COMUNE DI SAN SPERATE

Provincia di Cagliari

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STATUTO COMUNALE

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI


Capo I
Caratteristiche costitutive

Art. 1
Comunità e territorio

1. La comunità di San Sperate è l'insieme delle persone che per nascita o per tradizione familiare o per libera scelta ritengono di farne parte per i legami di natura culturale, economica e sociale che hanno col territorio e con gli altri membri della comunità.

2. La comunità si riconosce nei profondi valori della civiltà contadina e fonda il proprio sviluppo nel rispetto della memoria storica.

3. Il territorio del Comune di San Sperate si estende per Kmq. 26,15 confinante con i Comuni di Villasor (N-O), Decimomannu (O), Assemini (S-O), Sestu (S-E) e Monastir (E).


Art. 2
Autonomia Statutaria e principio di sussidiarietà

1. Il Comune di San Sperate è ente autonomo locale, dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria, che si svolge nell'ambito del proprio statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

2. Secondo il principio di sussidarietà, il Comune riconosce il diritto dei cittadini singoli o associati di rispondere alle esigenze della comunità, ne favorisce le iniziative qualora rientrino nell'ambito delle proprie finalità, principi e programmi, specificando criteri di verifica e di controllo.

3. Il Comune di San Sperate considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica per se e per gli altri comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse.

4. Valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali.


Art. 3
Stemma, gonfalone e sede comunale

1. Il Comune di San Sperate ha il proprio stemma ed un proprio gonfalone adottati con D.P.R. 24.5.1959, descritti come appresso:
- STEMMA: d'argento, alla pianta di cedro fruttata, accostata a destra da una spiga di grano e a sinistra da una vite pampinata e fruttata di tre, il tutto al naturale e fondato terreno di verde. Ornamenti esteriori del Comune.
- GONFALONE: drappo partito di bianco e verde riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con l'iscrizione centrata in argento: COMUNE DI SAN SPERATE. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dai colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.

2. Il regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessioni in uso dello stemma ad enti o associazioni operanti nel territorio comunale e le relative modalità.

3. La casa comunale è ubicata in via Sassari n. 12.

4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Sindaco può riunire il Consiglio anche in luoghi diversi dalla Sede comunale.

Art. 4
Albo pretorio

1. Nel palazzo civico è individuato apposito spazio da destinare ad "Albo pretorio", per la pubblicazione degli atti e degli avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità e la facilità di lettura integrale.

3. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al primo comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

4. L'amministrazione comunale deve essere garante di un'adeguata e puntuale informazione di tutte le proprie attività anche attraverso pubblicazioni al fine di rendere partecipe il cittadino alla vita dell'amministrazione.

5. Per una più ampia e immediata informazione, l'amministrazione potrà avvalersi anche di sistemi di comunicazione telematica.


Capo II

Finalità


Art. 5
Principi ispiratori

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo, favorendo ed incentivando quelle iniziative individuali e di cooperazione che possono creare progresso civile, sociale, economico e culturale.

2. Il Comune s'impegna alla difesa e alla valorizzazione della pratica dell'agricoltura nel proprio territorio, attività che costituisce patrimonio primario collettivo sotto l'aspetto economico, culturale e sociale del vivere comunitario.

In particolare il Comune assume un ruolo preminente per favorire:
- una razionale riforma fondiaria della proprietà agricola;
- una corretta gestione delle acque nei fondi coltivati;
- una produzione con marchio di qualità;
- tutte le iniziative possibili per una fruizione del paesaggio agricolo e dei suoi prodotti favorendole anche in termini agrituristici.

3. Il Comune garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità.

4. Il Comune inoltre ispira la propria azione alle seguenti finalità:
a) rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza;
b) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;
c) sostegno alla realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate in collaborazione con le associazioni di volontariato;
d) sostegno alle realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico, sociale e culturale;

5. Il Comune si pone con un'attenzione particolare l'obiettivo di cambiare le forme della politica ed il suo modo di operare per costruire una società comunitaria più giusta, a misura di donne e uomini. Crea occasioni per valorizzare intelligenze, capacità, creatività ed esperienza che si manifestano nella realtà locale. Crea occasioni per il superamento d'ogni discriminazione tra sessi, anche tramite la promozione d'iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali. Il Comune può istituire pertanto la Commissione pari opportunità che elabora, propone e controlla progetti d'azioni positive ad iniziare dal personale dipendente.

6. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.


Art. 6
Tutela sociale

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute, attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.

2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio d'assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori e ai disabili, per questi ultimi deve rappresentare la base per un'integrazione di carattere sociale, culturale e produttiva.

3. Ispira le sue azioni al superamento degli squilibri economici e sociali, garantendo la tutela della vita umana, della persona e della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali e educativi.

4. Favorisce la formazione professionale dei cittadini e ne incentiva le capacità creative ed organizzative al fine di agevolarne l'inserimento nel mondo del lavoro.


Art. 7
Tutela dei beni ambientali

1. Il Comune adotta gli opportuni strumenti tecnico-programmatori per la difesa del patrimonio agricolo-naturalistico. Sono beni soggetti a particolare tutela, le zone boschive, le zone di pertinenza fluviale e quelle di attività agricola specializzata.

2. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause d'inquinamento atmosferico, elettromagnetico, acustico e delle acque.

3. All'interno del territorio Comunale non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito d'ordigni bellici e scorie radioattive.


Art. 8
Tutela dei beni culturali, storici, artistici e linguistici

1. Il Comune concorre alla tutela dei beni culturali, quale testimonianza avente valore di civiltà.

2. Il Comune riconosce i valori del movimento muralistico come patrimonio della comunità, riserva ai murales una tutela speciale e determina gli strumenti, gli incentivi per la realizzazione di nuove opere e per la conservazione di quelle già esistenti. Annualmente stabilisce un programma d'intervento e stanzia un apposito fondo nel Bilancio Comunale.

3. Il Comune valorizza e protegge il sistema architettonico esistente legato alla tradizione storico culturale della terra cruda e ne sostiene l'uso quale materia principe della moderna bioedilizia.

4. Il Comune tutela il patrimonio storico, artistico, archeologico e naturalistico, garantendone il godimento da parte della collettività e favorendo iniziative d'accoglienza turistica con appositi servizi.

5. Il Comune favorisce tutte le iniziative atte alla valorizzazione, tutela, diffusione e uso della lingua Sarda. I membri del Consiglio comunale e degli altri organi a struttura collegiale dell'amministrazione, nonché i dipendenti comunali, possono usare, nell'attività degli organismi, la lingua Sarda. Possono, inoltre, essere assunti deliberati bilingui, nel rispetto della normativa vigente.

6. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume, di arte, teatro e di tradizioni locali.

7. Il Comune conserva e ripristina la toponomastica originaria, secondo la tradizione scritta e orale che è definita nella lingua Sarda della comunità ed in lingua Italiana.


Art. 9
Promozione d'attività sportive e tempo libero

1. Il Comune favorisce lo sport come veicolo di promozione umana e sociale ed in questo senso s'impegna a sostenere ogni iniziativa nel settore giovanile, dilettantistico e ricreativo.

2. Il Comune promuove, anche attraverso il centro d'aggregazione sociale, le attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile ed anziana.

