakfast è l'attività di ospitalità e somministrazione della prima colazione, prestata nella casa di residenza anagrafica da parte di coloro che vi abitano.

Il servizio deve essere assicurato avvalendosi della normale organizzazione familiare, senza la fornitura di servizi aggiuntivi e, in ogni caso, senza organizzazione in forma d'impresa.
Il servizio è esercitato con carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali, osservando comunque un periodo di chiusura non inferiore a 60 giorni, anche non continuativo, nell'arco dell'anno.
Tali prescrizioni dovranno obbligatoriamente essere specificate nell'autorizzazione e qualsiasi modifica dei periodi di disponibilità dovrà essere comunicata al Comune e all'Assessorato regionale del Turismo.

Il servizio di alloggio può essere fornito in non più di 3 camere, con un massimo di 2 posti letto per camera, più un eventuale letto aggiunto per camera in caso di ospiti minori di 12 anni. Il numero dei locali adibiti all'attività ricettiva va considerato al netto di quelli necessari per la dimora abituale dei residenti.
Il servizio di somministrazione della prima colazione può essere fornito esclusivamente a chi è alloggiato, con la presenza di almeno un componente del nucleo familiare, fermo restando che agli ospiti non è consentito l'uso della cucina.

Il titolare per intraprendere l'attività deve presentare la richiesta di autorizzazione al Comune in cui è ubicata l'abitazione, corredata da idonea documentazione comprovante il pagamento della tassa regionale di concessione regionale.

Nella gestione del servizio di bed&breakfast devono essere forniti i servizi accessori:

  • pulizia dei locali, obbligatoriamente ad ogni cambio di cliente e, comunque, due volte la settimana; sarebbe, tuttavia, opportuno un intervento quotidiano;
  • cambio della biancheria una volta la settimana, oltre che ad ogni cambio di cliente;
  • prima colazione continentale con cibi preconfezionati (e al massimo riscaldati), senza possibilità di manipolare gli stessi, costituita da: pane, fette biscottate, brioche, marmellata, confettura, burro, caffelatte, succo d'arancia.

     

Nelle camere non è consentito l'uso di fornelli o simili per prepararsi cibi o bevande e di ogni altro apparecchio produttore di calore tranne quelli per l'ordinaria toilette e deve essere esposto obbligatoriamente il cartellino prezzi vistato dalla Provincia competente per territorio.

 

Normativa di riferimento

  • L.R. 27/98 - Disciplina attività extra-alberghiere

 

Data di ultima modifica: 05/01/2017

Documenti allegati
Documenti allegati
Delibera GR 11.06 del 30.03.2001 (13.75 KB)
Allegato Delibera GR 47.24 (73.61 KB)
Circ. ISTAT 8 del 04-2008 rilevamento clienti (101.11 KB)
Modulo domanda (68.84 KB)
Delibera GR 47.24 del 22.11.2007 (35.59 KB)
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