Agevolazione viaggi elettori

Agevolazioni tariffarie per i viaggi degli elettori

Comunicazione della Direzione Generale della Presidenza - Servizio Registro generale del volontariato e organizzazione delle elezioni

Si comunica che la Direzione centrale dei Servizi elettorali del Ministero dell’Interno ha invitato gli enti e le società operanti nel settore dei trasporti ad applicare, agli elettori che si trovino fuori dal Comune di iscrizione elettorale in occasione delle elezioni regionali del 24 febbraio 2019, le agevolazioni di viaggio previste dall’art. 116 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e dall’art. 2 della legge 26 maggio 1969, n. 241.

Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, e in attesa di ricevere ulteriori indicazioni da parte degli operatori del settore, si rappresenta quanto segue. 

 

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER IL TRASPORTO FERROVIARIO

Sul sito della società Trenitalia www.trenitalia.com, nella sezione Info e assistenzaCondizioni di trasportoViaggi degli elettori, al quale si rinvia per maggiori dettagli, è consultabile la disciplina applicabile ai viaggi degli elettori in occasione di consultazioni elettorali.

Si riportano di seguito i termini di validità:

  • Biglietti per elettori residenti nel territorio nazionale: Il viaggio di andata può essere effettuato dal decimo giorno antecedente il giorno di votazione (questo compreso) e quello di ritorno fino alle ore 24 del decimo giorno successivo al giorno di votazione (quest’ultimo escluso), cioè dal 15 febbraio al 6 marzo 2019.
  • Biglietti per elettori residenti all'estero (tariffa Italian Elector): Il viaggio di andata può essere effettuato al massimo un mese prima del giorno di apertura del seggio elettorale e quello di ritorno al massimo un mese dopo il giorno di chiusura del seggio stesso. In ogni caso il viaggio di andata deve essere completato entro l’orario di chiusura delle operazioni di votazione e quello di ritorno non può avere inizio se non dopo l’apertura del seggio elettorale. 

 

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER IL TRASPORTO VIA MARE

L’art. 2 della legge n. 241/1969 estende le agevolazioni tariffarie ai viaggi via mare effettuati dagli elettori - che si trovino fuori dai Comuni di iscrizione elettorale - con i mezzi delle società di navigazione concessionarie dei servizi di trasporto da e per tutte le isole del territorio nazionale.

La misura dell’agevolazione risulta fissata, di regola, al 60% del costo del biglietto e viene concessa all’elettore dietro presentazione, oltre che del documento di riconoscimento, della tessera elettorale. L’agevolazione tariffaria connessa alle elezioni è valida per i viaggi effettuati dal 10° giorno precedente le elezioni al 10° giorno successivo. 

Per ulteriori informazioni e per l’acquisto dei biglietti gli interessati dovranno rivolgersi alle biglietterie delle società di navigazione.

 

AGEVOLAZIONI AUTOSTRADALI PER GLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO

In occasione di consultazioni elettorali gli elettori residenti all'estero usufruiscono, di regola, dell’esenzione dal pedaggio autostradale, che viene accordata:

  • Per il viaggio di andata, dalle ore 22 del 5° giorno antecedente il giorno della votazione;
  • Per il viaggio di ritorno, fino alle ore 22 del 5° giorno successivo al giorno della votazione.

Si ritiene opportuno ribadire che gli elettori che intendono beneficiare delle agevolazioni dovranno essere muniti di documento di riconoscimento e di tessera elettorale (o, in mancanza, cartolina avviso inviata dal Comune di iscrizione elettorale o dichiarazione dell'Autorità consolare attestante che il connazionale si reca in Italia per esercitare il diritto di voto). Per il viaggio di ritorno, in particolare, dovranno esibire la tessera elettorale munita del bollo della sezione presso la quale hanno votato.

 

Collegamento al sito: SardegnaElezioniRegionali

Data di ultima modifica: 15/02/2019

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