Voto degli italiani all'estero

In occasione delle elezioni politiche e di consultazioni referendarie, trova applicazione la modalità del voto per corrispondenza per gli elettori italiani residenti all'estero (Legge 459 del 27.12.2001).

Hanno diritto al voto tutti i cittadini italiani residenti (anche temporaneamente) all'estero che siano iscritti nelle liste elettorali predisposte sulla base di un elenco aggiornato dei residenti all'estero, frutto dell'unificazione dell'Aire (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) dei comuni e degli schedari consolari.
L'ufficio consolare invia a tutti gli elettori un plico contenente il certificato elettorale, le schede elettorali con una busta piccola in cui inserirle, nonché una busta grande preaffrancata recante l'indirizzo dell'Ufficio consolare stesso. Una volta votate le schede sono inserite dall'elettore nella busta interna, a sua volta introdotta, unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale, nella busta preaffrancata e spedite dall'elettore stesso all'ufficio consolare.

I responsabili degli uffici consolari provvedono all'invio in Italia dei plichi che verranno presi in carico dall'ufficio centrale per la circoscrizione estero.    

La legge 459/2001 prevede che l'elettore possa optare per l'esercizio del diritto di voto in Italia, rientrando nel comune di iscrizione elettorale e votando presso la sezione in cui è iscritto. La comunicazione di opzione per il voto in Italia, in caso di referendum o di elezioni politiche anticipate va inoltrata all'Ufficio Consolare entro il decimo giorno successivo all'indizione delle votazioni. Nel caso di scioglimento delle Camere alla scadenza naturale, l'opzione va comunicata entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura. L'opzione va esercitata per ogni votazione ed è valida limitatamente alla consultazione per la quale è esercitata.

Non è previsto alcun tipo di rimborso per le spese di viaggio sostenute dall'elettore che ha optato per il voto in Italia. Il voto in Italia resta la modalità obbligatoria per i cittadini italiani residenti nei Paesi con i cui Governi non è stato possibile concludere intese per garantire che il voto per corrispondenza venga esercitato in condizioni di uguaglianza, libertà e segretezza, senza pregiudizio per il posto di lavoro e per i diritti individuali dei cittadini italiani, nonché per gli elettori residenti in Paesi la cui situazione politico-sociale non garantisce il rispetto di tali condizioni (Elenco paesi - link).


Elezioni Amministrative (Comunali o Regionali)
A differenza di quanto indicato in precedenza per gli altri tipi di consultazione, per le Elezioni del Presidente della Regione o del Sindaco non è prevista nessuna forma di voto all’estero.
Sarà cura dell'Ufficio elettorale comunicare all'elettore residente all'estero, mediante l'invio di una cartolina-invito: i giorni della consultazione, il tipo di elezione, nonché le modalità per il rimborso delle spese di viaggio, qualora previste.

Data di ultima modifica: 26/08/2020

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