Sanzioni per mancata comunicazione dei dati

Come da indicazioni del Decreto Legislativo 33/2013, e successive modificazioni/integrazioni, in questa sezione sono disponibili le informazione relative a "Sanzioni per mancata comunicazione dei dati".

Riferimenti normativi: Art. 47 - D. Lgs. n. 33/2013 modificato dall' Art. 38 - D. Lgs 97/2016


Ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. 33/2013 la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 33/2013, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione.

La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

Non risultano sanzioni comminate per mancata comunicazione dei dati.

Data di ultima modifica: 23/02/2022

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