3. Per il raggiungimento di tali finalità, il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi e associazioni.


TITOLO II

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I

Istituti della partecipazione

Art. 10
Diritto alla partecipazione

1. Il Comune favorisce e promuove l'effettiva partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, alla determinazione degli indirizzi generali, alla definizione dei programmi, all'attuazione ed alla verifica delle attività inerenti allo sviluppo economico, civile, sociale e culturale della comunità

2. Il Comune assicura, attraverso le procedure previste dal presente statuto e dal regolamento, le condizioni per instaurare idonee forme di dialogo e di collaborazione tra gli organi di governo, la popolazione, le formazioni sociali, le organizzazioni sindacali e di categoria, gli ordini ed i collegi professionali ed ogni altro ente rappresentativo della società civile.

3. Sono considerati soggetti titolari dei diritti di partecipazione previsti nel presente titolo dello statuto, salvo quanto diversamente disposto in relazione a specifici istituti, i residenti nel comune, nonché tutti coloro che svolgono la loro prevalente attività di lavoro, studio, servizio nell'ambito del comune, singoli o associati.


Art.11
Valorizzazione delle associazioni

1. Nel rispetto della reciproca autonomia, il Comune valorizza le libere forme associative, le organizzazioni di volontariato e gli enti morali, che detengono un'effettiva rappresentanza di interessi generali o diffusi ed operano senza scopo di lucro.

2. Il Comune riconosce il valore sociale dei soggetti di cui al comma 1, ne favorisce l'attività e la partecipazione all'amministrazione locale attraverso:
a) procedure di consultazione su materie di specifico interesse;
b) tempestivo esame delle proposte;
c) interventi di sostegno.

3. Nei limiti delle disponibilità finanziarie, il regolamento stabilisce criteri e modalità per l'erogazione alle forme associative di contributi, agevolazioni e risorse.


Art.12
Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove, quali organi di partecipazione al governo della comunità, consulte, associazioni e comitati di gestione sociale a dimensione comunale.

2. Gli organismi di cui al comma 1, nel rispetto dei diritti di autonoma iniziativa delle associazioni e dei singoli cittadini, sono finalizzati a conferire sistematicità e continuità al rapporto di collaborazione tra la popolazione, le sue formazioni rappresentative e gli organi di governo locale.


Art.13
Consultazioni

1. Gli organi di governo del Comune promuovono, di loro iniziativa o su richiesta degli organismi di cui all'articolo 12, consultazioni preventive di determinate categorie di popolazione e delle rispettive formazioni associative su programmi, iniziative o proposte che rivestono per le medesime diretto e rilevante interesse.

2. La consultazione ha lo scopo di conoscere l'orientamento dei soggetti interpellati. Può essere effettuata mediante l'indizione di incontri ed assemblee, la distribuzione di questionari, l'organizzazione di inchieste sociologiche o demoscopiche, lo svolgimento di sondaggi d'opinione.

3. Il ricorso ai diversi metodi di indagine è effettuato garantendo la chiarezza delle materie oggetto della consultazione, la trasparenza delle tecniche utilizzate, l'adeguata pubblicizzazione dei risultati finali. L'esito dell'avvenuta consultazione viene riportata nel testo dell'atto con il quale il Comune assume le determinazioni finali.


Art. 14
Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati e i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.

2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di sessanta giorni dal sindaco o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate nel regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta.


Art.15
Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione al Consiglio comunale ovvero alla Giunta comunale, secondo la rispettiva competenza; l'organo competente procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato e adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro sessanta giorni dalla presentazione.

4. Se il termine previsto dal comma 3 non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è, comunque, tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.


Art.16
Proposte

1. Gli elettori del Comune nel numero pari a quello richiesto per la presentazione di proposte di referendum, possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro i sessanta giorni successivi al Consiglio comunale ovvero alla Giunta comunale, secondo la rispettiva competenza, corredate dal parere del responsabile dei servizi interessati e del Segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro novanta giorni dalla presentazione della proposta.

3. Tra l'Amministrazione comunale e i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse allo scopo di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.


Capo II

Referendum e Difensore Civico

Art.17
Referendum popolare

1. E' ammesso il referendum consultivo e propositivo in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di concorrere alla determinazione dell'indirizzo politico-amministrativo.

2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolare da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria negli ultimi cinque anni.

3. Soggetti promotori del referendum possono essere:
a) il 20 per cento del corpo elettorale del Comune;
b) il Consiglio comunale.

4. Il Consiglio comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione. Il referendum non può avere luogo in coincidenza di altre operazioni di voto di interesse comunale o provinciale.

5. Partecipano alla votazione tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci. La proposta sottoposta a referendum è accolta se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto e se ha ottenuto la maggioranza dei voti validi.

6. Entro novanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio, computando a tal fine il Sindaco.


Art.18
Difensore civico

1. Per il miglioramento dell'azione amministrativa del Comune può essere istituito, anche in convenzione con altri enti locali, il Difensore civico, il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.

2. Il Difensore civico dura in carica cinque anni, è eletto dal Consiglio comunale, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune, tra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere comunale, che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività e competenza giuridico-amministrativa. Il Difensore civico non è rieleggibile; in caso di perdita dei prescritti requisiti, la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale. Il Difensore civico può essere revocato, per gravi e reiterate violazioni dei doveri di ufficio, con voto del Consiglio comunale adottato dai due terzi dei consiglieri interessati.

3. Il Difensore civico ha diritto di ottenere dagli uffici del comune e dagli enti, aziende e società dipendenti o partecipate, copia di atti e documenti, nonché ogni altra notizia utile all'esercizio del mandato.

4. Il Difensore civico provvede al controllo di legittimità delle deliberazioni della Giunta e del consiglio nei casi previsti dall'art. 17, comma 38, della legge n. 127/1997.


Capo III

Informazione, trasparenza, accesso ai procedimenti

Art.19
Pubblicità degli atti e delle informazioni

1. Il Comune assicura la trasparenza e facilita il controllo circa l'imparzialità ed il buon andamento dell'attività amministrativa.

2. Gli atti ufficiali emanati dagli organi collegiali del Comune sono pubblicati all'albo pretorio entro 15 giorni dalla data di adozione. Gli atti immediatamente eseguibili sono pubblicati all'albo entro 7 giorni.
3. Riconoscendo nell'informazione dell'opinione pubblica una condizione indispensabile per lo sviluppo della vita democratica e per l'esercizio dei diritti di partecipazione, il Comune favorisce la divulgazione dell'attività dei propri organi ed uffici, delle aziende ed istituzioni da esso dipendenti, sia attivando propri canali di comunicazione, sia garantendo accesso, collaborazione e supporto agli organi di informazione.

4. Per la diffusione delle informazione relative al funzionamento dei servizi ed all'attivazione di procedure di ampio interesse pubblico, il Comune organizza servizi di informazione destinati ai cittadini ed agli utenti, avvalendosi anche del proprio sito internet.


Art.20
Accesso agli atti, strutture e servizi

1. Gli atti del Comune sono pubblici.

2. Il Comune assicura, a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

3. Il regolamento stabilisce le modalità di esercizio del diritto di accesso, nel rispetto delle norme in materia di riservatezza e tutela dei dati personali e specifica, in deroga al comma 2, le categorie di documenti esclusi dall'accesso. Stabilisce inoltre i termini per consentire l'accesso differito ai documenti la cui conoscenza in fase istruttoria possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.

4. Il diritto di accesso è esercitato mediante richiesta di esame o di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato al rimborso dei costi.

5. Il regolamento stabilisce le modalità per rendere pubbliche e fornire ai soggetti di cui al comma 2 le informazioni concernenti lo stato degli atti e delle procedure, nonché l'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che li riguardino.

6. Al fine di rendere effettiva la partecipazione all'attività amministrativa, il Comune assicura agli enti, alle organizzazioni del volontariato ed alle associazioni l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali, con i criteri e le modalità stabilite dal regolamento.


