Assegno di Maternità Art. 66 L. 448/98.

DEFINIZIONE
è una prestazione a tutela delle madri, cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno, a condizione che non beneficino di un trattamento previdenziale di maternità o beneficino di un trattamento previdenziale ridotto, per ogni figlio nato o per ogni minore ricevuto in adozione e/o affidamento preadottivo;

l’importo dell’assegno e il tetto previsto dell’I.S.E.E., è stabilito annualmente con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla Legge 5 Febbraio 1992, n. 81;

la domanda, compilata su apposito modulo, và presentata all’Ufficio competente entro 6 mesi dalla nascita del figlio e non è cumulabile con l’Assegno di Stato e con i trattamenti previdenziali di maternità;

l’assegno viene concesso dal Comune e pagato attraverso le proprie strutture dall’INPS.

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Legge 23 Dicembre 1998, art. 66 – modificato dall’art. 80 della Legge 388/2000;
  • D.P.C.M. 07.05.1999, n. 221;
  • D.L. 3 maggio 2000, n. 130;
  • D.P.C.M. 159/2013 in attuazione dei criteri indicati dall’art.5 del D.L. 06.12.2011, n. 201.
  • Decreto applicativo – pubblicato nella G.U. n. 267 del 17.11.2014 – Suppl. ordinario.


ATTI CONNESSI
Dichiarazione sostitutiva unica ai fini della individuazione della situazione economica del nucleo familiare (certificazione I.S.E.E.)


NOTE PROCEDURALI
La domanda deve contenere:

  • Le generalità della richiedente;
  • L’indicazione della data di nascita del figlio;
  • La dichiarazione di non percepire alcun trattamento previdenziale di maternità, ovvero di essere beneficiaria (durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro) in misura inferiore a quanto stabilito annualmente.
  • Attestazione di certificazione I.S.E.E. rilasciata dai CAF convenzionati con l’INPS e/o presso gli altri sportelli abilitati a livello cittadino.

Accertamento dei requisiti necessari all’attribuzione del beneficio.

 

NOTE
Con determina del Responsabile del Servizio si procede alla concessione del beneficio, dandone immediata comunicazione all’INPS, per via telematica, che provvederà entro il limite di 45 gg. all’effettivo pagamento dell’assegno in un’unica soluzione.

Data di ultima modifica: 14/06/2018

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