Assegno per Nucleo Familiare Art. 65 L. 448/98

DEFINIZIONE
E' un assegno, dell’importo massimo stabilito annualmente con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla Legge 5 Febbraio 1992, n. 81, è rivolto a favore dei nuclei familiari, in cui siano presenti almeno tre figli minori (legittimi, naturali o adottivi) di età inferiore ai diciotto anni.

Può essere richiesto da uno dei genitori, cittadino italiano, comunitario o extracomunitario, che abbia almeno 3 minori (figli suoi o del coniuge) all’interno della propria famiglia anagrafica (conviventi), il cui reddito familiare non superi il tetto previsto.

La domanda deve essere presentata tassativamente entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’assegno.
Viene concesso dal Comune e pagato attraverso le proprie strutture dall’INPS, a cadenza semestrale posticipata.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Legge 23 Dicembre 1998, art. 65 – modificato dall’art. 80 della Legge 388/2000;
  • D.P.C.M. 07.05.1999, n. 221;
  • D.L. 3 maggio 2000, n. 130;
  • D.P.C.M. 159/2013 in attuazione dei criteri indicati dall’art.5 del D.L. 06.12.2011, n. 201.
  • Decreto applicativo – pubblicato nella G.U. n. 267 del 17.11.2014 – Suppl. ordinario.


ATTI CONNESSI
Dichiarazione sostitutiva unica ai fini della individuazione della situazione economica del nucleo familiare (certificazione I.S.E.E.)


NOTE PROCEDURALI

  • La domanda deve contenere:
  • Le generalità del richiedente;
  • La dichiarazione sostitutiva unica prevista dall’art. 4, comma 1, del Attestazione di certificazione I.S.E.E., rilasciata dai CAF convenzionati con l’INPS e/o presso gli altri sportelli abilitati a livello cittadino.

Accertamento dei requisiti necessari all’attribuzione del beneficio.

NOTE
Con determina del Responsabile del Servizio si procede alla concessione del beneficio, dandone immediata comunicazione all’INPS, per via telematica, che provvederà entro il limite di 45 gg. all’effettivo pagamento dell’assegno

Data di ultima modifica: 14/06/2018

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Richiesta concessione Assegno per 3 figli minori (31.5 KB)
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