Art.21
Responsabilità del procedimento

1. Per ciascun tipo di procedimento, il Comune determina e rende pubblica l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

2. L'unità organizzativa competente ed il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati, assieme alla notizia dell'avvio del procedimento, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti a quelli che per legge devono intervenire ed a quelli indirettamente coinvolti, perché individuati o facilmente individuabili.

3. Qualora il numero dei destinatari renda la comunicazione personale impossibile o particolarmente gravosa, gli elementi di cui al comma 2 sono resi noti mediante idonee forme di pubblicità.

4. Le modalità per le comunicazioni di cui al comma 2 e 3 sono stabilite dal regolamento.


Art.22
Partecipazione al procedimento

1. In applicazione delle norme stabilite dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento, il Comune consente la partecipazione al procedimento amministrativo:
a) ai soggetti interessati all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive;
b) ai soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché ai rappresentanti di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal procedimento.

2. La partecipazione di cui al comma 1 si esplica nell'accesso agli atti del procedimento (salvo il disposto dell'articolo 20, comma 3); nella presentazione di documenti, memorie e proposte, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti; nella possibilità di pervenire ad un accordo al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale.

TITOLO III

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Capo I

Organi del Comune

Art. 23
Organi

1. Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta, il Sindaco e il Presidente del Consiglio.

Art.24
Il Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale rappresenta la comunità locale. Definisce l'indirizzo politico ed amministrativo del Comune e ne controlla l'attuazione. Esercita le funzioni di propria competenza, conferitegli dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente statuto.


Art. 25
Competenze e attribuzioni

1. Il Consiglio comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità e ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

4. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

5. Nell'esercizio delle funzioni di indirizzo, il Consiglio esamina ed approva a maggioranza dei componenti il programma proposto dal sindaco, sentita la Giunta. In tale sede il consiglio partecipa alla definizione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

6. Il Consiglio comunale partecipa all'adeguamento e alla verifica periodica delle linee programmatiche. Vigila sull'applicazione, da parte degli altri organi comunali, degli indirizzi generali, dei piani settoriali e dei programmi deliberati. A questo scopo la Giunta comunale riferisce periodicamente al Consiglio sulla propria attività, sul funzionamento degli uffici e dei servizi, sullo stato di realizzazione del programma generale dell'amministrazione e dei programmi settoriali deliberati. Il regolamento del Consiglio stabilisce le modalità e procedure per l'esercizio del potere di controllo politico-amministrativo.


Art. 26
Composizioni

1. Il Consiglio comunale è composto dal Sindaco e da 16 consiglieri.


Art. 27
Durata in carica

1. Il mandato del Consiglio comunale è stabilito dalla legge.

2. Il Consiglio comunale rimane in carica sino alla proclamazione dei nuovi eletti alla carica di Consigliere, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.


Art. 28
Insediamento del Consiglio

1. La prima adunanza del Consiglio comunale è convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e si svolge entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

2. Nel corso della seduta di insediamento il Consiglio procede ai seguenti adempimenti:
a) convalida degli eletti;
b) giuramento del Sindaco;
c) elezione del Presidente ove previsto;
d) comunicazione da parte del Sindaco delle nomine concernenti le cariche di vice Sindaco e di Assessore.

3. La seduta di insediamento è presieduta dal Consigliere anziano fino all'elezione del Presidente di cui al comma 2 lettera c. Ove non venga istituita tale figura, le sue mansioni sono svolte dal Sindaco.

4. Se non è costituito un Presidente del Consiglio, è il Sindaco a svolgere tale carica.

5. Gli atti deliberati dal Consiglio in esecuzione degli adempimenti previsti al comma 2 sono immediatamente eseguibili.


Art. 29
Sessioni e convocazione

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Sono, comunque, ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.

3. Il Consiglio è convocato dal Presidente del Consiglio che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento. Il Presidente del Consiglio è tenuto a convocare il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedono un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

4. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato dal regolamento che detta, in particolare, le modalità per la convocazione, per la presentazione e discussione delle proposte. Il regolamento indica, altresì, il numero dei Consiglieri necessari per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati all'Ente, senza computare il Sindaco.

5. Il Presidente del Consiglio, assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

Art. 30
Scioglimento del Consiglio

1. Il Consiglio comunale viene sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno:
a) quando compia atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazione di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;
b) qualora non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:
1) dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco;
2) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo, della metà più uno dei Consiglieri;
c) quando non sia approvato entro i termini il bilancio.

2. Il Consiglio comunale è altresì sciolto a seguito dell'approvazione della mozione di sfiducia prevista dall'articolo 34.

3. La legge stabilisce le modalità, i termini e le procedure per lo scioglimento del Consiglio, gli eventuali provvedimenti di sospensione o rimozione dei Consiglieri, la nomina di un Commissario e il rinnovo degli organi.


Art. 31
Consiglieri comunali

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate in forma scritta al Presidente del Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio comunale non oltre dieci giorni procede alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendo i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 39, comma 1, lett. b), n. 2, della legge n. 142/1990.


Art.32
Diritti e doveri dei consiglieri

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte. I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado civile.

2. I Consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre adunanze consecutive del Consiglio comunale sono dichiarati decaduti. L'avvio del procedimento di dichiarazione della decadenza è comunicato all'interessato dal Presidente del Consiglio, assieme all'invito a fare valere di fronte al Consiglio le eventuali cause giustificative.

3. La temporanea sostituzione di un Consigliere sospeso dalla carica è regolata dalla legge.

4. Ogni Consigliere ha diritto di presentare interrogazioni e mozioni. Il regolamento disciplina l'esercizio delle prerogative ed i termini entro il quale la Giunta comunale ed il Sindaco sono tenuti a rispondere.

5. E' attribuito ai Consiglieri diritto di iniziative e di proposta, anche emendativa, su tutte le materie di competenza del Consiglio comunale.

6. Il Consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dalle aziende ed Enti da esso dipendenti e dalle società partecipate le notizie utili all'espletamento del mandato. E' tenuto al segreto d'ufficio nei casi previsti dalla legge.

7. La forma e i modi per l'esercizio di tale diritto sono disciplinati da apposito regolamento.

Art.33
Consigliere anziano

1. E' Consigliere anziano il Consigliere che ha riportato in sede di elezione la maggior cifra individuale, risultante dalla somma dei voti di lista e dei voti individuali di preferenza, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri.

2. A parità dei voti, le funzioni sono esercitate dal più anziano di età.

3. Il Consigliere anziano può presiedere il Consiglio comunale:
a) in caso di assenza del Presidente del Consiglio;
b) in caso di nomina del vice Sindaco non Consigliere.


Art. 34
Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli organi proponenti.

2. Il Sindaco e la Giunta comunale cessano dalla carica a seguito di approvazione di una mozione di sfiducia da parte della maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati. Viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. La seduta si svolge in forma pubblica. La votazione è effettuata per appello nominale.

4. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la cessazione del Sindaco e della Giunta, lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un Commissario a norma di legge.

Art. 35
Gruppi consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari, secondo le modalità previste dal regolamento, dandone comunicazione scritta al Presidente del Consiglio. La costituzione di gruppi e l'adesione ad un determinato gruppo consiliare sono riservate alla libera scelta di ciascun Consigliere e sono suscettibili di modifica nel corso del mandato.

2. I gruppi consiliari possono essere costituiti dal numero minimo di un componente se originati, nella denominazione e nella composizione, da una lista elettorale, o se formati da candidati alla carica di Sindaco risultati non eletti.

3. I gruppi consiliari devono essere costituiti dal numero minimo di tre componenti se originati da diversa collocazione politica dei Consiglieri rispetto alle liste elettorali, o da variazioni interne ai gruppi intervenute nel corso del mandato.

4. I Consiglieri che non raggiungono la soglia minima per la costituzione di un gruppo entrano a far parte di un unico gruppo misto.

5. Ai gruppi consiliari sono fornite sedi, strutture ed attrezzature di supporto, anche di uso promiscuo, idonee a consentire il regolare svolgimento delle loro funzioni, tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni gruppo e la consistenza numerica di ciascuno di essi.

6. Ai gruppi consiliari è garantito inoltre il supporto giuridico-tecnico-ammnistrativo necessario all'espletamento dei diritti scaturenti dall'esercizio del mandato.

7. Ai Capigruppo consiliari sono comunicate, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, le deliberazioni della Giunta comunale per l'attivazione dell'eventuale controllo preventivo di legittimità.

Art. 36
Conferenza dei Capigruppo

1. La conferenza dei Capigruppo concorre a definire la programmazione del lavori del Consiglio e a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività dell'assemblea.

2. La conferenza dei Capigruppo è equiparato ad ogni effetto di legge alle commissioni consiliari.

3. Il regolamento disciplina le relative attribuzioni e le modalità di funzionamento.


Art. 37
Presidenza del Consiglio

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio comunale, lo convoca e ne dirige i lavori e l'attività.

2. In particolare il presidente:

a) stabilisce l'ordine del giorno delle adunanze;

b) adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento dell'organo;

c) tutela le prerogative ed assicura l'esercizio dei diritti dei Consiglieri, nonché la funzione delle minoranze;

d) assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi e ai consiglieri circa le questioni sottoposte al Consiglio;

e) cura la costituzione delle commissioni consiliari, vigila sul loro funzionamento e può partecipare alle sedute delle medesime;

f) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo ;

g) garantisce il rispetto dello statuto e delle norme del regolamento;

h) esercita le altre funzioni attribuitegli dallo statuto, dal regolamento e dalle altre norme vigenti.

3. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituto dal Consigliere anziano, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

4. Il Presidente non può ricoprire la carica di Capogruppo, salvo che appartenga ad un gruppo con unico componente.


Art. 38
Elezione del presidente

1. Il Presidente del Consiglio è eletto tra i consiglieri nel corso della prima adunanza, a scrutinio segreto. In prima votazione risulta eletto il candidato che raccoglie i voti di almeno i due terzi dei componenti del Consiglio. In seconda votazione viene eletto il candidato che raccoglie i voti della maggioranza dei componenti assegnati.

2. In sede di prima attuazione, l'elezione del Presidente è effettuata nella prima seduta consiliare successiva all'entrata in vigore del presente Statuto.


Art. 39
Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.

2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta riservata.

3. Qualora vengano iscritti all'ordine del giorno argomenti di particolare rilevanza politico-sociale, il Consiglio comunale può essere convocato, relativamente alla discussione su tali argomenti, in seduta aperta, alla quale possono prendere parte i cittadini, con diritto di parola.


Art. 40
Votazioni

1. Le votazioni sulle deliberazioni del Consiglio comunale si svolgono in forma palese, salvo i casi stabiliti dal regolamento.


Art. 41
Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.

2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.

3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanze di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

5. Ove si provveda a istituire commissioni consiliari aventi funzione di garanzia e di controllo, la presidenza delle commissioni medesime, viene attribuita a un rappresentante dell'opposizione consiliare.


Art. 42
Attribuzioni delle commissioni

1. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.
2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale.

3. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle attribuzioni delle commissioni e, in particolare, definendo: la nomina del Presidente della commissione; metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazioni di proposte


Art. 43
Regolamento del Consiglio comunale

1. La disciplina di dettaglio relativa all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio comunale e delle sue articolazioni è contenuta nel regolamento del Consiglio comunale, approvato con il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati.


Art. 44
Il Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita della collettività, di far loro conoscere il funzionamento della macchina comunale attraverso il rapporto diretto con essa, può promuovere l'elezione del "Consiglio Comunale dei Ragazzi".

2. Il Consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare, in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani.

3. Le modalità di elezione e il funzionamento del "Consiglio Comunale dei Ragazzi", sono stabilite con apposito regolamento.

Capo II

Giunta comunale

Art. 45
La Giunta Comunale

1. La Giunta comunale è l'organo esecutivo collegiale che collabora con il sindaco nell'amministrazione del Comune. Esercita le funzioni conferitele dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti comunali.

Art. 46
Composizione della Giunta

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di 6 Assessori. Uno degli Assessori assume, su nomina del Sindaco, la carica di vice Sindaco, a norma dell'art.61.

2. Possono essere nominati alla carica di Assessore anche cittadini non Consiglieri in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità con la carica di Consigliere previsti dalla legge. L'Assessore "non Consigliere" non può essere scelto tra i candidati non eletti nelle elezioni del Consiglio comunale.

3. La carica di Assessore è incompatibile con l'assunzione di incarichi, di consulenze o di funzioni gestionali presso enti, aziende, consorzi o società dipendenti o controllate dal Comune. Tale incompatibilità non si applica agli Assessori eventualmente delegati dal Sindaco in qualità di titolare di diritto della rappresentanza del Comune.

4. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini fino al terzo grado del Sindaco.

5. I componenti della Giunta competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

6. Gli Assessori esterni prendono parte alle riunioni del Consiglio comunale, senza diritto di voto e senza concorrere alla determinazione del quorum necessario per la validità della seduta e delle deliberazioni.


Art. 47
Nomina della giunta

1. Il vice Sindaco e gli Assessori componenti la Giunta comunale sono nominati dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti.

2. La nomina è comunicata dal Sindaco al Consiglio comunale nella seduta di insediamento.


Art. 48
Assessore anziano

1. In caso di assenza o impedimenti del vice Sindaco, il Sindaco assente o impedito è sostituito dall'Assessore anziano.

2. La qualifica di Assessore anziano è assunta dal primo degli Assessori, secondo l'ordine stabilito dal Sindaco nell'atto di nomina.


Art. 49
Durata in carica

1. La Giunta comunale rimane in carica fino alla proclamazione dell'eletto alla carica di Sindaco.


Art. 50
Cessazione dalla carica di Assessore

1. L'Assessore cessa singolarmente dalla carica per dimissioni, decadenza, rimozione o decesso.

2. In caso di cessazione dalla carica di uno o più Assessori, il Sindaco provvede alla loro sostituzione e comunica le nuove nomine al Consiglio comunale nella seduta immediatamente successiva.

Art. 51
Revoca degli Assessori

1. L'Assessore può essere revocato dal Sindaco con provvedimento motivato.

2. La revoca è comunicata dal Sindaco al Consiglio comunale, nella seduta immediatamente successiva.

3. In caso di revoca di uno o più Assessori, il Sindaco provvede alla loro sostituzione e comunica le nuove nomine al Consiglio comunale nella seduta immediatamente successiva.


Art. 52
Decadenza della Giunta.

1. La Giunta comunale decade:
a) in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco a norma dell'articolo 57;
b) a seguito dell'approvazione della mozione di sfiducia prevista dall'articolo 34;
c) qualora si proceda allo scioglimento del Consiglio per le cause previste dall'articolo 30, comma 1.


Art. 53
Funzionamento della Giunta

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali e nell'amministrazione del Comune. Opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. Le sedute sono convocate dal Sindaco, che stabilisce gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno. Su invito del Sindaco possono prendere parte alle sedute, con funzioni di consulenza sugli argomenti da trattare, funzionari ed esperti.

