Risposte alle domande più frequenti


Come funziona l'accesso ai documenti amministrativi del comune?

Cos'è il diritto di accesso ai documenti amministrativi e chi lo può esercitare

Per “diritto di accesso”, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. a) della legge, si intende il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi.

Per “interessati”, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. b) della legge, si intendono tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.

 

Cosa si può chiedere

Il diritto di accesso è esercitato relativamente ai documenti amministrativi ed alle informazioni desumibili dagli stessi, il cui contenuto sia correlato con l’interesse del quale il richiedente dimostra, con specifica motivazione, di essere titolare.

Per documento amministrativo, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. d) della legge, si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla

natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.

Tutti i documenti amministrativi sono accessibili ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o sottratti all’accesso ai sensi delle norme contenute nel presente regolamento.

Non sono accessibili le informazioni in possesso dell’Amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal D. Lgs. 196/03 in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.

 

Soggetti legittimati all’accesso

Il diritto di accesso ai documenti e alle informazioni può essere esercitato da tutti i soggetti privati, compresi i portatori di interessi pubblici o diffusi, che hanno un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è richiesto l’accesso.

Chiunque ha diritto di accesso ai documenti e alle informazioni legati allo stato dell’ambiente detenuti dall’Amministrazione comunale, nei limiti e secondo le disposizioni contenute nel D. Lgs. 195/2005 “Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale” e successive modificazioni

 

Come e a chi si presenta la domanda di accesso ai documenti amministrativi

Il diritto di accesso si esercita mediante domanda motivata di accesso informale o formale, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente e dal Regolamento comunale.

Le domande di accesso informale, di cui all’art. 6 del Regolamento comunale, possono essere verbali o scritte; quelle di accesso formale, di cui al successivo art. 7, possono essere solo scritte.

Le domande di accesso ai documenti devono essere sempre motivate.

Per istanza formale si intende la domanda presentata utilizzando l’apposita e uniforme modulistica predisposta dall’Ente in carta semplice.

La domanda formale di accesso deve essere presentata all’Unità Organizzativa competente a formare l’atto o a detenerlo stabilmente, ovvero all’Unità Organizzativa competente a detenere stabilmente la documentazione quando la stessa risulti archiviata.

Il responsabile del procedimento di accesso provvede all’identificazione del richiedente e alla contestuale protocollazione dell’istanza al Protocollo Generale dell’Ente della quale rilascia all’interessato apposita ricevuta.

 

La domanda di accesso deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi:

a) generalità, recapito (anche telefonico o telematico) del richiedente, se persona fisica, o del legale rappresentante, se persona giuridica;

b) elementi idonei a dimostrare la propria identità e, qualora si tratti di un rappresentante, la propria qualifica;

c) estremi o elementi che permettano di individuare gli atti o i documenti in relazione ai quali si intende esercitare il diritto di accesso;

d) i motivi della richiesta, con l’indicazione della relazione intercorrente tra i documenti oggetto della richiesta di accesso e la titolarità del diritto ovvero dell’interesse che si intende tutelare;

e) le modalità con cui si intende esercitare l’accesso ai sensi dell’art. 25 della legge.

 

Quanto tempo ci vuole per l'evasione della richiesta di accesso

Salvo quanto previsto per il procedimento di accesso informale, il procedimento di accesso formale deve concludersi, ai sensi dell’art. 25, comma 4, della legge, nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di protocollazione della domanda.

Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta questa si intende respinta.

Qualora, per l’individuazione di quanto richiesto dal soggetto interessato, si rendano necessari chiarimenti ed elementi integrativi e comunque nei casi in cui la domanda sia irregolare o incompleta, anche sotto il profilo della motivazione, il responsabile del procedimento entro 10 giorni, è tenuto a darne comunicazione al richiedente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite messo comunale, ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione, assegnando all’interessato un termine, non inferiore a 15 giorni dal ricevimento, a pena di decadenza, per provvedere alla necessaria regolarizzazione o integrazione.

Il termine del procedimento ricomincia a decorrere, per ulteriori 30 giorni, dalla data di presentazione della richiesta contenente gli elementi integrativi richiesti.

In mancanza di risposta nel termine assegnato, il responsabile del procedimento di accesso, dispone la chiusura e l’archiviazione del procedimento

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto