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ART. 2 ABROGAZIONE DELLE NORME PRECEDENTI Le disposizioni del presente Regolamento abrogano ogni norma precedentemente stabilita ivi comprese quelle relative al precedente strumento urbanistico.(P.d.F.) ART. 3 RICHIAMO A DISPOSIZIONI DI LEGGE Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, si intendono applicabili le vigenti disposizioni di legge in materia. Si fa riferimento in particolare alle disposizioni di cui alle seguenti leggi: - LEGGE 28 gennaio 1977, n. 10 Norme per la edificabilitą dei suoli. - LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1989, n. 45. Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale. CAPO II - COMMISSIONE EDILIZIA E SUE ATTRIBUZIONI ART. 4 DURATA IN CARICA I membri della Commissione Edilizia vengono nominati dalla Giunta Municipale , durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati. Le nomine vengono fatte di norma nella prima riunione successiva alla elezione della Giunta Municipale. Non possono far parte contemporaneamente della Commissione Edilizia i fratelli, gli ascendenti e i discendenti, gli affini di 1° grado, l'adottante e l'adottato. ART. 5 ADUNANZA, DELIBERAZIONI La Commissione Edilizia č convocata dal Sindaco ordinariamente una volta al mese e straordinariamente ogni qualvolta ve ne sia la necessitą. Per la validitą delle deliberazioni č necessaria la presenza di almeno sei membri oltre il Presidente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; a paritą di voti prevale quello del Presidente. I membri che senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive decadranno dalla carica e potranno essere sostituiti. ART. 6 ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA La Commissione Edilizia č chiamata ad esprimere il suo parere: a) su qualsiasi strumento attuativo del P.U.C. b) sui progetti di nuovi fabbricati, sugli ampliamenti e ristrutturazione di quelli esistenti, sulle domande per le occupazioni permanenti del suolo pubblico e su quanto puņ interessare in qualche modo gli spazi e le aree di dominio pubblico; c) sull'interpretazione, sulla esecuzione e sulle eventuali modifiche del presente Regolamento; d) su tutte le questioni di carattere urbanistico ed edilizio riguardanti il territorio comunale; e) su qualsiasi opera per la quale il Sindaco giudichi opportuno consultarla. Il parere della Commissione Edilizia rifletterą il rispetto del presente Regolamento e delle disposizioni del P.U.C., il decoro dei progetti che vengono presentati al suo esame, allo scopo soprattutto di evitare deturpazioni dal punto di vista compositivo, architettonico e ambientale, in special modo quando č evidente la mancata accuratezza nello studio dell'insieme e delle parti. La Commissione Edilizia, nel rispetto della libertą progettuale del professionista, avrą l'attenzione di curare che ciascun fatto architettonico o intervento che comporti variazione d'uso del territorio, risulti in ogni caso integrato nel contesto in cui dovrą sorgere, cercando di trovare il giusto equilibrio fra le esigenze del proprietario e la pubblica utilitą. Sarą facoltą del Responsabile dell’Ufficio Tecnico richiedere le modifiche che riterrą pił opportune affinché siano raggiunti gli obiettivi sopra indicati. La Commissione Edilizia potrą altresģ proporre le modifiche che riterrą pił opportune. La Commissione Edilizia č da ritenersi essenzialmente come organo consultivo e il suo parere non costituisce presunzione sulla concessione o su qualsiasi altra autorizzazione che č riservata esclusivamente al Responsabile dell’Ufficio Tecnico, il quale puņ, motivando le sue decisioni, disattendere tale parere. ART. 7 COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA La Commissione Edilizia si compone di n. 3 membri di diritto e n. 8 membri elettivi. Membri di diritto: 1) il Sindaco o un suo delegato con funzioni di Presidente; 2) il capo dell'Ufficio tecnico comunale 3) Il Responsabile del Servizio Igiene Urbanistica, Edilizia e degli Ambienti confinati della A.S.L. competente per territorio o suo delegato; Membri elettivi nominati dalla Giunta Municipale: 4) un libero professionista ingegnere od architetto esperti in materia urbanistica; 5) un libero professionista ingegnere o perito industriale esperto in impianti civili e industriali; 6) n. 1 laureato in geologia 7) n. 1 rappresentante portatori di handicap 8) n. 2 cittadini qualificati nel settore dell'edilizia. 9) un esperto in materia di paesaggio 10) un consigliere comunale in rappresentanza della minoranza Le funzioni di segretario saranno espletate dal Segretario Comunale o da un suo delegato, che avrą il compito di redigere e controfirmare i verbali delle adunanze, su apposito registro, e che non avrą diritto di voto. ART. 8 PROGETTI DI OPERE DI PARTICOLARE IMPORTANZA E' facoltą del Sindaco, per l'esame di progetti di particolare importanza e difficoltą, chiamare a far parte della Commissione tecnici di comprovata esperienza nel settore, che interverranno nelle sedute in qualitą di consulenti, senza diritto di voto. ART. 9 ASTENSIONE DEI SINGOLI MEMBRI Quando la Commissione abbia a trattare argomenti nei quali si trovi interessato alcuno dei suoi membri, questi se presente, deve denunciare tale sua condizione e non deve assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio relativo all'argomento stesso. ART. 10 PROCESSI VERBALI DELLE ADUNANZE I processi verbali delle adunanze della Commissione Edilizia saranno scritti in apposito registro a cura del Segretario e firmati da questo, dal Presidente e dai componenti presenti. Il Segretario provvederą inoltre a trascrivere sinteticamente il parere espresso dalla Commissione Edilizia ed ad allegarlo alla pratica relativa alla domanda di concessione edilizia. Titolo II - NORME PROCEDURALI CAPO I - CONCESSIONE ED AUTORIZZAZIONE AD EDIFICARE ART. 11 OPERE SOGGETTE A CONCESSIONE EDILIZIA Sono soggette a concessione edilizia tutte le opere ed attivitą che comportino trasformazione urbanistica ed edilizia nell'ambito del territorio comunale. Sono in particolare soggette a concessione: a) le nuove costruzioni qualunque sia il procedimento costruttivo adottato; b) le ricostruzioni degli edifici; c) gli interventi di ricostruzione urbanistica ed edilizia; d) le demolizioni da interventi di restauro e risanamento conservativo; e) gli ampliamenti di edifici esistenti; f) le modifiche strutturali; g) qualsiasi intervento che incida sull'aspetto esterno degli edifici esistenti; h) le modifiche interne che, anche senza incidere nelle strutture preesistenti, comportino variazione di superficie utile; i) le modifiche di destinazione d'uso anche se non comportino variazioni strutturali o distributive interne all'edificio; l) le opere di urbanizzazione e di trasformazione del suolo; m) apertura di cave, prelievo di materiale lapideo, formazione di discariche. n) le altre opere individuate da legge regionale o provinciale. ART. 11bis CONCESSIONI PER ESERCIZI COMMERCIALI In relazione alla necessitą di correlazione e di contemporaneitą nel procedimento del rilascio della concessione o autorizzazione edilizia e dell'autorizzazione all'apertura dell'esercizio commerciale di una MSV e di una GSV, il Comune dovrą predisporre contemporaneamente le fasi istruttorie dei due procedimenti edilizio e commerciale. Il rilascio di concessione e di autorizzazione č disposto con un unico provvedimento firmato dai responsabili del procedimento del settore edilizio e di quello commerciale. ART. 12 LAVORI ESEGUIBILI SENZA CONCESSIONE EDILIZIA Non č richiesta la concessione edilizia per l'esecuzione dei lavori di cui all’art. seguente , per i quali č invece richiesta apposita autorizzazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico. ART. 13 ATTIVITA’ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE Sono soggette ad autorizzazione, secondo le leggi e disposizioni vigenti: le lottizzazioni di terreno a scopo edilizio, la cui delibera č soggetta al controllo di legittimitą ai sensi dell’art. 30 delle legge regionale 45/89; i depositi su aree scoperte le occupazioni di suolo pubblico le altre opere individuate da legge regionale o provinciale. ART. 14 ATTIVITA' SOGGETTE A DENUNCIA In alternativa al regime autorizzatorio , i seguenti interventi sono subordinati alla denuncia di inizio dell’attivitą ai sensi e per gli effetti dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall’articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Art. 2 comma 60 legge 23 dicembre 1996 , n. 662 ): opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo; opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell’edificio; recinzioni, muri di cinta e cancellate; aree destinate ad attivitą sportive senza creazione di volumetria; opere interne di singole unitą immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell’immobile; e, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A di cui all’art. 2 del decreto del Ministro del LL.PP. 2 aprile 1968 pubblicato nella G.U. n. 97 del 16 aprile 1968, non modifichino la destinazione d’uso; impianti tecnologici che non si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni, a seguito della revisione o installazione di impianti tecnologici; varianti a concessioni edilizie gią rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d’uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia; parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato. Attivazione degli esercizi di vicinato di cui all’art. 7 del D.Lgs.114/1998 La facoltą di cui al comma precedente č data esclusivamente ove sussistano tutte le seguenti condizioni: gli immobili interessati non siano assoggettati alle disposizioni di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497e 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero a disposizioni immediatamente operative dei piani aventi la valenza di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, o dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, non siano comunque assoggettati dallo strumento urbanistico a discipline espressamente volte alla tutela delle loro caratteristiche paesaggistiche, ambientali, storico archeologiche, storico-artistiche, storico-architettoniche e storico-testimoniali; gli immobili interessati siano oggetto di prescrizioni di vigenti strumenti di pianificazione, nonché di programmazione, immediatamente operative e le trasformazioni progettate non siano in contrasto con strumenti adottati. La denuncia di inizio di attivitą deve essere corredata dall’indicazione dell’impresa a cui si intende affidare i lavori. La denuncia di inizio di attivitą č sottoposta al termine massimo di validitą fissato in anni tre, con obbligo per l’interessato di comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori. L’esecuzione delle opere per cui sia esercitata la facoltą di denuncia di attivitą ai sensi del comma primo del presente articolo č subordinata alla medesima disciplina definita dalle norme nazionali e regionali vigenti per le corrispondenti opere eseguite su rilascio di concessione edilizia. Nei casi di cui al comma 1°, 20 giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori l’interessato deve presentare la denuncia di inizio dell’attivitą, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, corredata dalla dichiarazione di assunzione della Direzione Lavori, nonché dagli opportuni elaborati progettuali che asseveri la conformitą delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Il progettista abilitato deve emettere inoltre un certificato di collaudo finale che attesti la conformitą dell’opera al progetto presentato. Ai fini degli adempimenti necessari per comprovare la sussistenza del titolo abilitante all’effettuazione della trasformazione, tengono luogo delle autorizzazioni le copie delle denunce di inizio di attivitą, dalle quali risultino le date di ricevimento delle denunce stesse, nonché l’elenco di quanto prescritto comporre e corredare i progetti delle trasformazioni e le attestazioni dei professionisti abilitati. Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico, ove entro il termine indicato nel comma 5° sia riscontrata l’assenza di una o pił delle condizioni stabilite, notifica agli interessati l’ordine motivato di non effettuare le prevista trasformazioni, e, nei casi di false attestazioni dei professionisti abilitati, ne da contestuale notizia all’autoritą giudiziaria e al consiglio dell’ordine di appartenenza. Gli aventi titolo hanno facoltą di inoltrare una nuova denuncia di inizio di attivitą, qualora le stabilite condizioni siano soddisfacibili mediante modificazioni o integrazioni dei progetti delle trasformazioni, nullaosta, pareri, assensi comunque denominati, oppure, in ogni caso, di presentare una richiesta di autorizzazione. Per le opere pubbliche, la deliberazione con la quale il progetto viene approvato o l’opera autorizzata ha i medesimi effetti della concessione edilizia. I relativi progetti dovranno peraltro essere corredati da una relazione a firma di un progettista abilitato che attesti la conformitą del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché l’esistenza dei nullaosta di conformitą alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche. ART. 15 LAVORI ESEGUIBILI D'URGENZA Potranno essere eseguite, previa immediata comunicazione al Responsabile del’Ufficio Tecnico, le sole opere provvisionali di assoluta urgenza indispensabili per evitare imminenti pericoli o danni. E' altresģ fatto obbligo di richiedere la relativa concessione o autorizzazione sulla base del tipo di intervento da effettuarsi. ART. 16 AUTORIZZAZIONE PER EDIFICI SPECIALI Gli edifici non destinati alla residenza, quali stabilimenti cinematografici, caffč, luoghi di ritrovo, scuole, magazzini, ecc..., devono, oltre che rispettare le norme prescritte dal Regolamento edilizio, rispondere ai requisiti imposti dalle norme di igiene e di polizia urbana, di ogni altro Regolamento dello Stato e del Comune e delle norme vigenti in tema di sicurezza degli impianti, di sicurezza contro gli incendi e per la pubblica incolumitą. A tal fine devono essere allegate al progetto le prescritte approvazioni delle autoritą competenti. Se gli edifici dovessero sorgere in zone soggette a vincolo, i progetti dovranno essere sottoposti all'esame delle Soprintendenze, al fine di ottenere il parere preventivo. ART. 17 MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLA FABBRICAZIONE L'attuazione della fabbricazione e delle opere connesse per ciascuna zona avviene di norma mediante piani esecutivi. Potrą avvenire anche mediante costruzione diretta di singoli fabbricati e opere di urbanizzazione nelle zone di completamento; nelle zone di espansione dovrą essere stipulata una convenzione urbanizzativa ai sensi dell'art. 21 con esplicita accettazione e impegno all'attuazione delle particolari prescrizioni costruttive indicate nella tabella riassuntiva del P.U.C. o successivamente adottate dall'Amministrazione. CAPO II - PIANI ESECUTIVI ART. 18 DEFINIZIONI Si definisce piano esecutivo o attuativo il progetto per una iniziativa urbanistico-edilizia per la trasformazione di un'intera zona o di una parte di essa predeterminata dal P.U.C. in posizione ovvero in dimensione, o in percentuale, che si avvale delle particolari norme tecniche previste allo scopo, per quanto riguarda densitą, altezze e distanze dei fabbricati e definisce compiutamente i problemi della viabilitą e di attrezzature interne, secondo le indicazioni del P.U.C. Rientrano fra i piani attuativi, anche i piani di arredo necessari per l’attivazione dei centri commerciali urbani di via o di strada di cui alla delibera G.R. 55/108//2000. L’approvazione del piano di arredo segue l’iter di approvazione previsto dall’art. 21 della L.R. n. 45/89. I piani esecutivi possono essere di iniziativa : comunale privata. Nel primo caso saranno piani particolareggiati da elaborare per contenuto, forma e procedura secondo le disposizioni di legge oppure piani di lottizzazione compilati d'ufficio ai sensi dell'art. 8 Legge 6 agosto 1967, n. 765. Nel secondo caso sono piani di lottizzazione, che vengono presentati normalmente dai proprietari nell'ambito dell'esecuzione dei P.P. approvati. Tuttavia anche quando il piano particolareggiato non sia stato ancora approvato, i proprietari interessati possono richiedere l'approvazione di un piano di lottizzazione al Comune, che la concede previo nulla osta dei competenti Uffici pubblici. Alla stessa stregua il Sindaco potrą invitare i proprietari delle aree fabbricabili a presentare entro un congruo termine un piano di lottizzazione, trascorso il quale, ove i proprietari non ottemperino, potrą procedere alla compilazione d'ufficio. Il piano di lottizzazione, per il livello di elaborazione tecnica e per gli aspetti urbanistici costituisce uno strumento urbanistico alternativo, oltre che attuativo, dei piani particolareggiati definiti dalla legge, e ne viene ad assumere i contenuti. ART. 19 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE I proprietari delle aree comprese nel perimetro da lottizzare a scopo edificatorio devono dichiarare il loro consenso alla lottizzazione nelle forme di legge, il loro impegno ad assumere gli oneri e nominare un delegato che li rappresenti a tutti gli effetti nell'espletamento della pratica con il Comune e gli Organi competenti. Il delegato dei proprietari presenterą, entro l'eventuale termine stabilito, una domanda in bollo indirizzata al Responsabile dell’Ufficio Tecnico con la prescritta documentazione firmata dal richiedente e dal progettista. Il progetto dovrą essere redatto da ingegneri o architetti iscritti ai relativi albi professionali e abilitati all'esercizio della libera professione. ART. 20 DOCUMENTAZIONE A CORREDO DEI PROGETTI DI CARATTERE URBANISTICO Per i progetti di carattere urbanistico la documentazione deve essere firmata dal promotore, dal delegato dei proprietari e dal progettista. Qualora essa tenda a conseguire anche autorizzazione alla esecuzione delle opere deve essere firmata, prima dell'inizio dei lavori, dal direttore dei lavori e dall'esecutore delle opere. La documentazione deve constare di: a) uno schema di convenzione da stipulare fra il Comune e i proprietari; b) dichiarazione autentica del richiedente attestante il titolo di proprietą o altro diritto esercitato dal medesimo sulle aree interessate al progetto; c) estratto autentico di mappa ed eventuale tipo di frazionamento rilasciato in data non anteriore a sei mesi con tutte le indicazioni atte all'individuazione della localitą e della proprietą; d) uno stralcio della planimetria del P.U.C. o almeno del supporto fino a comprendere almeno tre punti di sicuro riferimento, con l'indicazione dell'opera interessata in progetto; ed in quadruplice copia: e) planimetria dello stato di fatto, nel rapporto almeno di 1:1000, indicante: - la delimitazione delle aree interessate dal piano; - altimetria generale con equidistanza di un metro e quote planimetriche del terreno e dei fabbricati esistenti; - pareti finestrate, numero dei piani e utilizzazione dei fabbricati; - alberature, cespugliature e colture agricole; - manufatti, impianti particolari quali canali, linee elettriche, gasdotti, acquedotti, etc., con tutti i dati atti rappresentare lo stato di fatto della zona; f) mappa della zona, nel rapporto almeno di 1:1000, indicante: - le proprietą confinanti e le servitł prediali; - vincoli e limitazioni di legge; - la zonizzazione dello strumento urbanistico vigente; - infrastrutture esistenti o programmate; - servizi esistenti o programmati. g) planimetria generale dell'intero territorio oggetto del piano d'insediamento, nel rapporto almeno di 1:1000, indicante: 1 - le reti viarie veicolare e pedonale con assi stradali raggi di curvatura, dettaglio dei cigli, dei marciapiedi, delle pavimentazioni, delle illuminazioni stradali, delle recinzioni dei lotti e simili; 2 - la delimitazione degli spazi pubblici o riservati alle attivitą collettive, al verde pubblico o ai parcheggi con l'indicazione degli impianti e delle attrezzature ad essi relativi; 3 - la posizione degli edifici pubblici e privati con le relative altezze e l'indicazione delle loro destinazioni , l’eventuale quota da riservare all’edilizia economica e popolare; h) almeno tre profili generali, di cui due perpendicolari fra loro, nel rapporto almeno di 1:500; i) almeno due sezioni generali lungo i percorsi principali nel rapporto almeno di 1:500; l) planimetria generale, nel rapporto di almeno 1:1000, degli impianti tecnologici (reti elettriche, idriche e fognarie) previsti a servizio della lottizzazione, con il loro dimensionamento, indicazione delle caratteristiche e materiali e allacciamenti alle reti principali; m) una relazione generale dettagliata illustrante, per tutto il piano di lottizzazione: l'impostazione urbanistica del piano con la dimostrazione del rispetto dei limiti e dei rapporti stabiliti dalle vigenti leggi e dalle presenti norme e dal P.U. e dell’eventuale quota da riservare all’edilizia economica e popolare (Art. 40 L.R. 45/89) 2) i dati tecnici con particolare riferimento agli impianti tecnologici e ai sistemi costruttivi; 3) le soluzioni architettoniche con particolare riferimento ai materiali di finimento esterno e alle coperture; 4) le particolari norme tecniche di realizzazione degli interventi edilizi, con precisazione dei distacchi dei fabbricati, dell'indice di fabbricabilitą fondiaria, delle altezze massime, delle dimensioni degli accessori ( se consentiti); dei particolari obblighi di esecuzione, da parte dei privati, di recinzioni, illuminazioni, parcheggi e giardini, sistemazioni esterne e simili, e di quante altre misure si ritenga opportuno adottare; delle destinazioni dei fabbricati e delle aliquote di edilizia di interesse generale; le prescrizioni previste dalle norme tecniche di cui sopra costituiranno i limiti inderogabili per i vari tipi di intervento; 5) il programma di attuazione coordinato degli edifici e delle opere di urbanizzazione; n) preventivo particolareggiato delle spese occorrenti per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per le opere di allacciamento della zona ai pubblici servizi, e in generale per le sistemazioni necessarie per l'attuazione del piano. ART. 21 CONTENUTO DEI PIANI ESECUTIVI Nella tabella dei tipi edilizi delle singole zone sono indicati i tipi di piano esecutivo ammessi nonché le zone nelle quali č consentito il rilascio diretto di concessioni singole. Negli elaborati del P.U.C. č rappresentata la posizione delle eventuali parti di queste zone da edificarsi soltanto con Piano Esecutivo. I Piani Esecutivi obbligatori, come pure altri eventuali piani esecutivi spontanei dovranno comprendere e organizzare in modo unitario un ambiente attorno ad uno spazio pubblico (via, piazza, giardino attrezzato) e interesseranno comunque sempre delle aree appartenenti alla stessa zona e nella misura minima prescritta nella allegata tabella dei tipi edilizi delle singole zone. L'altezza massima e la distanza minima tra i fabbricati ed altri parametri edilizi non sono predeterminati. Essi saranno di volta in volta fissati secondo le previsioni planovolumetriche dei P.E. all'atto dell'approvazione. Comunque si dovrą dimostrare di raggiungere buone condizioni di soleggiamento, panoramicitą e indipendenza. Il P.E. preciserą lo schema di viabilitą previsto dal Piano Urbanistico. Le strade secondarie di insediamento sono prescrittive solo nel caso di edificazioni singole, mentre sono indicative come schema, tracciato e sezione nel caso di P.E. Comunque si dovrą dimostrare che le eventuali varianti proposte costituiscono un miglioramento rispetto agli obiettivi di collegamento e panoramicitą dello schema del P.U.C. Il P.E. preciserą la localizzazione, la suddivisione e il dimensionamento dei servizi e delle attrezzature previste, secondo le prescrizioni delle allegate tabelle degli spazi pubblici e dei tipi edilizi. Sarą pure precisata la localizzazione, destinazione e organizzazione degli spazi comuni per la formazione di giardini e parcheggi, prescritti proporzionalmente alla quantitą di fabbricazione. I Piani Esecutivi si distinguono in: a) piano particolareggiato con definizione del perimetro, dei tipi edilizi ammessi e della dotazione di spazi pubblici etc.; b) piano di lottizzazione con definizione del numero, posizione e tipo edilizio dei fabbricati ammessi, e individuazione delle opere di urbanizzazione competenti; c) piano per gli insediamenti produttivi con definizione del perimetro, dei tipi edilizi ammessi, della dotazione di spazi pubblici e individuazione delle opere di urbanizzazione competenti; d) piano per l'edilizia economica e popolare con definizione del perimetro, dei tipi edilizi ammessi e della dotazione di spazi pubblici e delle opere di urbanizzazione; e) piano di utilizzazione con definizione esatta dei volumi edilizi, delle opere di urbanizzazione, e della loro esatta posizione; f) piano di risanamento con definizione esatta dei particolari interventi su ogni edificio, ambiente e attrezzatura. g) piano di arredo necessari per l’attivazione dei centri commerciali urbani di via o di strada, con definizione dei centri di incontro e di aggregazione, parcheggi, verde ed opere complementari quali quelle di abbellimento (fregi, fontane, sculture) e di protezione (tettoie e coperture, vetrate, gallerie) Quando tali piani esecutivi sono di iniziativa privata sono sempre equiparati al piano di lottizzazione e comportano la stipula di una convenzione ai sensi delle Leggi 17 agosto 1942, n.1150 e 6 agosto 1967, n. 765 e successive. ART. 22 SCHEMA DI CONVENZIONE La convenzione per l'attuazione dei piani esecutivi di iniziativa privata prevederą tra l'altro: 1 - la cessione gratuita entro i termini prestabiliti delle aree per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria indicate nel P.E. 2 - l'assunzione a carico del proprietario degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e della quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relativa alla lottizzazione nonché di quelle opere che siano necessarie ad allacciare la zona ai pubblici servizi. Gli oneri sono determinati ed aggiornati in funzione alla quantitą e alle caratteristiche degli insediamenti delle lottizzazioni, con separate delibere del Consiglio Comunale; 3 - il modo, le prioritą, i termini - non superiori a 10 anni - entro i quali deve essere ultimata la esecuzione delle opere previste nel piano di lottizzazione; 4 - la quota parte di edilizia convenzionata, per la quale si fissano i prezzi di vendita ed i canoni di affitto (da aggiornare in base agli indici del costo delle costruzioni) e i requisiti dei destinatari; l’eventuale quota parte per l’edilizia economica e popolare; 5 - l'impegno ad eseguire a propria cura e spese le opere di urbanizzazione primaria, e, su richiesta del Comune, le opere di urbanizzazione secondaria e di allacciamento di cui al n. 2; 6 - congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione. ART. 23 PROCEDURE DI EVASIONE DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE PER I PIANI DI LOTTIZZAZIONE Entro i sessanta giorni successivi alla presentazione della domanda e della relativa documentazione, completa di quanto prescritto in precedenza e di quanto eventualmente richiesto dal Comune a maggior chiarimento, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico, sentita la Commissione Edilizia, comunica per iscritto al delegato dei proprietari se il piano di lottizzazione č giudicato conforme o meno alle norme del R.E. e del P.U.C. e le eventuali osservazioni e condizioni. Se gli inviti a completare una documentazione insufficiente, o ad effettuare modificazioni richieste al progetto, o a stipulare vincoli, dovessero rimanere senza effetto per oltre sei mesi, la domanda si intende rinunciataria e la pratica relativa viene archiviata. Perfezionato il progetto e la