3. L'attività è diretta e coordinata dal Sindaco, che assicura l'unitarietà degli indirizzi generali di governo e la collegiale responsabilità delle decisioni adottate.

4. Ferme restando le competenze dell'organo collegiale, agli Assessori può essere delegata dal Sindaco, in forma permanente o temporanea, la sovrintendenza su singoli affari o su materie omogenee e la facoltà di emanare atti con rilevanza esterna, per l'attuazione degli indirizzi di governo dell'amministrazione. Le avvenute attribuzioni sono comunicate al Consiglio comunale.

5. Le sedute della Giunta comunale, di norma riservate, sono valide con la presenza della metà dei componenti. Le deliberazioni sono valide quando attengono la maggioranza dei voti dei presenti. Nelle votazioni palesi, in casi di parità di voti, prevale quello del Sindaco o, in sua assenza, quello del Presidente della seduta.

Art. 54
Competenze della Giunta

1. La Giunta comunale compie tutti gli atti di amministrazione non riservati al Consiglio comunale o attributi - dalla legge o dal presente statuto - alla competenza del Sindaco, del Segretario comunale o dei Responsabili di servizio.

2. Nei confronti del Consiglio, la Giunta svolge attività propositiva e di impulso, predisponendo proposte inerenti le materie attribuite alla competenza del Consiglio.

3. E' attribuita alla competenza della giunta l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto di criteri generali stabiliti dal Consiglio.

4. La Giunta comunale riferisce periodicamente al Consiglio, per consentire l'esercizio del controllo previsto dall'articolo 25 comma 6, sulla propria attività, sul funzionamento degli uffici e dei servizi e sullo stato di realizzazione del programma generale dell'amministrazione.

5. In caso di urgenza e di impossibilità di una tempestiva convocazione del Consiglio comunale, in deroga al principio della competenza esclusiva prevista per il Consiglio, la Giunta comunale può adottare deliberazioni attinenti a variazioni di bilancio. Le deliberazioni suddette devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, pena la decadenza.

Capo III

Sindaco

Art. 55
Il Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune, rappresenta l'ente, sovrintende allo svolgimento della sua attività garantendone la conformità con le linee programmatiche, svolge le funzioni di ufficiale di governo attribuitegli dalla legge.

2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.


Art. 56
Elezione e durata in carica

1. Il Sindaco viene eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio comunale, del quale fa parte, secondo le disposizione dettate dalla legge.

2. Assume le funzioni di organo del Comune dopo la proclamazione degli eletti; esercita le attribuzioni nei servizi di competenza statale dopo aver prestato giuramento davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento.

3. Resta in carica fino all'assunzione delle funzione da parte del nuovo Sindaco.

4. Non è possibile ricoprire la carica di Sindaco per più di due mandati consecutivi.

Art. 57
Cessazione della carica

1. Il Sindaco cessa dalla carica a seguito di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso.

2. Le dimissioni del Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

3. Nei casi previsti dal comma 1 la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. I due organi rimangono tuttavia in carica fino all'elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio. Fino a tale termine le funzioni del sindaco sono svolte dal vice Sindaco, a norma dell'articolo 61.

4. La decadenza del Sindaco è inoltre determinata:
a) dallo scioglimento del Consiglio comunale per le cause previste dall'articolo 30, comma 1;
b) dall'approvazione della mozione di sfiducia prevista dall'articolo 34.


Art. 58
Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti. Sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

2. In particolare il Sindaco:
a) esercita la rappresentanza generale e politico-istituzionale del Comune;
b) provvede alla nomina del vice Sindaco e degli altri componenti la Giunta comunale, dandone comunicazione al Consiglio nel corso della seduta di insediamento, a norma dell'articolo 47;
c) provvede alla revoca dei componenti della Giunta;
d) provvede alla sostituzione dei componenti della Giunta in caso di cessazione o di revoca, dandone comunicazione al Consiglio nel corso della seduta immediatamente successiva, a norma degli articoli 50 e 51;
e) propone al Consiglio comunale, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato;
f) convoca e presiede la Giunta comunale, assicurandone l'unità di indirizzo e dirigendone l'attività secondo i criteri e le modalità previste dall'articolo 53;
g) stabilisce gli argomenti da trattarsi nelle sedute della Giunta;
h) può chiedere al Presidente del Consiglio comunale la convocazione dell'organo e l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti determinati;
i) indice i referendum comunali e ne proclama l'esito;
l) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti;
m) impartisce direttive al Segretario comunale per l'esercizio delle sue funzioni;
n) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi; attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;
o) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazione interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
p) provvede, a norma dell'articolo 62, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune, dandone successiva comunicazione al Consiglio;
q) promuove e approva, dandone informazione al Consiglio, gli accordi di programma per l'attuazione di interventi che richiedono l'azione integrata di diversi soggetti pubblici.


Art. 59
Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale

1. In qualità di ufficiale di governo, il Sindaco sovrintende allo svolgimento delle seguenti funzioni attribuitegli per legge:
a) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione; adempimenti in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
b) emanazione degli atti (attribuiti anche dai regolamenti) in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità, di igiene pubblica e tutela ambientale;
c) svolgimento dei compiti affidatagli in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
d) vigilanza e trasmissione di informazioni al prefetto su tutto quanto possa inerire la sicurezza e l'ordine pubblico.

2. Quale ufficiale di governo, il Sindaco adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e pulizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica. Se l'ordinanza è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'eventuale azione penale.

3. Nei casi di emergenza, connessi con il traffico e con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2.


Art. 60
Linee programmatiche del mandato

1. Entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di proclamazione degli eletti, il Sindaco, sentita la Giunta comunale, presenta al Consiglio comunale, in apposita seduta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun Consigliere comunale ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, secondo le modalità indicate nel regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale. La discussione sulle linee programmatiche si conclude con votazione palese con la quale il Consiglio si esprime in ordine al documento presentato.

3. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e della Giunta. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio.


Art. 61
Vice Sindaco

1. La carica di vice Sindaco è attribuito dal Sindaco ad un componente della Giunta secondo le modalità stabilite dagli articoli 46 e 47.

2. Il vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza, impedimento temporaneo o di sospensione dall'esercizio delle funzioni adottata ai sensi di legge.

3. Il vice Sindaco svolge le funzioni del Sindaco, fino alla proclamazione del nuovo Sindaco, in caso di decadenza della Giunta e scioglimento del Consiglio determinati da dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.

4. In caso di assenza, impedimento temporaneo o sospensione del vice Sindaco, le sue funzioni sostitutive sono svolte dall'Assessore anziano.


Art. 62
Nomina e designazione di rappresentanti

1. Entro quarantacinque giorni dall'insediamento o entro i termini di scadenza del precedente mandato, il Sindaco provvede - sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio e nel rispetto delle incompatibilità previste - alla nomina ed alla designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società dipendenti, controllate o partecipate dal Comune, dandone successiva comunicazione al Consiglio.


Art. 63
Delega delle funzioni

1. Con proprio provvedimento, il Sindaco può delegare temporaneamente lo svolgimento delle funzioni ad Assessori e Consiglieri comunali, escluse le attività proprie ed inderogabili del Sindaco.

2. lo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 59 può essere delegato dal Sindaco a funzionari ed impiegati.


