Comune di San Sperate - Comunicazione - 71/2021
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Sardegna.
ZONA ROSSA
Oggetto: Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Sardegna. ZONA ROSSA
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Sardegna. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, nella Regione Sardegna si applicano,a partire da lunedì 12 aprile 2021 e per un periodo di quindici giorni, le misure di cui alla c.d. «zona rossa»,nei termini di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44
Ministero della Salute
Ministero Salute ordinanza zona ROSSA
Piccolo Riassunto
Per prima cosa ricordate che in questi giorni è sempre necessaria l'autocertificazione per qualsiasi spostamento (anche in paese, anche nei pressi della propria abitazione)
sono consentiti esclusivamente i seguenti spostamenti:
- per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità (anche verso un’altra Regione o Provincia autonoma);
- il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, compreso il rientro nelle “seconde case” ubicate dentro e fuori regione (si veda la FAQ specifica).
Gli spostamenti per far visita ad amici o parenti autosufficienti e, in generale, tutti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria non dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute sono invece VIETATI
(NO a deroghe come a Pasqua o Natale).
possibile praticare l’attività motoria all’aperto (passeggiata) solo se svolta individualmente e in prossimità della propria abitazione. Stessa cosa per portare a spasso animali da compagnia.È obbligatorio rispettare la distanza di almeno un metro da ogni altra persona e indossare dispositivi di protezione individuale, evitate di formare gruppi e ovviamente sono sempre vietati gli assembramenti.
Le attività sportive possono svolgersi esclusivamente nell’ambito del territorio del proprio Comune in forma individuale e all'aperto, mantenendo la distanza interpersonale di due metri. È tuttavia possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza.
Chiuse tutte le attività non essenziali, da parrucchieri a centri estetici
Per le attività commerciali in zona rossa è consentita la vendita dei soli beni inclusi nell'allegato 23 al DPCM ( il responsabile di ogni attività commerciale, comunque denominata (ipermercato, supermercato, discount, minimercato, altri esercizi non specializzati di alimentari vari) può esercitare esclusivamente l’attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità ed è, quindi, tenuto a organizzare gli spazi in modo da precludere ai clienti l’accesso a scaffali o corsie in cui siano riposti beni diversi da quelli alimentari e di prima necessità. Nel caso in cui ciò non sia possibile, devono essere rimossi dagli scaffali i prodotti la cui vendita non è consentita. Tale regola vale per qualunque giorno di apertura, feriale, prefestivo o festivo. Nei casi in cui l'allegato preveda la possibilità di vendita di determinati beni "in esercizi specializzati", la stessa è da intendersi consentita anche nelle altre strutture di vendita che rimangono aperte, purché nel rispetto delle prescrizioni già richiamate nella presente faq e dei protocolli di settore).
Per i bar è consentito l’asporto a domicilio fino alle 18, per ristoranti fino alle 22. Oltre l'asporto a domicilio è consentito l’ingresso e la permanenza negli stessi da parte dei clienti esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Non sono comunque consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali. Occorre l'autocertificazione.
Aperte farmacie, tabaccherie e negozi alimentari.
Ogni spostamento verso queste attività va autocertificato.
Scuola
Assicurato in presenza lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia (nidi e micronidi, sezioni primavera e servizi integrativi quali spazi gioco, centri per bambini e famiglie, servizi educativi in contesto domiciliare comunque denominati e gestiti);
- dell’attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia (materna);
- dell’attività scolastica e didattica della scuola primaria (elementari);
- dell’attività scolastica e didattica del primo anno della scuola secondaria di primo grado (prima media).
Nello stesso periodo, le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado (seconda e terza media) e della scuola secondaria di secondo grado (licei, istituti tecnici etc.) si svolgono esclusivamente in modalità a distanza.
(per gli studenti minorenni che vanno a scuola da soli è preferibile avere con se l’autocertificazione compilata da genitore).
In ottemperanza dell’ordinanza della Regione Sardegna, per i residenti dell’Isola è consentito lo spostamento verso seconde case, ma ️non per i non residenti in Sardegna (continua il divieto di ingresso nell'isola per queste motivazioni).
Il non rispetto delle suddette regole è sanzionato con multe dai 400 ai 1000 euro.
Per ulteriori approfondimenti consultare la pagina del governo italiano (FAQ)
Attenzione!
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