convenzione nell'eventualitą che fossero state richieste precisazioni o modificazioni, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico li sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale che procederą a una regolare deliberazione nei modi e forme di legge. Il piano di lottizzazione č approvato secondo le procedure di cui all'art. 20 della L.R. 22 dicembre 1989, n. 45, con deliberazione del Consiglio Comunale in conformitą a quanto previsto dal piano urbanistico comunale e nel rispetto delle direttive emanate dalla Regione ai sensi dell'art. 5 e secondo i contenuti previsti dalle leggi 17 agosto 1942, n. 1150, 18 aprile 1962, n. 167, e 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni. Ottenuta l'approvazione della delibera, entro quindici giorni si procede alla stipula della convenzione che viene trascritta e registrata a spese e cura dei proprietari. Entro i quindici giorni successivi, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico rilascia l'autorizzazione alla lottizzazione, corredata da una copia dei documenti di progetto, controfirmati dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico e muniti di bollo civico, notificandola in via amministrativa al delegato. Il termine di validitą della convenzione č stabilita nella convenzione. Il rilascio delle concessioni edificatorie nell'ambito dei singoli lotti sarą poi subordinato all'esistenza o all'impegno alla contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria relative ai lotti stessi. Il Comune potrą stabilire ed aggiornare con deliberazione del Consiglio Comunale i criteri di attuazione delle opere di urbanizzazione e definire le modalitą di cessione delle aree occorrenti e di esecuzione delle opere, come pure gli eventuali contributi sostitutivi da pagare in proporzione all'entitą e alle caratteristiche degli insediamenti delle lottizzazioni. Nel caso di inadempimento da parte del proprietario agli obblighi assunti con il detto atto, l'Amministrazione Comunale, previa diffida all'interessato, avrą facoltą d'eseguire d'ufficio, in tutto o in parte, le opere di cui sopra non eseguite dal titolare della lottizzazione, a spese dello stesso o degli aventi causa, con l'aumento di una quota (non superiore al 15% dell'importo delle opere) a titolo di rimborso spese tecniche e generali. ART.24 COMPILAZIONE D'UFFICIO DEI PIANI DI LOTTIZZAZIONE Il Sindaco ha facoltą di invitare i proprietari delle aree fabbricabili esistenti nelle singole zone a presentare entro un congruo termine un progetto di lottizzazione delle aree stesse. Se essi non aderiscono entro trenta giorni, il Sindaco provvede alla compilazione d'ufficio. Il progetto di lottizzazione una volta approvato, č notificato in via amministrativa ai proprietari delle aree fabbricabili con invito a dichiarare entro il termine di trenta giorni dalla notifica (prorogabile a domanda degli interessati) se l'accettino e se intendano attuarlo. Ove i proprietari intendano attuarlo il Comune ha facoltą di variare il progetto di lottizzazione in conformitą delle eventuali richieste degli interessati. In caso contrario il Comune ha facoltą di procedere alla espropriazione delle aree. Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono applicabili anche nel caso in cui i proprietari, pur avendo dichiarato di aderire, non presentino il progetto di lottizzazione nel termine assegnato o lo presentino incompleto degli elaborati indicati all'art. 19 del presente Regolamento, ovvero lo presentino con previsioni difformi rispetto alle norme del P.U.C. e, invitati formalmente a procedere all'adeguazione di cui sopra, non vi ottemperino nel termine stabilito. CAPO III - MODALITA' DI RICHIESTA DELLA CONCESSIONE E DELLE AUTORIZZAZIONI ART. 25 DOMANDE DI CONCESSIONE Le domande di concessione, per l'esecuzione delle opere e attivitą di cui all'articolo 11, o per varianti a progetti gią approvati devono essere redatti in bollo e portare la firma del proprietario o di un suo rappresentante autorizzato e del progettista. Tutti i firmatari della domanda, indirizzata al Responsabile dell’Ufficio Tecnico, sono tenuti ad indicare i dati anagrafici, il codice fiscale, il domicilio e/o il recapito per eventuali comunicazioni. Nella domanda dovranno risultare esplicitamente: a) l'impegno di osservare le norme del presente Regolamento e le leggi vigenti; b) l'impegno di comunicare prima del ritiro della concessione il nome del direttore dei lavori e prima dell'inizio dei lavori il nome del costruttore. Nei casi in cui l'intervento da eseguirsi sia particolarmente impegnativo e presenti motivo di particolare garanzia nei confronti della pubblica incolumitą, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico, sentita la Commissione Edilizia, puņ richiedere che i progetti siano firmati anche dal costruttore, che deve essere regolarmente iscritto all'Albo dei Costruttori. La firma del costruttore dovrą essere prodotta prima dell'inizio dei lavori. Le sostituzioni del Direttore dei Lavori e/o del costruttore dovranno essere tempestivamente (entro 8 giorni) comunicate al Responsabile dell’Ufficio Tecnico. ART. 26 DOCUMENTI A CORREDO DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE EDILIZIA A corredo della domanda di concessione devono essere presentati di norma i seguenti elaborati in quadruplice copia: a) planimetria catastale con la precisa indicazione dell'area interessata dall'intervento e gli estremi catastali; la planimetria dovrą rappresentare lo stato di fatto circostante per un raggio di almeno 50 mt. L'area oggetto dell'intervento dovrą essere evidenziata tramite retinatura o con colorazione delle singole copie planimetriche. b) stralcio del Piano Urbanistico da cui risulti la zona omogenea in cui ricade l'intervento; c) planimetria in scala 1:200 con l'esatta ubicazione dell'edificio sul terreno, le distanze dai confini e dagli edifici, gli edifici confinanti con le relative altezze e il nominativo dei proprietari, la larghezza delle strade, la posizione di eventuali costruzioni accessorie, la sistemazione degli spazi liberi, la localizzazione dei parcheggi privati e gli accessi pedonali e carrabili; d) piante, prospetti e sezioni in scala 1:100 completamente quotate dalle quali risulti l'ampiezza dei vani, lo spessore dei muri, le altezze interne, l'altezza dell'edificio rispetto al piano di sistemazione a monte e a valle e rispetto alle strade adiacenti e l'indicazione delle destinazioni d'uso dei vani, le dimensioni di porte e finestre in funzione della superficie di pavimento (non inferiore ad 1/8); e) schema degli impianti esterni, degli allacciamenti con particolari costruttivi; calcolo analitico delle superfici e dei volumi con dimostrazione schematica delle figure prese alla base del calcolo. relazione tecnica nella quale devono comparire la descrizione dell'opera, il tipo di struttura adottato, i materiali e i colori da adottare nelle finiture esterne dei fabbricati, il sistema di smaltimento delle acque bianche e nere. h) relazione tecnica dettagliata circa il rispetto della normativa posta in essere dalla legge n. 13/89, con indicazioni grafica degli interventi per l'adattabilitą del fabbricato. i) relazione geotecnica dettagliata con riferimento alle problematiche relative alla presenza di zone a concentrazione di materiali di natura argillosa e alla presenza di una falda libera, situata a piccola profonditą dal piano di campagna, cosģ come evidenziato all’art. 74 del presente Regolamento. I disegni e gli allegati dovranno essere presentati opportunamente piegati e avere dimensioni UNI A4 (210x297 mm). I disegni dovranno essere in copia eliografica o riprodotti con stampante grafica o plotter. Non potranno in ogni caso essere costituiti da fogli singoli comunque assemblati. Nei progetti di demolizione, ampliamento, sistemazione e ristrutturazione di fabbricati esistenti dovranno essere indicati e specificati con apposita legenda, oltre al progetto delle modifiche e delle opere nuove, anche il rilievo dell'edificio esistente e dovranno essere evidenziate le parti da demolire e quelle di nuova costruzione. ART. 27 ISTRUTTORIA PRELIMINARE DEI PROGETTI Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia l’ufficio abilitato a riceverla comunica all’interessato il nominativo del responsabile del procedimento di cui agli artt. 4 e 5 delle legge 7 agosto 1990, n. 241. L’esame delle domande si svolge secondo l’ordine di presentazione. L'istruttoria preliminare dei progetti deve essere compiuta, entro SESSANTA giorni dalla presentazione della domanda, da parte del responsabile del procedimento. Entro quindici giorni dalla presentazione delle domanda potranno essere richiesti eventuali elaborati integrativi ed altri documenti o autorizzazioni richieste dalle leggi e disposizioni vigenti. Il termine in oggetto puņ essere interrotto una sola volta e decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine il responsabile del procedimento formula una motivata proposta all’autoritą competente all’emanazione del provvedimento conclusivo. 3.In ordine ai progetti presentati, il responsabile del procedimento deve richiedere, entro il termine di cui al comma 2, il parere della commissione edilizia. Qualora questa non si esprima entro il termine predetto, il responsabile del procedimento č tenuto comunque a formulare la proposta di cui al comma 2 e a redigere una relazione scritta al Responsabile dell’Ufficio Tecnico indicando i motivi per i quali il termine non č stato rispettato. ART. 28 ESAME DEI PROGETTI E RILASCIO DELLA CONCESSIONE EDILIZIA Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico, sentita la Commissione edilizia ed esaminati gli atti, prenderą in merito ai progetti le decisioni che riterrą pił opportune dandone comunicazione agli interessati entro 15 giorni dal termine di cui al comma 2 dell’articolo precedente. Nel caso in cui, trascorso inutilmente il termine per l’emanazione del provvedimento conclusivo, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico non abbia espresso le proprie determinazioni, l'interessato potrą procedere secondo i tempi e procedure di cui ai commi 5 e 6 art. 4 D.L. 05/10/1993 n. 398, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 cosģ come sostituito dal comma 60 dell’art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Collegato alla legge finanziaria 1997). L'eventuale mancato accoglimento della domanda di concessione deve essere fondato su motivazioni di carattere urbanistico-edilizio o sul mancato rispetto del presente Regolamento , delle norme del P.U.C. e delle leggi vigenti. Chiunque puņ prendere visione presso gli uffici comunali della concessione e dei relativi atti di progetto e ricorrere contro il rilascio in quanto in contrasto con le disposizioni di legge o del presente Regolamento. Prima del rilascio della concessione dovranno essere perfezionati i versamenti degli oneri ai sensi della legge n. 10/77, ove richiesti. Con il rilascio della concessione verrą restituita al richiedente una copia dei disegni vistati dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico. Anche in caso di diniego verrą restituita una copia dei disegni di progetto con l'indicazione del mancato rilascio della concessione. Il rilascio della concessione edilizia non esonera l'interessato dall'obbligo di attenersi alle leggi e ai regolamenti, sotto le proprie responsabilitą e fatti salvi i diritti di terzi. ART. 29 OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO Per il rilascio delle concessioni relative ad opere in cemento armato e a struttura metallica, il concessionario, in ossequio alla legge 5.11.1971 n. 1086, dovrą dare dimostrazione, precedentemente alla dichiarazione di inizio lavori, dell' avvenuto deposito dei calcoli statici all'Ufficio del Genio Civile. Dovrą inoltre presentare dichiarazione sottoscritta dal Direttore dei Lavori attestante l'abilitazione a dirigere le opere in progetto. ART. 30 NORME PER IL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI Per il rilascio della concessione relativa ad edifici rientranti nelle categorie di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 412 del 26.8.1993 Regolamento di esecuzione della legge n. 10 del 09 gennaio 1991 relativa all'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, qualora si preveda l'installazione di nuovo impianto termico o la modifica di impianto esistente, dovrą essere depositata la documentazione prevista all'art. 28 della citata legge del 9 gennaio 1991, n. 10 precedentemente alla dichiarazione di inizio dei relativi lavori. ART. 31 NORME PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI Per il rilascio della concessione edilizia relativi ad edifici civili, e agli immobili adibiti ad attivitą produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi , nei quali sono previsti impianti , si dovrą far riferimento alla Legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti, G.U. 12-3-1990, n. 59) ART. 32 TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE EDILIZIA E VOLTURA DELLA CONCESSIONE. La concessione edilizia sempre rilasciata con riserva dei diritti dei terzi ed condizionata alla piena osservanza di tutte le norme legislative e regolamenti che disciplinano l’attivitą edilizia. La concessione strettamente personale ed valida esclusivamente per la persona fisica o giuridica alla quale intestata. In caso di trasferimento della proprietą, l'acquirente, gli eredi e gli aventi causa, possono chiedere la variazione dell'intestazione della concessione al Responsabile dell’Ufficio Tecnico, il quale accertatane la legittimitą, provvederą a rilasciare la relativa voltura. La voltura non soggetta ad alcun contributo accessorio, n modifica in alcun modo i termini di validitą e di decadenza previsti per il concessione originaria. ART. 33 DURATA, DECADENZA, RINNOVO E REVOCA DELLA CONCESSIONE EDILIZIA. La concessione edilizia si intende decaduta, qualora i lavori non siano stati iniziati entro un anno dalla data del rilascio. Il concessionario dovrą, in questo caso, presentare una nuova domanda per l'ottenimento di una nuova concessione. Il termine di ultimazione non puņ essere superiore a tre anni, computati dalla data di inizio dei lavori, entro il quale il fabbricato deve essere abitabile o agibile e puņ essere prorogato con provvedimento motivato solo per fatti estranei alla volontą del concessionario a causa della mole dell'opera da realizzare ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in pi esercizi finanziari. Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione relativamente alla parte non ultimata. Questo fatto comporta il versamento a conguaglio del contributo relativo ad oneri di urbanizzazione per la parte ancora non realizzata qualora ci siano state, nel frattempo, variazione delle tabelle parametriche deliberate dal Consiglio Comunale. La Concessione decade: 1) quando la concessione stessa risulti ottenuta in base a disegni di progetto alterati, non rispondenti al vero o non riflettenti l'effettivo stato di fatto esistente all'atto dell'inizio della costruzione; 2) quando il titolare della Concessione contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge o di regolamento, o alle prescrizioni inserite nella concessione o esegua varianti al progetto approvato senza aver ottenuto una nuova concessione. ART. 34 ANNULLAMENTO DELLA CONCESSIONE La concessione edilizia da ritenersi annullata nei seguenti casi: a) qualora sia in contrasto con leggi, norme e discipline urbanistiche vigenti alla data del rilascio; b) qualora sussistano vizi sia nel procedimento amministrativo di formazione della concessione, sia nei contenuti tecnici della concessione stessa. ART. 35 VARIANTI AI PROGETTI APPROVATI Ogni variante ai progetti approvati, nei limiti della durata della concessione, che alteri la forma architettonica, la disposizione degli ambienti, la superficie utile, la destinazione d'uso ed importanti elementi strutturali, soggetta al rilascio di una nuova concessione per la quale valgono le stesse norme della concessione originaria. ART. 36 OBBLIGATORIETA' DELLE URBANIZZAZIONI PRIMARIE Non č consentito, ai sensi dell'art. 31 della legge n. 1150/42, il rilascio della concessione edilizia in aree sprovviste delle opere di urbanizzazione primaria, a meno che l'avente titolo non si impegni formalmente nei confronti del Comune a realizzarle e a fornire per esse congrue garanzie. ART. 37 CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE EDILIZIA Il rilascio della concessione edilizia č subordinato al pagamento di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione deliberati dal Consiglio Comunale, oltre il pagamento del costo di costruzione, ai sensi della legge 28.1.1977 n. 10. Il concessionario ha la facoltą di richiedere la realizzazione diretta di tutte o parte delle opere di urbanizzazione, a scomputo totale o parziale delle stesse; in tal caso debbono essere descritte le opere da eseguire e precisati i termini e le garanzie per l'esecuzione delle opere medesime. ART. 38 ESENZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE Il contributo di cui all'art. 37 non č dovuto nei seguenti casi: a) per le opere da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153; b) per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione che non comportino aumento delle superfici utili di calpestio e mutamento della destinazione d'uso, quando il concessionario si impegni, mediante convenzione o atto d'obbligo unilaterale, a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione; c) per gli interventi di manutenzione straordinaria, restando fermo che per la manutenzione ordinaria la concessione non č richiesta. Per gli interventi di manutenzione straordinaria la concessione prevista dalla legge 28.1977 n. 10, č sostituita da una autorizzazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico ad eseguire i lavori (art. 48 legge 5.8.1978, n. 457) o dalla denuncia prima del loro inizio (comma 60 art.2 L.662/96); d) per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari; e) per le modifiche interne necessarie per migliorare le condizioni igieniche o statiche delle abitazioni, nonché la realizzazione dei volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito della installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze delle abitazioni; f) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici; g) per opere da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamitą. Per gli immobili di proprietą dello Stato il contributo č commisurato all'incidenza delle sole opere di urbanizzazione. Restano ferme le norme di cui agli art. 29 e 31, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni. ART. 39 ESENZIONE DAL CONTRIBUTO RELATIVO AL COSTO DI COSTRUZIONE Per gli interventi di edilizia abitativa ivi compresi quelli sugli edifici esistenti, il contributo per il rilascio della concessione č ridotto alla sola quota relativa agli oneri di urbanizzazione, qualora il concessionario si impegni a mezzo convenzione con il Comune, ad applicare i prezzi di vendita e canoni di locazione determinati nella convenzione tipo approvata dalla R.A.S. Fermo restando il limite della superficie utile abitabile previsto dalla normativa vigente pari a 123,50 mq. , possono essere convenzionati, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 28.1.1977, n. 10, anche gli alloggi la cui superficie accessoria superi il 40 per cento della predetta superficie utile abitabile (Art. 9 legge 11.10.1985, n. 23). Per la parte di superficie accessoria eccedente il 40% deve essere altresģ corrisposta la quota relativa al costo di costruzione. ART. 40 DEROGHE Nei casi e nei modi previsti dall'art. 3 della legge 21.12.1955 n. 1357, previa deliberazione del Consiglio Comunale, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico, sentito il parere della Commissione edilizia, puņ rilasciare concessioni edilizie in deroga al presente Regolamento edilizio e del vigente strumento urbanistico quando si tratti di edifici pubblici o costruzioni di pubblico interesse, come previsto dall'art. 16 della Legge n. 765 del 6.8.1967. Tali deroghe sono subordinate al preventivo nulla osta dell'Assessore regionale competente nonché, per le zone sottoposte a vincolo architettonico, monumentale e paesistico, delle competenti Soprintendenze. Nel caso di edifici privati, ma di pubblico interesse, č consentita la concessione della deroga, qualora sia stipulata una Convenzione col Comune, con la quale venga assicurato il rispetto della destinazione d'uso dell'immobile per almeno 20 anni. CAPO IV - ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE ART. 41 INIZIO DEI LAVORI - RICHIESTA DEI PUNTI FISSI Per le nuove costruzioni, il concessionario dovrą attenersi agli allineamenti e ai capisaldi altimetrici che, a sua richiesta e dietro pagamento delle spese e dei diritti prescritti, entro 15 giorni dalla richiesta, gli saranno indicati e fissati dall'ufficio tecnico comunale, prima dell'inizio della costruzione, in apposito verbale redatto in doppio esemplare e firmati dalle due parti. Il concessionario č altresģ obbligato a denunciare al Comune la data di inizio dei lavori con dichiarazione sottoscritta dal concessionario stesso, dal costruttore, e dal tecnico incaricato della Direzione dei lavori, entro 8 giorni dall'effettivo inizio degli stessi. ART. 42 CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI E VIGILANZA DELLE COSTRUZIONI La corrispondenza delle modalitą di esecuzione dei lavori autorizzati alle norme dettate dalle leggi vigenti (art. 32 3° comma L. 17/8/1942 n. 1150 cosģ come sostituito dalle disposizioni di cui al capo I della legge 28/2/1985 n. 47, nonché dalla L.R. n. 23/85) e dal presente Regolamento edilizio, o a quelle indicate nell'autorizzazione a costruire, nonché ai disegni di progetto in base a cui fu rilasciata la concessione, sarą assicurata dal controllo esercitato dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico o a mezzo dei suoi funzionari ed agenti. A tal uopo la concessione e i disegni allegati, o loro copia conforme, dovranno essere costantemente tenuti a disposizione dei suddetti funzionari sul luogo della costruzione fino a quando l'opera non sia ultimata. Nell'eventualitą di interruzione dei lavori per qualsiasi causa, il proprietario dovrą darne avviso, entro le 48 ore successive al Responsabile dell’Ufficio Tecnico , il quale disporrą i provvedimenti necessari per assicurare, durante l'interruzione stessa, la pubblica incolumitą, l'igiene e il decoro, dandone comunicazione scritta all'interessato. Tali provvedimenti dovranno essere attuati a cura e spese del Concessionario. Tutti gli addetti alla vigilanza sulle costruzioni hanno diritto al libero accesso ai cantieri e ad eseguire qualsiasi operazione di controllo. ART. 43 ULTIMAZIONE DEI LAVORI - DICHIARAZIONE DI ABITABILITA' O DI AGIBILITA' Il proprietario dovrą provvedere a presentare al Comune la denuncia di ultimazione dei lavori entro 10 giorni dalla data di ultimazione chiedendo il rilascio del certificato di abitabilitą o di agibilitą. Il Responsabile dell’Ufficio tecnico fisserą il giorno e l'ora della visita entro trenta giorni dalla presentazione della domanda e ne darą comunicazione scritta al proprietario che ha diritto di intervenire e di farsi rappresentare. Constatata l'osservanza di tutte le norme igieniche ed edilizie, e particolarmente di quelle contenute nel presente Regolamento, delle Leggi sanitarie e nella Concessione, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico rilascerą la dichiarazione di abitabilitą o di agibilitą, che avrą efficacia dopo sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Eventuali riduzioni di tale termine possono essere disposte dal Responsabile del Servizio Igiene Urbanistica della A.S.L previa misurazione del grado di umiditą, o quando siano stati usati sistemi costruttivi che non comportino impiego in cantiere di malte o conglomerati. Relativamente al procedimento di autorizzazione all’abitabilitą ed i collegati procedimenti di collaudo statico e di iscrizione al catasto dovrą farsi riferimento al D.P.R. 22 aprile 1994, N. 425. ART. 44 PROVVEDIMENTI PER OPERE ARBITRARIE Spetta al Responsabile dell’Ufficio Tecnico far sospendere le opere arbitrariamente intraprese o non conformi al progetto approvato o , per qualsiasi ragione, non regolamentari, adottando, se necessario le disposizioni degli artt. 15, e 17 della legge 28/1/1977 n. 10, sostituite da analoghe disposizioni del Capo I legge 28/2/1985 n. 47 ART. 45 RESPONSABILITA' DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE, DEL COMMITTENTE, DEL COSTRUTTORE E DEL DIRETTORE DEI LAVORI. Il titolare della Concessione, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente Regolamento, della conformitą delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni del piano nonché - unitamente al direttore dei lavori - a quelle della concessione ad edificare e alle modalitą esecutive stabilite nella medesima. Essi sono, altresģ, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso. Il direttore dei lavori non č responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni della concessione edilizia, con l'esclusione delle varianti in corso d'opera di cui art. 15 della L. 28/2/1985 n. 47, fornendo al Responsabile dell’Ufficio Tecnico contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Il committente, il costruttore e il direttore dei lavori sono tenuti ad adottare, sotto la loro piena ed esclusiva responsabilitą, tutti i provvedimenti e gli accorgimenti necessari per evitare pericoli di qualsiasi genere che possano provenire dall'esecuzione delle opere. In particolare dovranno essere rispettate le norme di sicurezza di cui al D.P.R. 27.4.1955, n.547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), D.P.R. 7 .1.1956, n. 164 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni), D. Lgs. 15.9.91, N. 277 (Norme per la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro), D. Lgs. 19.9.94, n. 626 (Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro), D. Lgs. 14.9.96, n. 493 (Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernenti le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o sul luogo di lavoro), D. Lgs. 14.8.96, n. 494 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili). Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico potrą controllare, avvalendosi dell'opera di funzionari ed agenti, l'idoneitą dei provvedimenti di cui sopra o, ove lo ritenga opportuno, potrą ordinare maggiori cautele, senza che ne derivi in alcun modo una attenuazione di responsabilitą dei soggetti di cui al comma precedente. ART. 46 RINVENIMENTI E SCOPERTE Ferme restando le prescrizioni delle vigenti leggi sull'obbligo di denunciare alle autoritą competenti da parte di chiunque compia scoperte di presumibile interesse paleontologico, storico-artistico o archeologico, il committente, il costruttore e il direttore dei lavori sono tenuti a segnalare immediatamente al Responsabile dell’Ufficio Tecnico i ritrovamenti aventi presumibile interesse pubblico che dovessero verificarsi nel corso dei lavori di qualsiasi genere. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nel caso di resti umani. Il concessionario, il direttore dei lavori, il costruttore sono tenuti ad osservare tutti quei provvedimenti che il Responsabile dell’Ufficio Tecnico ritenesse opportuno disporre in conseguenza di tali scoperte, in attesa delle definitive determinazioni delle competenti autoritą. ART. 47 RICHIESTA DI "PARERE PREVENTIVO DI MASSIMA" PER COSTRUIRE. E' consentita la richiesta di "parere preventivo di massima" di autorizzazione a costruire nella quale il Responsabile dell’Ufficio Tecnico, sentito il parere ufficioso e le indicazioni della Commissione edilizia, puņ esprimere parere di massima. La richiesta di "parere preventivo di massima", qualunque sia la risposta dell'Autoritą Amministrativa, non annulla l'obbligo di presentare formale domanda di concessione edilizia secondo le modalitą prescritte nel presente Regolamento edilizio. Sul progetto di larga massima non puņ essere rilasciata alcuna concessione edilizia neppure a titolo provvisorio. TITOLO III - DISCIPLINA URBANISTICA CAPO I CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DI INDICI E PARAMETRI ART. 48 INDICI E PARAMETRI - DESTINAZIONI DI ZONA L'utilizzazione delle aree, ai fini dell'edificazione consentita dallo strumento urbanistico, anche in relazione alle destinazioni di zona č regolata dagli indici e dai parametri definiti nell'art. 48 e dalle norme di attuazione del PIANO URBANISTICO COMUNALE . ART. 49 DEFINIZIONE DEGLI INDICI E DEI PARAMETRI 1) Indice di fabbricabilitą territoriale: E' il rapporto (mc/mq) fra il volume complessivo degli edifici edificabili in una zona, destinata nello strumento urbanistico ad utilizzazione edificatoria (residenziale, direzionale, turistica, etc.) e la superficie complessiva della zona stessa, impegnata dall'intervento, ivi comprese le superfici per la viabilitą e la sosta pubblica, per il verde pubblico e per i servizi sociali. 2) Attrezzature e servizi: Sono il verde pubblico attrezzato, i servizi sociali, la sosta pubblica e tutte le superfici di uso pubblico necessarie, esclusa la viabilitą pubblica prevista dall'intervento urbanistico. 3) Destinazione d'uso: Per ogni zona sono definite nello strumento urbanistico, una o pił destinazioni d'uso specifiche, corredate di relative norme tecniche di attuazione. In esse non possono essere consentite altre destinazioni. 4) Indice di fabbricabilitą fondiaria: E' il rapporto (mc/mq) fra il volume complessivo degli edifici edificabili in una zona e la superficie fondiaria (dei soli lotti edificabili) al netto delle altre superfici da destinare alla viabilitą pubblica di insediamento, e alle attrezzature e servizi di cui al numero precedente. 5) Superficie minima del lotto: E' la superficie minima indispensabile per consentire la edificabilitą nel lotto nella misura prevista dall'indice di fabbricabilitą fondiaria di zona. 6) Indice di copertura: E' il rapporto (mq/mq) tra la superficie di sedime del fabbricato e la superficie del lotto edificabile. Per superficie di sedime del fabbricato si intende la proiezione sul terreno della superficie lorda del piano di maggiore estensione, con esclusione dei soli aggetti costituiti da balconi e pensiline, fino a un massimo di m. 1,40 di sporgenza. 7) Altezza dei fabbricati: L'altezza dei fabbricati č definita dalle norme di zona individuate dal Piano Urbanistico. L’altezza massima delle costruzioni non deve in ogni caso superare la misura di metri 12.50, mentre l'altezza minima, in ogni caso, non potrą essere inferiore a m. 3.50, salvo i locali accessori , per i quali sarą ammissibile un’altezza non inferiore a mt. 2.40. 8) Computo delle altezze e dei volumi: Si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 del D.Ass.E.L.F.U.- n. 9743-271 del 01.08.1977 e della Circolare Ass. EE.LL. Finanze e Urbanistica 20.03.1978 n. 2A. E' consentito detrarre dal computo dei volumi, i volumi tecnici, le verande coperte, i porticati e le logge che abbiano almeno due lati del loro perimetro completamente aperti ( a meno che non si tratti di porticati in confine per cui in tal caso i lati chiusi potranno essere tre ) e privi di infissi, le altane con almeno due lati del perimetro aperti e privi di infissi. Nelle zone “E” per i fabbricati ad uso abitativo non rientrano nel computo dei volumi le verande coperte, i porticati e le logge purché questi complessivamente non superino il 35% della superficie coperta del fabbricato. Per gli edifici in angolo fra strade di diversa larghezza, l'altezza massima competente alla strada di maggior larghezza puņ concedersi anche per il prospetto sulla strada di larghezza minore, per una estensione non superiore a m. 12.00. Quando perņ la strada secondaria abbia una larghezza inferiore a m. 8.00 sarą necessario un arretramento dal fronte pari alla misura necessaria per consentire l'apertura di finestre in base alla normativa di zona per i distacchi. In ogni caso i prospetti devono essere risolti architettonicamente. Nei locali sottotetto non saranno computati i volumi relativi alle superfici aventi altezza interna (da estradosso del sottotetto ad intradosso del tetto) inferiore a mt. 2.40 purché la stessa altezza, al perimetro di gronda, non superi mt. 0.50. Per maggior chiarezza si rimanda all'allegata Tabella esplicativa: NORME SUL COMPUTO DEI VOLUMI. 9) Numero dei piani: Si intende il numero dei piani fuori terra, compreso l'eventuale piano in ritiro ed il seminterrato, se abitabile ai sensi del seguente art. 65. 10)Distacco fra gli edifici: E' la distanza minima fra le proiezioni verticali dei fabbricati, misurata nei punti di massima sporgenza. E' stabilito per ogni zona in rapporto all'altezza degli edifici, ed č fissato altresģ un minimo assoluto. Le norme relative ai distacchi fra gli edifici si applicano anche alle pareti di un medesimo edificio prospicienti su spazi interni. 11)Distacco dai confini: E' la distanza fra la proiezione del fabbricato, misurata nei punti di massima sporgenza, e la linea di confine. E' stabilito in rapporto all'altezza degli edifici, ed č fissato un minimo assoluto. 12)Accessori: Sono locali per lo pił a un solo piano, adibiti al servizio dell'edificio principale. La cubatura degli accessori sarą contagiata ai fini del volume massimo realizzabile e non dovrą superare (salva contraria specifica), l'indice di fabbricabilitą fondiario attribuito al lotto. 13)Lunghezza massima dei prospetti: E' la pił lunga delle proiezioni di un prospetto continuo, anche se a pianta spezzata o mistilinea. 14)Cortili chiusi: si intendono le aree circondate da edifici. Sono classificati nei seguenti tipi: a) Ampio cortile: Si intende un ampio cortile uno spazio nel quale la normale minima libera davanti ad ogni finestra č superiore alla misura minima stabilita dal Decreto Interassessoriale della Regione Sarda. b) Patio: Si intende per patio lo spazio interno di un edificio ad un solo piano, o all'ultimo piano di un edificio a pił piani, con normali minime non inferiori a m. 8.00 e pareti circostanti di altezza non superiore a m. 4.00. c) Cortile: Si intende per cortile uno spazio interno nel quale la normale minima libera davanti ad ogni finestra č uguale a m. 8.00 e la superficie del pavimento uguale a 1/6 di quella delle pareti che la circondano. d) Chiostrina: Si intende per chiostrina uno spazio interno di superficie minima, ottenuta con una normale minima davanti a ogni parete non inferiore a m. 2.00. In essa possono affacciarsi soltanto bagni, servizi e disimpegni. 15)Indice di piantumazione: Indica il numero di piante d'alto fusto prescritto per ogni ettaro nelle singole zone, o per ogni lotto edificabile. 16)Larghezza stradale: Per larghezza stradale si intende la somma delle larghezze della sede veicolare di transito e di sosta, di quella dei marciapiedi, nonché di quella di eventuali aiuole spartitraffico. Nei marciapiedi non potranno essere consentite piantumazioni, aiuole o ostacoli in genere che ne riducano la larghezza utile disponibile al di sotto di m. 1.40, in ossequio alla legge n. 13/89. CAPO II - DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI ART. 50 RECINZIONI Il diritto a recintare un fondo che sia compreso in una zona destinata ad insediamenti (A,B,C,D) non puņ essere esercitato senza autorizzazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico, e questa potrą essere rilasciata anche congiuntamente alla concessione edificatoria del fondo stesso. Del pari il progetto edilizio comprenderą sempre, insieme con la sistemazione delle aree esterne, la definizione dell'indicazione e delle caratteristiche della delimitazione dell'area. Per i fondi compresi nelle zone agricole o di rispetto, allo scopo di mantenere l'attuale paesaggio agrario a campi aperti, la recinzione č autorizzata solo quando ne sia dimostrata l'effettiva correlazione con un mutamento di colture agrarie che la renda necessaria. ART. 51 NUOVE COSTRUZIONI Sono da considerare "nuove costruzioni", gli interventi di edilizia pubblica e privata, residenziali, tecnologiche, artigianali e industriali, le opere di urbanizzazione ed ogni manufatto, in sottosuolo e soprassuolo, anche non comportante manomissione del suolo, e cosģ pure involucri mobili insistenti sul terreno con carattere di stabilitą, anche se privi di collegamento ed ormeggio fisso con lo stesso. Sono pertanto considerate costruzioni soggette a concessione anche le roulottes o mezzi mobili quando siano collocate su area pubblica o privata non in sosta o in ricovero ma allo scopo di ospitare nel tempo, pur se saltuariamente, persone oppure allo scopo di servire da deposito. Sono altresģ da considerare nuove costruzioni gli interventi di ristrutturazione che comportino svuotamento di una parte consistente di edifici. ART. 52 MANUTENZIONE ORDINARIA Sono gli interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici di piccola entitą e di ricorrente esecuzione e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Non rientrano comunque nell'ambito degli interventi di manutenzione ordinaria quelli che comportano un qualsiasi mutamento delle caratteristiche originarie dell'edificio e della distribuzione interna degli ambienti. ART. 53 MANUTENZIONE STRAORDINARIA. Sono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unitą immobiliari e non comportino modifiche alla destinazione d'uso. ART. 54 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO Sono quei particolari interventi tendenti a salvaguardare l'organismo edilizio e la sua funzionalitą nel rispetto degli elementi tipologici, strutturali e formali dello stesso organismo, senza determinarne variazioni d'uso. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalla destinazione d'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio. Il restauro deve rispettare i caratteri architettonici e decorativi del fabbricato, sia all'esterno che nella tipologia strutturale interna, pur provvedendo alle esigenze di adeguamento igienico, di abitabilitą e stabilitą. Il consolidamento deve assicurare la stabilitą del fabbricato, riguardo alle fondazioni, strutture portanti e coperture, salvaguardare l'incolumitą dei cittadini prevenendo distacchi dei materiali di rivestimento e crolli degli aggetti, senza alterazioni sostanziali alle strutture originarie del fabbricato. Il risanamento igienico-sanitari comporta miglioramento totale o parziale nelle caratteristiche igieniche e sanitarie dell'edificio, intervenendo: - negli impianti tecnici edili (idrico, fognario, riscaldamento, ecc. ) - nella dotazione di servizi igienico-sanitari (gabinetti, bagni cucine ) - nel miglioramento delle condizioni di areazione e illuminazione dei locali abitabili, fino al raggiungimento dei limiti minimi regolamentari; - nell'aumento delle superfici e altezze nette dei locali abitabili, fino al raggiungimento dei minimi regolamentari; - nella difesa degli ambienti dalla umiditą capillare o di condensa. ART. 55 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA Sono gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Sono escluse dal concetto di ristrutturazione quelle opere che comportano non la modifica del preesistente edificio, ma la sua sostanziale demolizione e successiva ricostruzione, anche mediante lo svuotamento di parti consistenti di edifici. ART. 56 DEMOLIZIONE Qualora si renda necessario demolire una costruzione esistente per ragioni di opportunitą, dissesto statico, etc., l'area occupata sarą ricondotta allo stato primitivo, eliminando ogni maceria, avvallamento o causa di pericolositą. ART. 57 CROLLI IN CORSO D'OPERA Qualora nel corso di esecuzione di lavori richiesti ed autorizzati in concessione come restauri, risanamenti, ristrutturazioni, consolidamenti, si verifichino crolli, cedimenti o abbattimenti di parti non compresi nell'atto di concessione, dovrą essere presentata al Comune istanza per integrare la concessione. L'Ufficio tecnico comunale o un esperto nominato dal Comune, appurerą le cause del crollo e accerterą che non vi sia stata incuria, imperizia o dolo da parte dell'impresa che esegue i lavori. Fatti salvi i provvedimenti e sanzioni previste in caso contrario, il risultato della perizia sarą espressamente menzionato nella concessione integrativa. TITOLO IV - DISCIPLINA DELLA FABBRICAZIONE CAPO I - ASPETTO DELLA FABBRICAZIONE ED ARREDO URBANO ART. 58 CAMPIONATURA E' facoltą dell'Amministrazione richiedere - in sede di esame dei progetti di edifici di particolare importanza, oppure di interesse ambientale o paesistico- i campioni delle tinte e dei rivestimenti. In ogni caso č obbligatorio il tempestivo deposito in cantiere dei campioni delle tinte e dei rivestimenti, onde consentire la verifica della rispondenza di tali elementi alle indicazioni contenute nel progetto approvato e nella concessione edilizia. ART. 59 ASPETTO E MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI Gli edifici sia pubblici che privati, e le eventuali aree a servizio degli stessi, devono essere progettati, eseguiti e mantenuti in ogni loro parte, compresa la copertura, in modo da assicurare l'estetica e il decoro dell'ambiente. Nelle nuove costruzioni o nella modificazione di edifici esistenti, tutte le pareti esterne prospettanti su spazi pubblici e privati, anche se interni all'edificio, e tutte le opere ad esse attinenti (finestre, parapetti, ecc.) devono essere realizzate con materiali e cura dei dettagli, tali da garantire la buona conservazione delle stesse nel tempo. Nelle pareti esterne, come sopra definite, č vietato sistemare tubi di scarico, canne di ventilazione e canalizzazioni in genere, a meno che il progetto non preveda una loro sistemazione che si inserisca armonicamente e funzionalmente nelle pareti con preciso carattere architettonico. Le tubazioni telefoniche ed elettriche non devono essere poste sulle pareti esterne se non in appositi incassi, tali da consentire una idonea soluzione architettonica. Ogni proprietario ha l'obbligo di mantenere ogni parte del proprio edificio in stato di normale conservazione, in relazione al decoro e all'estetica dell'ambiente. Ogni proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di riparazione, ripristino, intonacatura e ricoloritura delle facciate e delle recinzioni. Quando le fronti di un fabbricato sono indecorose, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico, ordina al proprietario di eseguire i necessari lavori di cui al precedente comma entro un termine non superiore a tre mesi, decorso il quale sono eseguiti d'ufficio. Per il recupero delle spese si applicano le disposizioni di legge vigenti. ART. 60 AGGETTI E SPORGENZE Negli edifici e sui muri fronteggianti il suolo pubblico, sono vietati: a) aggetti e sporgenze superiori a cm. 5 fino all'altezza di mt. 2.20 dal piano del marciapiede, e aggetti superiori a cm. 20 fino alla quota consentita per i balconi. b) porte, persiane che si aprano all'esterno ad un'altezza inferiore a mt. 2.20 dal piano stradale, se la strada č fornita di marciapiede, ed a mt. 2.50 se la strada ne č priva. I balconi in aggetto e le pensiline sulle strade pubbliche o private sono ammessi solamente quando dette strade abbiano una larghezza non inferiore a mt. 8.00. L'aggetto, in ogni suo punto, non puņ essere ad altezza inferiore a mt. 3.50 dal piano del marciapiede, o a mt. 4.50 dal piano stradale, se non esiste marciapiede di larghezza superiore a quello dell'aggetto. Tali altezze vanno misurate in corrispondenza del punto pił basso del profilo dell'aggetto. I balconi non debbono sporgere dal filo del fabbricato pił del decimo della larghezza della strada o del distacco e comunque non pił di mt. 1.40. I balconi totalmente chiusi (bow-windows), o con alcuni lati chiusi, sono ammessi soltanto nelle costruzioni arretrate dal filo stradale o prospettanti su spazi pubblici di larghezza non inferiore a 12.00 mt, e sono sottoposti alle stesse limitazioni previste per i balconi aperti. I balconi chiusi non sono ammessi ad una distanza inferiore dal confine laterale pił vicino di almeno 3.00 e la misura frontale di essi non superiore a 1/3 della lunghezza della facciata. L'eventuale superficie eccedente il limite suddetto per la superficie dei balconi si conteggia come superficie coperta. ART. 61 ARREDO URBANO - NUMERI CIVICI E TARGHE L'esposizione anche provvisoria al pubblico di mostre, vetrine, bacheche, emblemi commerciali e professionali, iscrizioni, pitture, fotografie, cartelli pubblicitari, ecc. č subordinata in tutto il territorio ad autorizzazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico. Gli interessati dovranno farne domanda presentando un disegno firmato da cui risulti definita l'opera che si vuole realizzare, con la precisazione dei materiali e colori da impiegare, nonché di ogni particolare costruttivo. E' tassativamente vietata ogni opera o iscrizioni che nuoccia al decoro dell'ambiente, turbi l'estetica, alteri elementi architettonici o limiti la visuale di sfondi architettonici o paesistici, o il diritto di veduta dei vicini. L'installazione dovrą essere fatta, in ogni caso in modo da permettere la massima facilitą di pulizia e manutenzione. In caso di riparazione o modifiche di marciapiedi o del piano stradale che richiedano la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altri aggetti occupanti il suolo o lo spazio pubblico, gli interessati sono obbligati ad eseguire la rimozione e la ricollocazione in situ, con le modifiche resesi necessarie, a tutte loro spese e responsabilitą. Ove non ottemperino il Responsabile dell’Ufficio Tecnico potrą ordinare la rimozione d'ufficio a loro spese. Agli edifici č imposta la servitł di apposizione dei numeri civici e delle targhe o tabelle indicanti il nome delle vie o delle piazze, delle comunicazioni del Responsabile dell’Ufficio Tecnico e di quelle comunque interessanti il Servizio Elettorale. L'apposizione e la conservazione dei numeri civici e delle targhe stradali sono, a norma di legge, a carico del Comune. I proprietari dei fabbricati su cui sono apposti numeri civici o targhe sono tenuti al loro ripristino quando siano distrutti o danneggiati per fatti ad essi imputabili. Il proprietario č tenuto a riprodurre il numero civico in modo ben visibile sulle mostre o tabelle applicate alle porte quando queste occupino interamente la parte della parete all'uopo destinata. Negli uffici sulla cui copertura siano installate o debbano installarsi pił antenne radio o televisive, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico ha facoltą di prescrivere una unica antenna centralizzata. La concessione dell'autorizzazione delle opere di cui ai commi precedenti nelle zone demaniali o soggette a particolari vincoli sarą rilasciata previa intesa con le autoritą competenti. Quando non nuocciano al libero transito o non impediscano la visuale in danno dei vicini il Responsabile dell’Ufficio Tecnico puņ autorizzare, dietro pagamento della relativa tassa e con l'osservanza delle condizioni che riterrą opportune caso per caso, l'apposizione su porte e finestre di tende aggettanti sullo spazio pubblico. Le tende, le loro appendici ed i loro meccanismi non possono essere situati ad altezza inferiore a m. 2.20 dal marciapiede, sono vietate le appendici verticali anche in tele o in frangia che scendano al disotto di m. 2.20 dal suolo. Tutto quanto costituisca o completi la decorazione architettonica dei fabbricati: i frammenti antichi, le lapidi, gli stemmi, le mostre, i graffiti e qualsiasi altra opera di carattere ornamentale che abbia forma o interesse storico non potrą essere asportato, spostato o comunque modificato senza la preventiva autorizzazione del Comune, e nei casi di competenza della Sovrintendenza ai Monumenti. Nel caso di demolizione o trasformazione di immobili, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico potrą prescrivere che gli oggetti su menzionati, anche se di proprietą privata, siano convenientemente collocati nel nuovo edificio o in luoghi prossimi o conservati in raccolte aperte al pubblico, o effettuare tutti i rilievi o calchi che ritenga opportune nell'interesse della cultura pubblica. CAPO II - NORME IGIENICHE ART. 62 SPAZI INTERNI AGLI EDIFICI Negli spazi interni definiti dall'art. 49 al n. 14 come "ampio cortile" e "patio" possono affacciare ambienti di qualunque destinazione; nell'ampio cortile possono esservi costruzioni ad un piano per attrezzature di pertinenza degli edifici. Negli spazi interni definiti dall'art. 49 al n. 14 come "cortile" possono affacciare disimpegni verticali e orizzontali, depositi, locali igienici e cucine, con esclusione degli ambienti per abitazione, ufficio, lavoro, insegnamento, ricreazione, cura. Non sono consentite nei cortili costruzioni parziali, ma solo la totale copertura ove siano rispettati i limiti di densitą fondiaria e di volume prescritti. L'uso di parcheggio coperto o autorimessa in cortile č consentito ove intervenga il nulla-osta dell'autoritą sanitaria e dei vigili del fuoco. Non sono consentiti muri di recinzione di zone di cortile, se non completamente traforati o traslucidi, e per l'altezza del solo piano terreno. Negli spazi interni definiti dall'art. 49/14 come "chiostrine" possono affacciare soltanto disimpegni verticali o orizzontali e locali igienici. Nelle chiostrine non vi possono essere né sporgenze, né rientranze. Tutti gli spazi interni devono essere accessibili da locali di uso comune. Salvo che nelle chiostrine, sono ammessi parziali sistemazioni a giardino; tutte le rimanenti superfici dovranno essere regolarmente pavimentate, assicurando in ogni caso lo smaltimento delle acque mediante opportune pendenze e fognoli sifonati. ART. 63 USO DEI DISTACCHI TRA FABBRICATI I distacchi esistenti tra fabbricati possono essere utilizzati soltanto per giardini, parcheggi o rampe di accesso al parcheggio. In ogni caso deve essere prevista una efficiente protezione dell'edificio dall'umiditą del terreno ed un adeguato smaltimento delle acque. ART. 64 CONVOGLIAMENTO ACQUE LURIDE Non č consentita la costruzione di pozzi neri od impianti di fogne perdenti. Nella richiesta di concessione edilizia, o di autorizzazione a lottizzare aree a scopo edilizio, debbono essere proposti i sistemi di convogliamento con totale o parziale depurazione delle acque luride, ove la fognatura non esista o non possa accogliere i liquami non depurati a causa di insufficiente sezione oppure di difficoltą di smaltimento. Sono consentiti i sistemi di convogliamento e depurazione costituiti da elementi prefabbricati, previo parere della A.U.S.L.. ART. 65 SCALE Ogni rampa di scala dovrą avere una larghezza utile non inferiore a cm. 100 salvo che norme specifiche richiedano dimensioni maggiori. Nel caso di case unifamiliari la larghezza della rampa potrą avere larghezza minima utile di cm. 85. ART. 66 FORNI, FOCOLAI, CAMINI, CONDOTTI DI CALORE, CANNE FUMARIE. Il nulla-osta dei vigili del fuoco č indispensabile per la dichiarazione di abitabilitą o di agibilitą di cui all'art. 43 del presente Regolamento ogni qualvolta un edificio contenga impianti di uso artigianale ed industriale, oppure di riscaldamento centralizzato di qualsiasi tipo, salvo che con funzionamento completamente elettrico. (Vedasi attivitą soggette a controllo D.M. 16.2.82) Gli impianti di riscaldamento devono, altresģ, ottemperare alle leggi e regolamenti vigenti in materia. Tanto gli impianti collettivi di riscaldamento che quelli singoli, nonché gli scaldabagni a gas e le stufe, cucine, focolai e camini, debbono essere muniti di canne fumarie indipendenti, prolungate per almeno un metro al disopra del tetto o terrazza; la fuoriuscita di fumi deve verificarsi a non meno di 10 mt. da qualsiasi finestra a quota uguale o superiore. Le canne fumarie non possono essere esterne alle murature o tamponature se non costituenti una soddisfacente soluzione architettonica, né possono essere contenute in pareti interne confinanti con stanze di abitazione. I camini degli impianti artigiani od industriali debbono essere muniti di apparecchiature fumivore a norme delle leggi vigenti. ART. 67 PIANI INTERRATI E SEMINTERRATI. I piani risultanti, a sistemazione realizzata, totalmente o parzialmente al di sotto del livello delle aree circostanti al fabbricato, non possono essere adibiti ad abitazioni, uffici o qualsiasi altro uso che comporti la permanenza anche solo diurna di abitanti, fatta eccezione per gli addetti a magazzini o ad autorimesse. Per i locali da adibire ad autorimessa e/o impianti di riscaldamento, aria condizionata e simili dovranno essere rispettate tutte le norme specifiche vigenti in materia. Se il deflusso delle acque di scarico del fabbricato non avviene a quota inferiore a quello dei piani interrati, dovrą essere installato un sistema di sollevamento delle acque stesse, che, a giudizio della A.U.S.L, sia tale da evitare qualsiasi inconveniente di carattere igienico. La aerazione dei locali interrati deve essere tale da assicurare un sufficiente ricambio d'aria. ART. 68 PIANI TERRENI I piani terreni, se adibiti ad abitazione, e se privi di sottostante piano seminterrato, debbono essere rialzati almeno di cm. 30 dal livello delle aree circostanti il fabbricato a sistemazione realizzata ed avere il pavimento isolato con materiali riconosciuti idonei dalla A.U.S.L.; la loro altezza interna utile non deve essere inferiore a mt. 2.70. I piani terreni adibiti ad autorimesse, laboratori, officine, luoghi di riunione di uso pubblico, devono avere altezza utile netta non inferiore a mt. 3.50. I negozi, salvo prescrizioni di norme specifiche, possono avere altezza utile netta di mt. 3.00. E’ fatta salva la possibilitą di riduzione dell’altezza utile a mt. 2.70 per i locali commerciali con impianto di condizionamento opportunamente dimensionato. I piani terreni adibiti ad autorimessa per una sola autovettura o deposito motocicli o carrozzine possono avere altezza utile netta di mt. 2.30. ART. 69 PIANI SOTTOTETTO I piani sottotetto possono essere adibiti ad abitazioni o uffici, se l'altezza media utile č di mt. 2.70 e l'altezza minima non inferiore a mt. 2.00 e se l'isolamento delle coperture č realizzato con camere d'aria o con materiali coibenti tali da assicurare una temperatura uguale a quella dei piani sottostanti. La dichiarazione di abitabilitą o agibilitą, č, perciņ, condizionata al rilievo della temperatura da parte dell'Ufficiale A.U.S.L. Nel Centro storico, in presenza di un P.P., l'altezza media potrą essere di mt. 2.40, con un minimo di mt. 1.90, fermo restando l’obbligo di non superare le altezze degli edifici gią esistenti, ovvero in presenza di un piano attuativo, quella degli edifici circostanti. ART. 70 NORME COMUNI A TUTTI I VANI ABITABILI: FINESTRE, ALTEZZA, SUPERFICI. In tutti i vani abitabili la superficie delle finestre deve essere non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento con un minimo di mq. 0.60.Almeno la metą della superficie delle finestre deve essere apribile. L'altezza utile dei vani adibiti ad abitazione non puņ essere inferiore a mt. 2.70, mentre per locali destinati a corridoi, disimpegni in genere, bagni, gabinetti e ripostigli puņ essere ridotta fino ad un minimo di mt. 2.40. (D.M. 5.7.1975 G.U. 18.7.75, n. 190) Le cucine non devono avere superficie inferiore a mq. 7.00 e i vani abitabili non inferiore a mq. 9. (Vedasi D.M. 5.7.1975) La comunicazione tra ambienti di servizio e vani abitabili deve sempre avvenire tramite un disimpegno. ART. 71 FABBRICATI IN ZONA RURALE. I fabbricati in zona rurale debbono rispettare le norme igieniche di cui ai precedenti articoli, e debbono inoltre, seguire le norme contenute nelle leggi speciali vigenti per quanto si riferisce agli accessori per il ricovero degli animali, fienili, pozzi, concimaie, fosse settiche od impianti di depurazione. In ogni caso i pozzi devono essere posti a monte delle abitazioni, e le fosse settiche a valle, assieme alle concimaie ed ai ricoveri degli animali. Se la posizione della falda freatica non consente tale disposizione č comunque prescritto che la fossa settica, i ricoveri per animali e le concimaie siano posta a valle del pozzo, onde evitare inquinamenti. Le distanze minime dalle finestre dell'abitazione rurale dei fabbricati accessori o dalle porte o finestre dei locali adibiti a stalle o simili č di mt. 8.00. La dichiarazione di abitabilitą o di agibilitą puņ essere subordinata all'esecuzione di eventuali migliorie delle condizioni igieniche e di sicurezza, indicate dall'Ufficiale sanitario o dai Vigili del Fuoco. Fuori del perimetro del Centro abitato debbono osservarsi nella edificazione distanze minime a protezione del nastro stradale, misurate a partire dal confine della strada in ossequio al D.L. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni e relative norme di attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.) Lungo le strade, fuori del perimetro del Centro abitato č vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie a distanza inferiore alla metą della larghezza stradale misurata dal confine stradale con un minimo di metri cinque. ART. 72 MIGLIORIE IGIENICHE AI FABBRICATI ESISTENTI Nei fabbricati esistenti, entro due anni dall'approvazione del presente Regolamento, debbono essere apportate le migliorie che risultassero indispensabili a giudizio dell'Amministrazione Comunale, la quale puņ dichiarare inabitabile, ai sensi delle leggi vigenti in materia, le unitą di abitazione che non raggiungano a suo giudizio un livello igienico accettabile. CAPO III - NORME RELATIVE ALLE AREE SCOPERTE. ART. 73 CHIUSURA DI AREE EDIFICABILI FRONTEGGIANTI SPAZI PUBBLICI Le aree edificabili, fronteggianti strade, piazze o spazi aperti al pubblico devono essere chiuse con recinzioni provvisorie (assiti solidi e decorosi) o definitive, e mantenute in modo rispondente alle norme vigenti in materia di sicurezza, di igiene, e di decoro pubblico. I proprietari devono preventivamente presentare domanda di autorizzazione nei modi stabiliti dal presente Regolamento, o denuncia di inizio di attivitą ai sensi dell’art. 2 comma 60 punto 7, Legge 23.12.96 n. 662. Il tipo di recinzione da adottare deve essere adeguato alla zona sia per forma che per aspetto. ART. 74 DEPOSITI SU AREE SCOPERTE. I depositi di materiali su aree scoperte sono ammessi soltanto previa autorizzazione di cui all'art. 13. L'autorizzazione specificherą le opere che dovranno essere eseguite per assicurare l'igiene, il decoro e la sicurezza pubblica. In caso di depositi eseguiti senza autorizzazione, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico potrą promuovere i provvedimenti necessari al rispetto di tali condizioni sotto comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese del proprietario inadempiente. CAPO IV - NORME DI BUONA COSTRUZIONE ART. 75 STABILITA' E SICUREZZA DELLE NUOVE COSTRUZIONI INDAGINI GEOTECNICHE. Per ogni costruzione dovranno essere osservate le norme e prescrizioni fissate dalle leggi vigenti in materia di stabilitą con particolare riferimento alle norme antisismiche e a quelle del conglomerato cementizio nonché di sicurezza degli impianti tecnologici. Si devono inoltre rispettare le norme di cui agli art. 3 e 4 della Legge n. 1684 del 25.11.1962. Per ogni costruzione, alla luce delle problematiche emerse dalle indagini geologiche di Piano cui si rimanda, dovranno essere condotte accurate indagini geotecniche . Dovranno essere di volta in volta determinate l’ubicazione e la profonditą dei sondaggi in funzione del problema da affrontare. In ogni caso le perforazioni geognostiche dovranno essere disposte in modo tale da permettere di ottenere una sufficiente ricostruzione stratigrafica. Le prove di laboratorio, eseguite su campioni indisturbati e prelevati direttamente alla profonditą di posa delle fondazioni, dovranno essere in ogni caso eseguite. Nell’eventualitą che i terreni in studio siano stati oggetto di precedenti indagini e l’entitą dell’opera lo consenta, sarą possibile omettere una parte di queste prove, arrivando ad una valutazione empirica delle caratteristiche meccaniche dei terreni attraverso l’applicazione di semplici metodi di indagine speditiva in situ, in particolare attraverso l’utilizzo del penetrometro tascabile e dello scissometro da campo. Visto il particolare carattere di superficialitą e di sovralimentazione della falda presente nei depositi detritici alluvionali e di accumulo, risulterą fondamentale, particolarmente per le opere pił importanti e, comunque, per tutte le opere che prevedano un rapporto diretto con le acque della falda (fondazioni profonde, interrati di particolare importanza, etc.) che il progettista conosca la situazione idrogeologica locale. Potranno pertanto essere impiegati metodi di indagine indiretta oggi di pił affidabile e veloce applicazione quali sono quelli geofisici elettrici. Il progettista, pertanto, laddove il contesto lo richieda, potrą ricavare ulteriori utili informazioni accompagnando i metodi classici di esplorazione geognostica con un adeguato numero di S.E.V. (Sondaggi elettrici verticali). La conoscenza di questi elementi permetterą: di valutare la potenza dello spessore detritico, per decidere il tipo pił adatto di fondazione, in particolare di valutare la convenienza di utilizzare fondazioni profonde; di progettare con maggiore conoscenza dello stato di fatto le opere di drenaggio e di protezione della falda. Pertanto in corrispondenza di terreni a matrice anche parzialmente argillosa onde consentire il drenaggio dell’acqua meteorica, nella progettazione di opere che comportino parti interrate o, comunque, dove la falda si riveli particolarmente superficiale, č necessario che i progetti prevedano la realizzazione di opportune opere di drenaggio quali: canali di drenaggio superficiali o a media profonditą, che tengano conto della bassa o nulla pendenza del piano di campagna; adeguate opere di impermeabilizzazione. La scelta delle fondazioni superficiali dovrą essere limitata a quei casi in cui l’interazione opera-terreno sia sufficientemente limitata, e comunque dovrą prevedere degli adeguati sistemi di drenaggio. Per opere di maggiore importanza, nelle quali le sollecitazioni trasmesse al terreno siano importanti, dovrą essere presa in considerazione la possibilitą di realizzare delle fondazioni profonde (pali, micropali, etc.) In caso di fondazioni per opere interrate gli accorgimenti da adottare saranno la realizzazione di trincee di drenaggio eseguite per tutta la profonditą delle fondazioni in modo tale da intercettare le acque di risalita capillare e le acque meteoriche. Particolare attenzione andrą posta nel dimensionamento dei tubi di drenaggio, atti a un convogliamento efficace delle acque che , a causa dei fenomeni di sovralimentazione della falda, possono raggiungere volumi rilevanti. Un ridotto dimensionamento delle opere di drenaggio potrebbe causare accumuli idrici temporanei a ridosso dei fabbricati, attivare pressioni idrostatiche che, in presenza di microfratture potrebbero provocare infiltrazioni d’acqua, distacchi o lacerazioni di intonaci, etc. Nei casi estremi nei quali le fondazioni o i locali interrati si trovino in presenza della falda freatica la situazione, a causa delle pressioni idrostatiche permanenti non trascurabili, č certamente pił gravosa, anche per la possibilitą che si verifichino dei movimenti indotti che potrebbero compromettere la stabilitą strutturale dell’opera. In questi casi si potrebbero presentare anche notevoli problemi per quanto riguarda l’organizzazione del cantiere, che ove opportuno, dovrą prevedere dei sistemi di pompaggio in piena efficienza per permettere l’abbassamento del livello di falda. ART. 76 STABILITA' E SICUREZZA DEGLI EDIFICI ESISTENTI. I proprietari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione di essi in modo che tutte le loro parti mantengano costantemente i requisiti di stabilitą e di sicurezza richiesti dalle norme vigenti. Quando un edificio o parte di esso minacci rovina dalla quale possa derivare pericolo alla pubblica incolumitą, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico, potrą ingiungere la pronta riparazione o la demolizione delle parti pericolanti, fissando le modalitą del lavoro da eseguire, e assegnando un termine preciso per l'esecuzione del lavoro stesso, sotto comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese del proprietario o dei proprietari inadempienti. La manutenzione delle aree di proprietą privata, anche se destinate a strade, piazze o spazi di uso pubblico, č a carico dei proprietari fino a quando non siano perfezionate le pratiche di espropriazione, cessione od acquisizione. CAPO V - USO DI SUOLO, SPAZIO E SERVIZI PUBBLICI ART. 77 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZIO O SUOLO O SOTTOSUOLO PUBBLICO. E' vietato occupare, anche temporaneamente, il suolo o lo spazio pubblico senza preventiva autorizzazione specifica del Responsabile dell’Ufficio Tecnico, il quale puņ accordarla dietro pagamento della relativa tassa, quando ritenga l'occupazione stessa non contrastante con il decoro cittadino e non dannosa per la pubblica igiene e incolumitą. Alle stesse condizioni puņ consentirsi la creazione di intercapedini coperte sotto il suolo stradale e l'occupazione permanente di spazio pubblico con sporgenze e balconi, secondo le norme di cui al precedente articolo 60. E' vietato eseguire scavi o rompere la pavimentazione di strade pubbliche o aperte al pubblico transito per piantarvi pali, immettere o restaurare condutture nel sottosuolo, costruire o restaurare fogne o per qualsiasi altro motivo, senza specifica autorizzazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico, in cui siano indicate le norme da osservarsi nell'esecuzione dei lavori, compresi quelli di ripristino. Il rilascio della suddetta autorizzazione č subordinata al pagamento della relativa tassa ed al versamento del deposito di garanzia da effettuarsi presso la tesoreria del Comune, e sul quale il Comune avrą piena facoltą di rivalersi delle eventuali penali e delle spese non rimborsate dagli interessati. Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico potrą concedere l'occupazione del suolo o del sottosuolo stradale, con impianti per servizi pubblici di trasporto o con canalizzazioni idriche, elettriche, etc. oltre che per chioschi, il cui progetto dovrą, perņ rispettare le norme dettate dal presente Regolamento. Il concessionario in tal caso, oltre al pagamento della tassa prescritta per l'uso del suolo pubblico, č tenuto ad osservare, sotto la sua personale responsabilitą, tutte le necessarie cautele perché il suolo stesso non subisca danneggiamenti e perché non sia in alcun modo intralciato o reso pericoloso il pubblico transito. Per l'occupazione di spazi o aree pubbliche valgono le norme dettate dal Regolamento Comunale. ART. 78 USO DI SCARICHI E DI ACQUE PUBBLICHE. I luoghi per gli scarichi pubblici sono stabiliti dalla Amministrazione, sentito l'Ufficiale A.U.S.L., e di essi č data indicazione nella concessione di cui all'art. 11. I materiali scaricati dovranno essere sistemati e spianati, secondo le indicazioni dell'ufficio tecnico comunale, in modo da non determinare cavitą o ineguaglianze che permettano il ristagno dell'acqua. E' vietato, senza speciale nulla-osta del Comune, servirsi per i lavori dell'acqua defluente da fontane pubbliche o correnti in fossi e canali pubblici, nonché deviare, impedire o comunque intralciare il corso normale di questi ultimi. CAPO VI -GARANZIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' ART. 79 SEGNALAZIONE, RECINZIONE ED ILLUMINAZIONE DELLA ZONA DEI LAVORI. In tutti i cantieri di lavoro deve essere affissa, in vista del pubblico, una tabella chiaramente leggibile in cui siano indicati: 1) nome e cognome del proprietario committente ed, eventualmente, amministrazione pubblica interessata ai lavori; 2) nome, cognome e titolo professionale del progettista e direttore dei lavori; 3) denominazione dell'impresa assuntrice dei lavori o che i lavori sono eseguiti in economia diretta; 4) nome, cognome e qualifica dell'assistenza ai lavori. Ogni cantiere dovrą essere decorosamente recintato per l'altezza indicata nella concessione e dotato di razionale latrina provvisoria. Le recinzioni dovranno essere dotate in ogni angolo di lanterne rosse, facilmente visibili a media distanza, mantenute accese, a cura del responsabile del cantiere, durante l'intero orario della pubblica illuminazione stradale, ed avere porte apribili verso l'interno munite di serrature o catenacci che ne assicurino la chiusura nelle ore di sospensione dei lavori. Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico potrą consentire l'esenzione dell'obbligo della recinzione quando: a) si tratti di lavori di limitata entitą e di breve durata; b) si tratti di lavori esclusivamente interni; c) si tratti di tinteggiature, di prospetti, brevi opere di restauro esterne, ripulitura di tetti; d) ostino ragioni di pubblico transito. Salvo nel caso di cui al punto b), tuttavia, dovranno essere disposte nella via sottostante o adiacente, idonee segnalazioni luminose o di altro tipo che avvertano i passanti del pericolo, e il primo ponte di servizio non potrą essere costruito ad altezza inferiore a mt. 2.50 dal suolo misurato nel punto pił basso dell'armatura del ponte stesso, il quale dovrą essere costruito in modo da costituire sicuro riparo per lo spazio sottostante. ART. 80 PONTI E SCALE DI SERVIZIO. I ponti, i cavalletti, le scale di servizio e le incastellature debbono essere poste in opera con le migliori regole dell'arte in modo da prevenire qualsiasi pericolo sia per gli operai che per terzi. Le funi delle macchine adibite al sollevamento dei materiali debbono essere munite di dispositivi di sicurezza che impediscano la caduta dei materiali e dei recipienti che li contengono. E' vietato costruire ponti e porre assi a sbalzo sopra il suolo pubblico senza particolare autorizzazione comunale. In caso di cattiva costruzione di un ponte o di insufficienze nella posa di assi a sbalzo il Responsabile dell’Ufficio Tecnico potrą ordinare l'immediato sgombero del ponte e la rimozione degli assi ritenuti pericolosi per la pubblica incolumitą, indipendentemente dalle responsabilitą penali degli aventi causa. In ogni caso devono essere rigidamente osservate le norme di legge in materia infortunistica e di sicurezza sul lavoro. ART. 81 SCARICO DEI MATERIALI - DEMOLIZIONI. NETTEZZA DELLE STRADE ADIACENTI AI CANTIERI. E' assolutamente vietato gettare, tanto dai ponti di servizio che dai tetti o dall'interno delle case, materiali di qualsiasi genere. Durante i lavori, specie se di demolizione, dovrą essere evitato l'eccessivo sollevamento di polvere mediante opportune bagnature. Il responsabile del cantiere deve provvedere ad assicurare il costante mantenimento della nettezza nella pubblica via per tutta l'estensione della costruzione e le immediate vicinanze. Il trasporto dei materiali di rifiuto o utili dovrą essere fatto in modo da evitare ogni deposito od accatastamento lungo le strade interne dell'abitato, salvo speciale autorizzazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico e qualora non intralci il pubblico transito. Qualora si verifichi intralcio, il responsabile del cantiere č tenuto a provvedere all'immediata rimozione dei materiali dalla parte di strada pubblica su cui č avvenuto il deposito. ART. 82 RESPONSABILITA' DEGLI ESECUTORI DI OPERE. L'assuntore dei lavori (o, se i lavori sono condotti in economia, il proprietario) e l'assistente debbono adottare, sotto la loro piena ed esclusiva responsabilitą, tutti quei mezzi e provvedimenti od accorgimenti necessari per evitare pericoli di qualsiasi genere che possono provenire dall'esecuzione delle opere. In particolare dovranno essere osservate le Norme sulla sicurezza dei cantieri cui si dovrą fare specifico riferimento. ART. 83 RIMOZIONE DELLE RECINZIONI Immediatamente dopo il compimento dei lavori, il costruttore deve provvedere alla rimozione dei ponti, barriere o recinzioni posti per il servizio dei medesimi, restituendo alla circolazione il suolo pubblico libero da ogni ingombro e impedimento. In ogni caso, trascorso un mese dall'ultimazione delle opere, deve cessare ogni occupazione di suolo pubblico con materiale, ponti e puntellature. In caso di inadempimento il Responsabile dell’Ufficio Tecnico potrą ordinare l'esecuzione d'ufficio a tutte spese del proprietario e salve le sanzioni previste dalle norme vigenti. TITOLO V SANZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE ART. 84 SANZIONI Per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento, salve le pene speciali che fossero stabilite da altre leggi e regolamenti, si provvederą con l'osservanza delle norme stabilite dalle vigenti leggi in materia edilizia e urbanistica, ed in particolare dagli artt. Capo I della legge 28.2.1985, n. 47. ART. 85 ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO DELLE COSTRUZIONI PREESISTENTI Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico, per motivi di pubblico interesse, potrą, sentita l'autoritą urbanistica territoriale competente, ordinare la demolizione di costruzioni e la rimozione di strutture occupanti o restringenti la sede stradale ed eseguite in conformitą delle norme che vigevano all'epoca della loro costruzione, salvo il pagamento della indennitą spettante ai proprietari. La rimozione delle strutture sporgenti sul suolo pubblico quali gradini, sedili esterni, paracarri, latrine, grondaie, tettoie, soprapassaggi, imposte di porte o di finestre aperte all'esterno, ecc., deve essere prescritta, ove non sia assolutamente urgente e indifferibile, in occasione di notevoli restauri o trasformazioni degli edifici o delle parti in questione. ART. 86 DISPOSIZIONI TRANSITORIE Per esse si applicano le norme previste dall'art. 18 della legge n. 10 del 28 gennaio 1977. TITOLO VI ESECUTIVITA' DEL REGOLAMENTO ART. 87 ENTRATA IN VIGORE Il presente Regolamento , entra in vigore il giorno della pubblicazione del provvedimento di approvazione definitiva del Piano Urbanistico Comunale nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna. INDICE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I - NORME PRELIMINARI ART. 1 - Contenuto e limiti del Regolamento ............................... pag. 1 ART. 2 - Abrogazione delle norme precedenti ............................ pag. 1 ART. 3 - Richiamo a disposizioni di legge ................................. pag. 1 CAPO II - COMMISSIONE EDILIZIA E SUE ATTRIBUZIONI ART. 4 - Durata in carica ........................................................... pag. 2 ART. 5 - Adunanza e deliberazioni ............................................. pag. 2 ART. 6 - Attribuzioni della Commissione edilizia ...................... pag. 2 ART. 7 - Composizione della Commissione edilizia .................... pag. 3 ART. 8 - Progetti di particolare importanza ................................. pag. 3 ART. 9 - Astensione dei singoli membri ...................................... pag. 4 ART.10 - Processi verbali delle adunanze ................................... pag. 4 TITOLO II NORME PROCEDURALI CAPO I - CONCESSIONE ED AUTORIZZAZIONE AD EDIFICARE ART.11 - Opere soggette a concessione edilizia .......................... pag. 5 ART 11bis – Concessione per esercizi commerciali...................... pag. 5 ART.12 - Lavori eseguibili senza concessione edilizia ............... pag. 5 ART.13 - Attivitą soggette ad autorizzazione .............................. pag. 6 ART.14 - Attivitą soggette a denuncia ........................................ pag. 6 ART.15 - Lavori eseguibili d'urgenza.......................................... pag. 8 ART.16 - Autorizzazione per edifici speciali ............................. pag. 8 ART.17 - Modalitą di attuazione della fabbricazione ................. pag. 8 CAPO II - PIANI ESECUTIVI ART.18 - Definizioni ................................................................ pag. 09 ART.19 - Domanda di autorizzazione ....................................... pag. 09 ART.20 - Documentazione a corredo dei progetti di carattere urbanistico .............................................. pag. 10 ART.21-Contenutodei piani esecutivi ........................................ pag.12 ART.22-Schema di convenzione ............................................... pag.13 ART.23 - Procedure di evasione delle domande di autorizzazione per piani di lottizzazione ..................... pag.14 ART.24 - Compilazione d'ufficio dei piani di lottizzazione ............................................................... pag. 15 CAPO III - MODALITA' DI RICHIESTA DELLA CONCESSIONE E DELLE AUTORIZZAZIONI. ART.25 - Domande di concessione .......................................... pag.16 ART.26 - Documenti a corredo della domanda di concessione edilizia ................................................. pag.16 ART.27 - Istruttoria preliminare dei progetti ............................ pag.17 ART.28- Esame dei progetti e rilascio della concessione .............................................................. pag.18 ART.29 - Opere in conglomerato cementizio armato ................ pag.18 ART.30 - Norme per il contenimento dei consumi energetici ................................................................. pag.19 ART.31 - Norme sulla sicurezza impianti ................................ pag. 19 ART.32 - Titolaritą della concessione edilizia e voltura della concessione ....................................... pag.19 ART.33 - Durata, decadenza, rinnovo e revoca della concessione edilizia .......................................... pag.20 ART.34 - Annullamento della concessione ............................... pag.20 ART.35 - Variante ai progetti approvati .................................... pag.20 ART.36 - Obbligatorietą delle urbanizzazioni primarie .............. pag.21 ART.37 - Contributo per il rilascio della concessione edilizia .................................................................... pag.21 ART.38 - Esenzione del contributo per il rilascio della concessione ...................................................... pag.21 ART.39 - Esenzione del contributo relativo al costo di costruzione .................................................. pag.22 ART.40 - Deroghe .................................................................... pag.22 CAPO IV - ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE ART.41 - Inizio dei lavori - Richiesta dei punti fissi ................. pag.23 ART.42 - Controllo sull'esecuzione dei lavori e vigilanza delle costruzioni ..................................... pag.23 ART.43 - Ultimazione dei lavori - Dichiarazione di abitabilitą o di agibilitą ......................................... pag.23 ART.44 - Provvedimenti per opere arbitrarie ............................ pag.24 ART.45 - Responsabilitą del titolare della concessione, del costruttore, del direttore dei lavori ........................ pag.24 ART.46 - Rinvenimenti e scoperte .......................................... pag.25 ART.47 - Richiesta di "parere preventivo di massima" per costruire ............................................ pag.25 TITOLO III DISCIPLINA URBANISTICA CAPO I - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DI INDICI E PARAMETRI ART.48 - Indici e parametri - Destinazioni di zona ......................pag.26 ART.49 - Definizione degli indici e dei parametri ....................... pag.26 CAPO II - DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI ART.50 - Recinzioni ................................................................... pag.29 ART.51 - Nuove costruzioni ....................................................... pag.29 ART.52 - Manutenzione ordinaria ............................................... pag.29 ART.53 - Manutenzione straordinaria ......................................... pag.30 ART.54 - Restauro e risanamento conservativo ........................... pag.30 ART.55 - Ristrutturazione edilizia ............................................... pag.31 ART.56 - Demolizione .................................................................pag.31 ART.57 - Crolli in corso d'opera ..................................................pag.31 TITOLO IV DISCIPLINA DELLA FABBRICAZIONE CAPO I - ASPETTO DELLA FABBRICAZIONE ED ARREDO URBANO ART.58 - Campionatura .............................................................. pag.32 ART.59 - Aspetto e manutenzione degli edifici ............................. pag.32 ART.60 - Aggetti e sporgenze ..................................................... pag.33 ART.61 - Arredo urbano - Numeri civici e targhe ........................ pag.33 CAPO II - NORME IGIENICHE ART.62 - Spazi interni agli edifici ............................................... pag.36 ART.63 - Uso dei distacchi tra fabbricati .................................... pag.36 ART.64 - Convogliamento acque luride ...................................... pag.36 ART.65 - Scale .......................................................................... pag.37 ART.66 - Forni, focolai, camini, condotti di calore, canne fumarie .................................................. pag.37 ART.67 - Piani interrati e seminterrati ......................................... pag.37 ART.68 - Piani terreni ..................................................................pag.38 ART.69 - Piani sottotetto ............................................................ pag.38 ART.70 - Norme comuni a tutti i vani abitabili: finestre, altezze, superfici. ........................................... pag.38 ART.71 - Fabbricati in zona rurale .............................................. pag.39 ART.72 - Migliorie igieniche ai fabbricati esistenti ....................... pag.39 CAPO III - NORME RELATIVE ALLE AREE SCOPERTE ART.73 - Chiusura di aree edificabili fronteggianti spazi pubblici .............................................................. pag.40 ART.74 - Depositi su aree scoperte ............................................. pag.40 CAPO IV - NORME DI BUONA COSTRUZIONE ART.75 - Stabilitą e sicurezza delle nuove costruzioni Indagini geotecniche ................................................... pag.41 ART.76 - Stabilitą e sicurezza degli edifici esistenti .................... pag.42 CAPO V - USO DEL SUOLO, SPAZIO E SERVIZI PUBBLICI ART.77 - Occupazione temporanea di spazio o suolo o sottosuolo pubblico .................................................. pag.43 ART.78 - Uso di scarichi e di acque pubbliche ............................. pag.43 CAPO VI - GARANZIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' ART.79 - Segnalazione, recinzione ed illuminazione della zona dei cantieri ..................................................pag.45 ART.80 - Ponti e scale di servizio ............................................... pag.45 ART.81 - Scarico dei materiali - Demolizioni. Nettezza delle strade adiacenti ai cantieri..................... pag.46 ART.82 - Responsabilitą degli esecutori di opere ........................ pag.46 ART.83 - Rimozione delle recinzioni .......................................... pag.47 TITOLO V SANZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE ART.84 - Sanzioni ...................................................................... pag.48 ART.85 - Adeguamento al Regolamento delle costruzioni preesistenti ................................................ pag.48 ART.86 - Disposizioni transitorie ................................................ pag.48 TOTOLO VI ESECUTIVITA' DEL REGOLAMENTO ART.87 - Entrata in vigore .......................................................... pag.49 INDICE ...................................................................................... pag.50 P.U.C. San Sperate REGOLAMENTO EDILIZIO PAGE52