TITOLO IV
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Capo unico

Struttura organizzativa


Art. 64
Ordinamento della struttura

1. Il Comune ordina la propria struttura organizzativa conformemente a criteri di funzionalità, economicità di gestione, flessibilità, efficienza ed efficacia. L'attività del personale si uniforma, ai vari livelli, a principi di autonomia, professionalità e responsabilità. I responsabili degli uffici e dei servizi assicurano la legittimità, l'imparzialità ed il buon andamento dell'attività amministrativa.

2. Il Comune, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, provvede alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i solo limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti.

3. L'ordinamento della struttura organizzativa risponde ad uno schema flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi stabiliti dagli organi di governo ed alla crescita delle esigenze della comunità, nonché di adeguarsi in modo dinamico allo sviluppo delle risorse tecnologiche e alla realizzazione delle procedure.

4. Nell'ambito delle norme dettate dalla legge e dai vigenti contratti di lavoro, il Comune favorisce la mobilità del personale, all'interno della propria struttura e tra gli enti della pubblica amministrazione, in risposta ad esigenze funzionali interne o a richieste individuali dei dipendenti.


Art. 65
Il Segretario comunale

1. Il Segretario comunale, dipendente dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali, è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto tra gli iscritti all'apposto Albo. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

2. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.

3. Il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività.

4. Il Segretario comunale, inoltre:
a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
b) può rogare tutti i contratti, nei quali l'Ente è parte, e autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
c) esercita, ai sensi dell'art. 17, comma 68, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in aggiunta a quelle previste nei punti precedenti, ogni altra funzione attribuitagli dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti. Il Sindaco può, ai sensi del comma 3 dell'art. 51-bis della legge n. 142/1990, conferire al Segretario comunale funzioni di Direttore generale; inoltre, può avvalersi della facoltà di attribuire al Segretario comunale l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 dell'art. 51 della legge n. 142/1990, con riferimento a uno o più servizi in cui si articola la struttura dell'Ente.

5. Il Segretario riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale, cura la trasmissione degli atti deliberativi al Comitato regionale di controllo e attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'Albo e l'esecutività dei provvedimenti e atti dell'Ente, riceve l'atto di dimissioni del Sindaco e la mozione di sfiducia costruttiva, cura la notificazione al Sindaco neoeletto dell'avvenuta proclamazione alla carica.

6. Il Segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.

7. Il Segretario per l'esercizio delle sue funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell'Ente.


Art. 66
Nomina e revoca del Segretario comunale

1. Il Sindaco nomina il Segretario comunale scegliendo tra gli iscritti nell'apposito albo.

2. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali è confermato il Segretario in carica.

3. La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che ha effettuato la nomina.

4. Il Segretario comunale può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.


Art. 67
Vice segretario

1. La dotazione organica potrà prevedere un vice Segretario, in possesso del diploma di Laurea in materie giuridiche o equipollenti, il quale, oltre alle attribuzioni specifiche previste dal mansionario per il posto ricoperto, svolga funzioni "vicarie" o ausiliarie del Segretario comunale da assolvere unicamente in caso di assenza o di impedimento per motivi di fatto e di diritto del titolare dell'ufficio.


Art. 68
Il Direttore generale

1. Il Sindaco, previa stipula di convenzione con altri comuni, le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti, può nominare un Direttore generale al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato. In tal caso, il Direttore generale provvede anche alla gestione coordinata e unitaria dei servizi tra i comuni interessati. Il Sindaco contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore generale provvede a disciplinare i rapporti tra Segretario comunale e Direttore generale. Quando non risulti stipulata la convenzione in parola, le funzioni di direzione generale possono essere conferite dal Sindaco, con proprio provvedimento formale, al Segretario comunale, che le assomma a quelle proprie, come delineato all'art. 65 del presente statuto.

2. Il Direttore generale:
a) provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo del Comune, secondo le direttive impartite dal Sindaco;
b) sovrintende alla gestione del Comune, perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza;
c) predispone il piano dettagliato degli obiettivi e la proposta di piano esecutivo di gestione previsti dalla legge sull'ordinamento finanziario degli enti locali;
d) garantisce l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, anche attraverso l'esercizio di poteri sostitutivi disciplinati dal regolamento;
e) svolge ogni altro compito di direzione del Comune attribuitogli dal presente statuto, dai regolamenti e dal Sindaco;

3. A tali fini al Direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i responsabili dei servizi, a eccezione del Segretario comunale.


Art. 69
Comitato di direzione

1. Al fine di garantire il coordinamento dell'attività gestionale dell'Ente è istituito il Comitato di direzione. Il Comitato di direzione è presieduto dal Segretario comunale ovvero dal Direttore generale ed è costituito dai Responsabili dei servizi.

2. Il Comitato assolve all'attività di programmazione, raccordo e coordinamento delle attività di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica di competenza dei diversi servizi, svolge un attività consultiva in ordine ad aspetti funzionali, gestionali e organizzativi dell'Ente, propone le innovazioni tecnologiche ritenute necessarie per realizzare la costante evoluzione dell'organizzazione del lavoro e definisce le linee di indirizzo per l'attuazione della gestione organizzativa del personale e per la formazione professionale dello stesso.


Art.70
Responsabili dei servizi

1. Il Sindaco provvede ai sensi dell'art. 36, comma 5-ter, della legge n. 142/1990, e per gli effetti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, della stessa legge, a nominare tra i dipendenti dell'Ente, secondo criteri di competenza e professionalità, i Responsabili dei servizi. La nomina dei Responsabili dei servizi ha durata non superiore a quella del mandato del Sindaco; la nomina è disposta non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali la nomina si intende riconfermata. I dipendenti nominati responsabili continuano, dopo la cessazione del mandato del Sindaco, a esercitare le relative funzioni fino alla riconferma ovvero all'attribuzione dell'incarico di responsabile ad altro soggetto.

2. Spettano ai Responsabili dei servizi, ciascuno per il settore di competenza, tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente; sono a essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali, in particolare, secondo le modalità stabilite dal presente statuto o dai regolamenti dell'Ente:
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
c) l'adozione delle determinazioni a contrattare;
d) la stipulazione dei contratti nell'esclusivo interesse dell'Ente;
e) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa, ciascuno per il settore di competenza, in conformità agli atti di programmazione adottati dall'organo politico e nei limiti della dotazione finanziari assegnata;
f) gli atti di amministrazione e gestione del personale assegnato al proprio servizio;
g) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie, nonché tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
h) le attestazioni, le certificazioni, le comunicazioni, le diffide, i verbali, le autenticazioni, le legalizzazioni e ogni altro atto costituente manifestazioni di giudizio e di conoscenza;

3. I Responsabili dei servizi, ciascuno per il settore di competenza, sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

4. I Responsabili dei servizi partecipano al processo istruttorio di formazione degli strumenti di programmazione economico-finanziaria.


Art. 71
Contratti a tempo determinato

1. La Giunta comunale, ove non si possa fare fronte con personale in servizio e solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'Ente, per prestazioni che richiedano un'alta specializzazione, ovvero per la copertura dei posti di responsabile di servizio, può, con provvedimento motivato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, nel limite di un'unità, conferire a esperti di provata competenza professionale, incarichi dirigenziali a tempo determinato, al di fuori della dotazione organica, in relazione agli obiettivi indicati nella Relazione revisionale e programmatica. Gli incarichi dirigenziali di cui al comma precedente non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica.

Art. 72
Incarichi esterni

1. Per il conseguimento di obiettivi determinati l'Amministrazione, previa valutazione della possibilità di affidamento a figure professionalmente equivalenti all'interno dell'ente, può attivare convenzioni per prestazioni d'opera con persone ed istituti esterni in possesso di elevato livello di professionalità, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Art. 73
Pareri a corredo delle proposte di deliberazione

1. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere corredata:
a) dal parere in ordine alla regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del servizio interessato;
b) del parere del Responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile qualora l'atto comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata.


Art. 74
Determinazioni

1. I provvedimenti di competenza del Segretario comunale, del Direttore generale e dei Responsabili dei servizi assumono la denominazione di "determinazioni". Qualora le determinazioni comportino un impegno di spesa devono essere trasmesse al servizio finanziario e diventano esecutive con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

2. Le determinazioni vengono affisse in copia all'Albo pretorio a cura del messo comunale per quindici giorni e vengono trasmesse in elenco ai Capigruppo consiliari. La Giunta comunale prende atto mensilmente delle determinazioni adottate nel mese precedente.


Art. 75
Responsabilità del procedimento amministrativo

1. Il Responsabile di servizio provvede ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ad assegnare ai dipendenti addetti al proprio servizio la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale, inerente al singolo procedimento amministrativo, ovvero anche per categorie generali di procedimento nel rispetto delle funzioni svolte e delle mansioni proprie del dipendente assegnatario. Fino a quando non sia stata effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario Responsabile del servizio.

2. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dagli artt. 5 e 6 della legge n. 241/1990 e dal regolamento comunale in materia di termine e di responsabile del procedimento.


Art. 76
Risorse umane

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni delle risorse umane attraverso lo sviluppo del sistema informativo, la formazione e la qualificazione professionale.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina in particolare:
a) la struttura organizzativo-funzionale;
b) la dotazione organica;
c) le modalità di assunzione agli impieghi, nonché i requisiti di accesso e le modalità di selezione nel rispetto dei principi dell'imparzialità, la tempestività, l'economicità e la celerità di espletamento;
d) la costituzione e il funzionamento del Nucleo di valutazione;

3. Le sanzioni disciplinari nei confronti del personale dipendente, il procedimento per la loro applicazione sono regolati dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro. Nel regolamento in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi è individuato l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

4. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità dell'Ente e dei sindacati, è definito in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività, con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale.

5. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente sono disciplinati dalla legge, dalla contrattazione collettiva nazionale e dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa.


TITOLO V

SERVIZI PUBBLICI

Capo unico

Forme di gestione

Art.77
Forme di gestione

1. Il Comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge.

3. Per i servizi pubblici da gestire in forma imprenditoriale, la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di Azienda speciale o di Consorzio, costituzione o partecipazione di società di capitali a prevalente capitale locale pubblico.

4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzioni, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione dei Comuni, ovvero Consorzio.

5. I servizi pubblici locali sono erogati con modalità che promuovono il miglioramento delle qualità e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme, anche associative, riconosciute dalla legge, alle procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi; a tale fine l'Ente provvede per i servizi erogati, sia in forma diretta sia indiretta, all'adozione della carta dei servizi.

6. I servizi pubblici comunali sono gestiti nelle seguenti forme:
a) in economia;
b) in concessione a terzi;
c) a mezzo di istituzione;
d) a mezzo di azienda speciale;
e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata;


Art.78
Gestione in economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.

2. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali da assumere a carico del Comune.


Art.79
Concessione a terzi

1. Quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità-sociale, i servizi pubblici sono affidati con gara a evidenza pubblica in concessione a terzi. I rapporti tra il Comune e i gestori dei servizi pubblici sono regolati da contratti di servizio; in detti contratti sono stabiliti la durata, le modalità di espletamento del servizio, gli obiettivi qualitativi, gli aspetti economici del rapporto, il canone da riconoscersi al Comune, le modalità di determinazione delle tariffe, i diritti degli utenti, i poteri di verifica dell'Ente locale, le conseguenze degli adempimenti e le condizioni di recesso anticipato dell'Ente locale. La gara, nel rispetto degli standards qualitativi e quantitativi previsti dalle carte dei servizi, è aggiudicata sulla base delle migliori condizioni economiche e di prestazione del servizio, nonché dei piani di sviluppo del servizio medesimo.


Art.80
Istituzioni

1. I servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, concernenti i settori della sicurezza sociale, dello sport, della cultura, della pubblica istruzione, del turismo, del tempo libero ed altre attività socialmente rilevanti, possono essere gestiti tramite istituzioni.

2. L'istituzione, organismo strumentale del Comune, viene costituita quando le dimensioni e la natura del servizio ne rendono conveniente la creazione, sotto il profilo organizzativo, economico e della qualità del prodotto finale.

3. Il Consiglio comunale procede alla costituzione di istituzioni indicandone la dotazione di beni patrimoniali, i mezzi finanziari ed il personale, e ne definisce, mediante apposito regolamento, gli indirizzi specifici e le modalità di funzionamento. Il regolamento disciplina, in particolare, la costituzione degli organi, la struttura organizzativa, gli atti fondamentali da sottoporre all'approvazione della Giunta comunale, le modalità per l'esercizio della vigilanza, le forme specifiche di controllo dei risultati di gestione e di verifica economico-contabile, i criteri per la copertura degli eventuali costi sociali.

4. L'istituzione ha autonomia gestionale e contabile. Garantisce la realizzazione dei fini sociali e degli obiettivi specifici che le sono propri.

5. L'istituzione ha l'obbligo del pareggio di bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

6. L'istituzione, secondo quanto previsto dal regolamento, svolge la propria attività tramite personale proprio o comandato dal parte del Comune; può avvalersi della collaborazione di organizzazioni di volontariato o di associazioni che perseguono fini sociali. Il trattamento economico e giuridico del personale è regolato dalle norme sul rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti locali.


Art. 81
Organi dell' istituzione

1. Sono organi dell' istituzione il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

2. Il consiglio di amministrazione esercita funzioni di indirizzo e di controllo, secondo quanto previsto dal regolamento dell' istituzione.

3. I componenti del consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal Sindaco secondo criteri di competenza politico-amministrativa, specificati nell'atto di nomina. Devono possedere i requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale ma non ricoprire, presso il Comune, le cariche di Consigliere comunale e/o di Assessore.

4. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.

5. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

6. Il Presidente rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio e adotta in caso di necessità e urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di amministrazione.

7. Il Direttore dell'istituzione è nominato dal Sindaco con le modalità previste dal regolamento.

8. Al Direttore dell'istituzione è attribuita la responsabilità della gestione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni


Art. 82
Aziende speciali

1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza imprenditoriale ed economica è effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche ad una pluralità di servizi.

2. L'azienda speciale è dotata di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto approvato dal Consiglio comunale. Uniforma la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

3. Lo statuto dell'azienda speciale ne disciplina l'ordinamento ed il funzionamento, ne individua gli atti fondamentali da sottoporre all'approvazione degli organi comunali, stabilisce le modalità per l'esercizio da parte del comune del potere di vigilanza e di verifica sui risultati della gestione, determina i criteri per la copertura degli eventuali costi sociali.


Art. 83
Organi dell'azienda speciale

1. Sono organi dell'azienda speciale il Consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore. Le rispettive competenze sono stabilite dallo statuto dell'azienda.

2. Il consiglio di amministrazione esercita funzioni di indirizzo e di controllo secondo quanto stabilito dallo statuto dell'azienda.

3. I componenti del consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal Sindaco secondo criteri di competenza politico-amministrativa, specificati nell'atto di nomina. Devono possedere i requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale ma non ricoprire, presso il Comune, le cariche di consigliere Comunale e/o di Assessore.

4. Lo statuto dell'azienda disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.

5. Al Direttore dell'azienda speciale è attribuita la responsabilità della gestione. Le sue specifiche competenze, le modalità di assunzione e la durata dell'incarico sono stabilite dallo statuto dell'azienda.


Art. 84
Revoca degli amministratori

1. Gli amministratori delle istituzioni e delle aziende speciali possono essere singolarmente revocati dal Sindaco con provvedimento motivato.

2. La revoca è comunicata dal Sindaco al Consiglio comunale, nella seduta immediatamente successiva.

3. In caso di revoca, dimissioni o cessazione per altra causa di uno o più amministratori, il Sindaco provvede alla loro sostituzione e comunica le nuove nomine al Consiglio comunale nella seduta immediatamente successiva.

4. Il direttore dell'istituzione o dell'azienda speciale può essere revocato quando la valutazione del suo operato - in relazione al conseguimento degli obiettivi, all'attuazione dei programmi, alla correttezza amministrativa, all'efficacia della gestione - risulti non soddisfacente. La revoca è disposta con le modalità derivanti dalla natura del rapporto di lavoro pubblico o privato.


Art. 85
Scioglimento degli organi

1. I consigli di amministrazione delle istituzioni e delle aziende speciali possono essere sciolti con atto del Sindaco, sentita la Giunta, di propria iniziativa o su proposta del Consiglio, per i seguenti motivi:
a) cessazione dell'attività dell'istituzione o azienda;
b) gravi irregolarità amministrative o gestionali;
c) reiterata violazione di legge e di regolamento;
d) persistente inottemperanza agli indirizzi formulati dagli organi comunali.

2. Lo scioglimento del consiglio di amministrazione è comunicato al Consiglio comunale, che provvede alla formulazione degli indirizzi per la ricostituzione dell'organo.


Art. 86
Società a prevalente capitale pubblico locale e società partecipate

1. Qualora in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio pubblico sia opportuna la partecipazione di più soggetti pubblici o privati, il Comune può costituire o partecipare a società per azioni ovvero a società a responsabilità limitata, a prevalente capitale pubblico locale.

2. Negli statuti delle società a prevalente capitale pubblico locale devono essere previste le forme di raccordo e di collegamento tra le società stesse e il Comune, prevedendo che la nomina di almeno un componente del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori sia riservata al Comune.

3. Nei casi e per le finalità previste dalla legge 23 dicembre 1992, n. 498, il Comune può, altresì, costituire o partecipare a società per azioni ovvero a società a responsabilità limitata, senza il vincolo della partecipazione maggioritaria pubblica locale. L'atto costitutivo deve prevedere l'obbligo che la nomina di almeno un componente del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori sia riservata al Comune.

4. Per le suddette nomine opera la deroga stabilita dall'art. 5 della legge 23 aprile 1981, n. 154.

TITOLO VI

RAPPORTI TRA ENTI

Capo unico

Forme associative

Art. 87
Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono specificare i fini, la durata, le funzioni ed i servizi oggetto delle stesse, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

3. Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione. Le convenzioni possono inoltre prevedere la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.


Art. 88
Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi, il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti:
a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del consorzio, la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati.
b) lo statuto del consorzio.

2. Tra gli stessi Comuni e Province non può essere costituito più di un consorzio.

3. Il consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

4. Lo statuto del consorzio stabilisce la composizione ed il funzionamento degli organi e la ripartizione delle competenze.

5. L'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto ed effettivamente conferita.

6. L'assemblea approva gli atti fondamentali del consorzio, previsti dallo statuto del medesimo.

7. Il consiglio di amministrazione è eletto dall'assemblea secondo le disposizioni contenute nello statuto del consorzio.

8. Ai consorzi che gestiscono attività che presentano rilevanza economica e imprenditoriale, nonché ai consorzi per la gestione dei servizi sociali se previsto nel rispettivo statuto, si applicano, per quanto attiene alla finanza, alla contabilità ed al regime fiscale, le norme previste per le aziende speciali. Agli altri consorzi si applicano le norme dettate per gli enti locali.

Art. 89
Accordi di programma

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria in materia del Comune, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

2. Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.

3. Il Sindaco approva con proprio atto formale, dandone informazione al Consiglio comunale, l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate. Il testo dell'accordo è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.

5. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti, si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.

6. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo, dandone informazione al Consiglio comunale, ed assicura la collaborazione del Comune in relazione alle sue competenze ed all'interesse, diretto od indiretto, della sua comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare.

7. Per l'attuazione degli accordi suddetti si applicano le disposizioni stabilite dalla legge.

TITOLO VII

ORDINAMENTO FINANZIARIO

Capo unico

Ordinamento finanziario

Art. 90
Finanza e contabilità

1. Nell'ambito della finanza pubblica, il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva e ha un proprio demanio e patrimonio.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione e al bilancio pluriennale, deliberato dal Consiglio comunale, osservando i principi di unità, annualità, universalità e integrità, veridicità, pareggio economico-finanziario e pubblicità.

3. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto della gestione, comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio. Dei beni di proprietà del Comune viene tenuto un esatto inventario costantemente aggiornato.

4. Il bilancio di previsione, il rendiconto della gestione e gli altri documenti contabili, dovranno favorire una lettura per programmi e obiettivi affinché siano consentiti oltre al controllo finanziario e contabile anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.


Art. 91
Tesoreria

1. Il servizio di tesoreria è affidato dal Consiglio comunale ad un istituto di credito che disponga di una sede operativa nel Comune.

2. La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha durata minima triennale e massima quinquennale, rinnovabile.

3. Il tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.


Art. 92
Collegio dei revisori dei conti

1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri, scelti come segue:
a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale funge da presidente;
b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

2. I componenti del collegio dei revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Non sono revocabili, salvo che non adempiano, secondo le norme di legge e di statuto, al loro incarico.

3. Il collegio dei revisori collabora con il Consiglio comunale in conformità a quanto previsto dall'articolo 32, comma 5. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.

4. Per l'esercizio delle loro funzioni i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

5. I revisori dei conti adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e rispondono della verità delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio comunale.

6. Il collegio dei revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanza della gestione e redige apposita relazione, con la quale accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul conto consuntivo.


Art. 93
Rendiconto della gestione

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto di bilancio ed il conto del patrimonio.

2. La Giunta comunale, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

3. Il collegio dei revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale il collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

4. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale nei termini di legge, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei componenti assegnati.


Art. 94
Controllo della gestione

1. Con apposite norme stabilite dal regolamento di contabilità, il Consiglio comunale definisce linee-guida dell'attività di controllo interno della gestione.

2. Il controllo di gestione deve consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.

3. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo dell'ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.

TITOLO VIII

NORME FINALI

Capo unico

Norme finali

Art. 95
Entrata in vigore dello statuto

1. Il presente statuto è approvato dal Consiglio comunale. Nel rispetto dell'ordinamento generale e dei principi fissati dalla legge, costituisce nel proprio ambito una fonte normativa primaria.

2. Dopo l'espletamento del controllo di legittimità da parte del competente organo regionale, lo statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, affisso all'albo comunale per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

3. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio.

4. Il Consiglio comunale promuove le iniziative idonee ad assicurare la più ampia divulgazione dello statuto all'interno della comunità di San Sperate.

5. L'entrata in vigore del presente statuto abroga tutte le norme previgenti con esso incompatibili, salvo quelle per le quali la legge disponga tempi diversi per la cessazione di efficacia.

6. Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nei regolamenti comunali incompatibili con il presente statuto.

7. E' abrogato lo statuto comunale adottato dal Consiglio comunale con proprio atto C.C. n. 72